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In attesa dei chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate, si stanno ponendo numerosi problemi in ordine alle condizioni necessarie per fruire del nuovo regime dei contribuenti minimi che entrerà in vigore a partire dal 2012, soprattutto qualora i contribuenti stiano fruendo del regime delle nuove iniziative produttive o di altri regimi contabili.
Possono fruire del nuovo regime dei minimi, introdotto dall’art. 27, D.L. n. 98/2011, le persone fisiche che avviano l’attività dal 2012 o l’hanno già avviata a partire dal 1° gennaio 2008.
Le nuove condizioni per accedere a tale regime, che si applica nell’anno di inizio dell’attività e nei 4 anni successivi, sono sostanzialmente analoghe a quelle attualmente previste per il regime delle nuove iniziative produttive, previsto dall’art. 13, legge n. 388/2000. E’ stato, in particolare, stabilito che è necessario:
- non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’arte o professione o un’attività d’impresa, anche nell’ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali;
- non proseguire l’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta salva la pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- non proseguire un’attività d’impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato, nell’anno precedente a quello di partenza del nuovo regime, ricavi superiori a 30.000 euro.
L’art. 27 richiama espressamente l’intera normativa che disciplina il regime dei minimi e restano, pertanto, applicabili anche gli altri requisiti previsti per fruire del “vecchio” regime.
I rapporti con il regime per le nuove iniziative
Si è posta la questione se il regime di cui all’art. 13, legge n. 388/2000 resti applicabile anche dopo l’introduzione del nuovo regime dei minimi. Il dubbio è sorto in quanto la norma precisa che, a partire dal 2012, saranno “riformati e concentrati” gli attuali regimi forfetari, al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di chi ha perso il lavoro. Tuttavia, in assenza di una abrogazione esplicita dell’art. 13, si ritiene che quest’ultimo resti in vigore, anche perché nella relazione tecnica al D.L. n. 98 gli effetti ai fini del gettito della nuova disciplina sono stati stimati senza fare alcun riferimento al regime delle nuove iniziative produttive.
I contribuenti che intraprendono una nuova attività potranno, quindi, scegliere, ricorrendone i presupposti, tra due regimi, ma dovranno porre particolare attenzione alla diversità dei criteri di accesso agli stessi.
Ad esempio, i “nuovi” minimi devono conseguire ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro mentre nell’art. 13 il limite è di 30.987,41 euro per i lavoratori autonomi e le imprese che prestano servizi e di 61.974,83 per le imprese che esercitano altre attività. Quando si esce dal regime delle nuove iniziative produttive non si può rientrare successivamente nello stesso.
Inoltre la condizione del regolare adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi è prevista solo nella vigente normativa per le nuove iniziative.
Non è possibile fruire del regime agevolato per le nuove iniziative produttive per i soggetti che hanno precedentemente fruito del regime dei minimi, in quanto, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E, il primo regime “deve essere scelto all’atto di intraprendere un’impresa, arte o professione e vale sin dal primo anno di attività”.
Si ritiene che, invece, i contribuenti che hanno iniziato una nuova attività successivamente al 2007, scegliendo di avvalersi del regime di cui all’art. 13, possano, ricorrendone i presupposti, comunicare la revoca dello stesso ed avvalersi dal 2012 del nuovo regime dei minimi, fino alla scadenza del periodo di applicazione di quest’ultimo. Tale possibilità era stata riconosciuta, con riguardo al “vecchio” regime dei minimi, nelle circolari n. 73/E del 2007 e n. 7/E e n. 13/E del 2008, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente la revoca del regime agevolato precedentemente applicato, “per consentire all’Amministrazione di qualificare inequivocabilmente la scelta operata”.
A tale conclusione si perviene in base al disposto del comma 1 dell’art. 27, D.L. n. 98/2011, nel quale è stabilito che possono fruire del nuovo regime dei minimi anche i soggetti che hanno intrapreso l’attività successivamente al 31 dicembre 2007, senza specificare il regime del quale gli stessi abbiano fruito anteriormente al 2012. D’altra parte, le condizioni relative all’esercizio di una “nuova attività” sono sostanzialmente analoghe per entrambi i regimi.
Al riguardo è stato posto il dubbio se nei casi da ultimo esaminati il periodo quinquennale decorra dall’anno di prima applicazione del regime dei minimi (ad esempio, dal 2012) ovvero dall’anno di inizio dell’attività (ad esempio, dal 2008). Si osserva, però, che il disposto normativo dell’art. 27, comma 1, D.L. n. 98/2011 ha chiaramente stabilito che il nuovo regime si applica per il periodo d’imposta “in cui l’attività è iniziata” e per i quattro successivi: non vi è, pertanto, alcun dubbio che, nel caso prospettato in precedenza, il periodo quinquennale decorra dal 2008.
I rapporti con gli altri regimi
Si ritiene, altresì, che, in virtù delle considerazioni sopra illustrate, sia possibile, per le persone fisiche che hanno iniziato una nuova attività a partire dal 2008, fruire del “nuovo” regime dei minimi anche se non hanno applicato quello “vecchio” per tutti gli anni di attività anteriori al 2012, in quanto, ad esempio, non sussistevano in alcuni anni le condizioni prescritte.
Anche in tali casi il periodo quinquennale di fruizione del regime decorre comunque, come precisato dalla norma, dal “periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata”. Il detto periodo quinquennale non può essere, quindi, superato anche se nell’arco dello stesso il contribuente non ha sempre fruito del regime dei minimi (tranne, naturalmente, la possibilità di andare oltre tale limite prevista per le persone fisiche che non hanno ancora raggiunto, al termine del quinquennio, il 35° anno di età).
Qualora il contribuente in possesso dei requisiti per fruire del “vecchio” regime dei minimi abbia optato, prima del 2012, per l’applicazione dell’IVA e dell’IRPEF nei modi ordinari, tale opzione, ai sensi dell’art. 1, comma 110, legge n. 244/2007, è valida per almeno un triennio: sembrerebbe, pertanto, che in tal caso sia possibile avvalersi del “nuovo” regime dei minimi, in presenza dei requisiti previsti, soltanto dopo il decorso del detto triennio.
FONTE:
http://www.ipsoa.it/manovrafinanziaria/News/ND/i_rapporti_tra_il_regime_dei_minimi_e_quello_delle_nuove_iniziative_produttive_id1055972_art.aspx
Le nuove condizioni per accedere a tale regime, che si applica nell’anno di inizio dell’attività e nei 4 anni successivi, sono sostanzialmente analoghe a quelle attualmente previste per il regime delle nuove iniziative produttive, previsto dall’art. 13, legge n. 388/2000. E’ stato, in particolare, stabilito che è necessario:
- non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’arte o professione o un’attività d’impresa, anche nell’ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali;
- non proseguire l’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta salva la pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- non proseguire un’attività d’impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato, nell’anno precedente a quello di partenza del nuovo regime, ricavi superiori a 30.000 euro.
L’art. 27 richiama espressamente l’intera normativa che disciplina il regime dei minimi e restano, pertanto, applicabili anche gli altri requisiti previsti per fruire del “vecchio” regime.
I rapporti con il regime per le nuove iniziative
Si è posta la questione se il regime di cui all’art. 13, legge n. 388/2000 resti applicabile anche dopo l’introduzione del nuovo regime dei minimi. Il dubbio è sorto in quanto la norma precisa che, a partire dal 2012, saranno “riformati e concentrati” gli attuali regimi forfetari, al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di chi ha perso il lavoro. Tuttavia, in assenza di una abrogazione esplicita dell’art. 13, si ritiene che quest’ultimo resti in vigore, anche perché nella relazione tecnica al D.L. n. 98 gli effetti ai fini del gettito della nuova disciplina sono stati stimati senza fare alcun riferimento al regime delle nuove iniziative produttive.
I contribuenti che intraprendono una nuova attività potranno, quindi, scegliere, ricorrendone i presupposti, tra due regimi, ma dovranno porre particolare attenzione alla diversità dei criteri di accesso agli stessi.
Ad esempio, i “nuovi” minimi devono conseguire ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro mentre nell’art. 13 il limite è di 30.987,41 euro per i lavoratori autonomi e le imprese che prestano servizi e di 61.974,83 per le imprese che esercitano altre attività. Quando si esce dal regime delle nuove iniziative produttive non si può rientrare successivamente nello stesso.
Inoltre la condizione del regolare adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi è prevista solo nella vigente normativa per le nuove iniziative.
Non è possibile fruire del regime agevolato per le nuove iniziative produttive per i soggetti che hanno precedentemente fruito del regime dei minimi, in quanto, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E, il primo regime “deve essere scelto all’atto di intraprendere un’impresa, arte o professione e vale sin dal primo anno di attività”.
Si ritiene che, invece, i contribuenti che hanno iniziato una nuova attività successivamente al 2007, scegliendo di avvalersi del regime di cui all’art. 13, possano, ricorrendone i presupposti, comunicare la revoca dello stesso ed avvalersi dal 2012 del nuovo regime dei minimi, fino alla scadenza del periodo di applicazione di quest’ultimo. Tale possibilità era stata riconosciuta, con riguardo al “vecchio” regime dei minimi, nelle circolari n. 73/E del 2007 e n. 7/E e n. 13/E del 2008, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente la revoca del regime agevolato precedentemente applicato, “per consentire all’Amministrazione di qualificare inequivocabilmente la scelta operata”.
A tale conclusione si perviene in base al disposto del comma 1 dell’art. 27, D.L. n. 98/2011, nel quale è stabilito che possono fruire del nuovo regime dei minimi anche i soggetti che hanno intrapreso l’attività successivamente al 31 dicembre 2007, senza specificare il regime del quale gli stessi abbiano fruito anteriormente al 2012. D’altra parte, le condizioni relative all’esercizio di una “nuova attività” sono sostanzialmente analoghe per entrambi i regimi.
Al riguardo è stato posto il dubbio se nei casi da ultimo esaminati il periodo quinquennale decorra dall’anno di prima applicazione del regime dei minimi (ad esempio, dal 2012) ovvero dall’anno di inizio dell’attività (ad esempio, dal 2008). Si osserva, però, che il disposto normativo dell’art. 27, comma 1, D.L. n. 98/2011 ha chiaramente stabilito che il nuovo regime si applica per il periodo d’imposta “in cui l’attività è iniziata” e per i quattro successivi: non vi è, pertanto, alcun dubbio che, nel caso prospettato in precedenza, il periodo quinquennale decorra dal 2008.
I rapporti con gli altri regimi
Si ritiene, altresì, che, in virtù delle considerazioni sopra illustrate, sia possibile, per le persone fisiche che hanno iniziato una nuova attività a partire dal 2008, fruire del “nuovo” regime dei minimi anche se non hanno applicato quello “vecchio” per tutti gli anni di attività anteriori al 2012, in quanto, ad esempio, non sussistevano in alcuni anni le condizioni prescritte.
Anche in tali casi il periodo quinquennale di fruizione del regime decorre comunque, come precisato dalla norma, dal “periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata”. Il detto periodo quinquennale non può essere, quindi, superato anche se nell’arco dello stesso il contribuente non ha sempre fruito del regime dei minimi (tranne, naturalmente, la possibilità di andare oltre tale limite prevista per le persone fisiche che non hanno ancora raggiunto, al termine del quinquennio, il 35° anno di età).
Qualora il contribuente in possesso dei requisiti per fruire del “vecchio” regime dei minimi abbia optato, prima del 2012, per l’applicazione dell’IVA e dell’IRPEF nei modi ordinari, tale opzione, ai sensi dell’art. 1, comma 110, legge n. 244/2007, è valida per almeno un triennio: sembrerebbe, pertanto, che in tal caso sia possibile avvalersi del “nuovo” regime dei minimi, in presenza dei requisiti previsti, soltanto dopo il decorso del detto triennio.
FONTE:
http://www.ipsoa.it/manovrafinanziaria/News/ND/i_rapporti_tra_il_regime_dei_minimi_e_quello_delle_nuove_iniziative_produttive_id1055972_art.aspx
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