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lunedì 26 marzo 2012

iva

Spesometro per il 2011 ancora al buio

A poco più di un mese dalla scadenza, manca la conferma che per la comunicazione relativa al 2011 si applicheranno le vecchie regole
/ Lunedì 26 marzo 2012
Avvicinandosi il termine per la presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 per l’anno 2011, previsto per il prossimo 30 aprile 2012, resta ancora irrisolta la questione della decorrenza delle modifiche apportate dall’art. 2 del DL 2 marzo 2012 n. 16. In attesa che gli organi competenti chiariscano la questione (ancora meglio sarebbe modificare la norma in sede di conversione in legge del decreto), è bene ricordare che il predetto art. 2, infatti, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2012”:
- è abolita la soglia minima di 3.000 euro, al netto dell’IVA, per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, con conseguente inclusione nella comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, di tutte le operazioni attive e passive effettuate (analogamente a quanto già accadeva in passato per gli elenchi clienti e fornitori);
- è al contrario confermata la soglia minima di 3.600 euro per la comunicazione delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Come già osservato in un precedente intervento (si veda “Decorrenza incerta per le modifiche allo spesometro del 28 febbraio 2012), le modifiche introdotte intendono senz’altro semplificare l’individuazione delle operazioni da inserire nella comunicazione, anche se introducono alcuni elementi critici.
In particolare, si ricorda che l’obbligo di emissione della fattura dipende dal soggetto che pone in essere l’operazione, e non dalla qualifica della controparte (privato o soggetto passivo IVA).
Ad esempio, in capo ai professionisti (medici, avvocati, notai, ecc.) sussiste sempre l’obbligo di emissione della fattura, e ciò a prescindere dalla natura del committente, ragion per cui tali soggetti dovranno inserire nella comunicazione tutte le operazioni effettuate nello svolgimento dell’attività professionale.
Tale estensione, se da un lato, come già detto, semplifica l’operato dei soggetti in questione, dall’altro lo complica, in quanto sarà necessario reperire tutti i codici fiscali dei clienti con i quali sono state poste in essere le operazioni (elemento non obbligatorio nella compilazione della fattura, ndr), in quanto tale dato sarà senz’altro da indicare nella comunicazione (il cui contenuto, tra l’altro, dovrà essere adattato alle modifiche introdotte dal Legislatore).
Ed in questo ambito, sembra difficile poter sostenere che le modifiche introdotte decorrano già per la comunicazione relativa all’anno 2011, pena l’apertura della stagione di “caccia” ai codici fiscali relativi ai clienti con i quali sono state poste in essere le operazioni nel corso del 2011.
Non si trascuri, inoltre, la necessità di dover apportare alcune modifiche al modello di comunicazione, che dovrà essere adeguato alle nuove regole introdotte dal DL n. 16/2012, ragion per cui anche per tale motivo si ritiene che la decorrenza delle novità debba intendersi riferita necessariamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, e non dalle comunicazioni presentate a partire dalla predetta data.
A tale ultimo proposito, si deve necessariamente considerare che l’eventuale decorrenza delle novità con effetto dalle comunicazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2012 potrebbe comportare l’applicazione delle nuove regole anche con riferimento allo “spesometro” dell’anno 2010, per il quale, dopo numerose proroghe, il termine ultimo di comunicazione è spirato il precedente 31 gennaio 2012.
La comunicazione riferita all’anno 2010, si ricorda, è stata (correttamente) compilata tenendo conto solamente delle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, e comunque limitatamente a quelle di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’IVA. Ora, se le novità in questione fossero “retroattive”, si potrebbe creare una situazione tale per cui tutte le comunicazioni dell’anno 2010 sarebbero “macchiate” da infedeltà, in quanto contenenti solamente le operazioni di importo almeno pari a 25.000 euro, il che sembra francamente eccessivo.

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