Contenzioso
Reclamo, dall’Agenzia le istruzioni operative
La circ. 9 chiarisce che il nuovo procedimento è necessario anche per i ruoli e i ricorsi contro il silenzio-rifiuto; ampio spazio alla mediazione
/ Martedì 20 marzo 2012
La circolare chiarisce vari aspetti applicativi del nuovo procedimento, confermando, varie volte, quanto in precedenza affermato in precedenti articoli pubblicati su Eutekne.info.
Per prima cosa, ai fini di delineare la decorrenza del nuovo istituto, occorre fare riferimento non alla data in cui l’Agenzia delle Entrate ha consegnato/spedito il plico, ma alla data in cui questo è stato ricevuto dal contribuente; in sostanza, se il provvedimento è ricevuto dal 1° aprile 2012, è reclamabile, in caso contrario no (sul tema, “Rebus decorrenza per il nuovo procedimento di reclamo” del 14 marzo 2012).
Poi, rientrano nel reclamo tutti gli atti riconducibili all’Agenzia delle Entrate, quindi gli accertamenti ma anche i ruoli e gli avvisi di liquidazione, nonostante di esiguo valore e difficilmente oggetto di mediazione, così come le cartelle impugnate sulla base dell’omessa notifica dell’atto di accertamento (si veda “Reclamo a tutto campo, anche per il canone RAI” del 25 gennaio 2012).
In merito alla determinazione del valore della lite, si conferma che:
- se l’atto contiene più tributi, il valore della lite è dato dalla somma di questi;
- se il contribuente impugna più atti con un unico ricorso, il valore è sempre dato con riferimento ai singoli provvedimenti impugnati (in merito, lascia molto perplessi l’affermazione, incoerente con ciò, secondo cui i termini per la costituzione in giudizio decorrerebbero sempre dal momento in cui la fase di reclamo/mediazione ha avuto esito negativo, mentre, sia permesso, appare molto rischioso omettere il deposito entro i 30 giorni per l’atto non reclamabile, in questi casi).
Risolte le perplessità espresse in merito alle perdite fiscali: il valore della lite deve essere determinato con riferimento all’imposta virtuale, alla quale deve essere sommata quella emergente dal maggior utile accertato (si veda “Per il reclamo, da chiarire il valore della lite negli accertamenti su perdite fiscali” del 15 febbraio 2012).
Chiarito il caso delle società di persone
Ampio spazio viene dato alla mediazione: in armonia con quanto sostenuto nei precedenti documenti di prassi sulla conciliazione giudiziale, la mediazione può anche “chiudersi a zero”, ovvero senza la diminuzione della pretesa: non a caso, la circolare conferma che il rinvio all’art. 48 comporta, in caso di mediazione, la riduzione al 40% delle sanzioni, il che torna utile anche nel suddetto caso.In tale ipotesi, al fine di favorire l’accordo tra le parti, i contribuenti sono invitati a produrre già nella fase amministrativa ogni documento che può sorreggere la difesa, nonostante resti ferma la facoltà di produrli in sede contenziosa.
Per le società di persone, viene accolta, in sostanza, la censurabile presa di posizione della Corte di Cassazione, che contrasta con la tesi del litisconsorzio necessario: di conseguenza, soci e società sono liberi di pervenire autonomamente alla mediazione, fermo restando il requisito di valore della lite (se la società definisce e il socio no, l’atto sul maggior reddito di partecipazione deve tenere conto di detta definizione, senza ovviamente la riduzione delle sanzioni).
Problematica appare la situazione sul versante della riscossione: il reclamo non sospende l’effetto esecutivo dell’atto, e la tutela cautelare non può essere chiesta sino al deposito del reclamo, il che si presta a censure, ma su ciò si avrà modo di tornare. L’unica consolazione per il contribuente è la richiesta, in via amministrativa, di sospensione della riscossione.
Molto incerta continua a prospettarsi la fattispecie in cui il contribuente censuri la cartella per vizi sia dell’ufficio che di Equitalia: in tal caso, si dovrebbe notificare reclamo e, solo quando lo si deposita, coinvolgere Equitalia. In tal modo, siccome ruolo e cartella di pagamento sono provvedimenti distinti, il contribuente rischia di perdere i vizi della cartella, in quanto occorrerebbe, ordinariamente, ricorrere contro essa e costituirsi entro i successivi trenta giorni.
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