paradisi fiscali
Comunicazioni «black list» solo oltre i 500 euro
Il decreto sulle semplificazioni fiscali elimina l’obbligo di monitoraggio se l’importo dell’operazione effettuata è al di sotto di tale soglia
Con il DL n. 16/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo e in vigore dalla medesima data, il Legislatore ha modificato gli obblighi di comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali, prevedendone l’obbligo per le sole operazioni (attive e passive) di importo superiore a 500 euro.
Non si tratta, con tutta probabilità, della modifica più attesa, in quanto la semplificazione di maggiore rilievo sarebbe stata l’esclusione degli obblighi di monitoraggio per le cessioni e gli acquisti di beni, mantenendo l’obbligo per le sole prestazioni di servizi rese e ricevute; l’intervento del DL può, tuttavia, alleggerire l’adempimento sfrondandolo dalle operazioni di importo minore.
Il limite di 500 euro dovrebbe riferirsi sia alle cessioni di beni, sia alle prestazioni di servizi. Non è chiaro, però, se debba essere computato per singola operazione, ovvero cumulando tutte le operazioni effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione nel mese o trimestre. Si pensi, ad esempio, a un imprenditore in regime trimestrale che si reca in Svizzera per quattro volte nel trimestre solare, soggiorna sempre presso lo stesso albergo e riceve per ciascun pernottamento una fattura del controvalore di 150 euro:
- se si considera il limite riferito a ciascuna operazione (come parrebbe dal dato letterale della norma), non vi sarebbe obbligo di comunicazione, in quanto ognuna di esse sarebbe inferiore alla soglia;
- se invece si cumulassero gli importi, la comunicazione dovrebbe essere effettuata, in quanto il controvalore complessivo (600 euro) eccederebbe la soglia stessa.
Quand’anche si propenda per la seconda soluzione, il cumulo dovrebbe essere effettuato per ogni singola controparte e non per ogni tipologia di operazione; riprendendo l’esempio precedente, se l’imprenditore avesse soggiornato per tre volte in un albergo e per la quarta in un altro, la somma dei tre pernottamenti nella stessa struttura (450 euro) sarebbe inferiore alla nuova soglia di legge.
Proprio, però, nell’ambito delle trasferte all’estero potrebbero esservi benefici, in quanto la circolare ammette l’esonero dal monitoraggio solo se il documento di spesa è intestato al dipendente, mantenendo invece l’obbligo se la fattura è intestata al datore di lavoro. Con la nuova normativa, invece, anche le spese fatturate direttamente all’azienda potranno essere escluse dall’obbligo di comunicazione, se di importo non superiore a 500 euro. Lo stesso vale per le spese – non espressamente considerate dalla circolare 2/2011 – che il dipendente sostiene, ma che vengono documentate con scontrino (ad esempio taxi, bar e ristoranti), spese normalmente di importo minimo, tuttavia spesso inserite nelle comunicazioni per evitare rischi di sanzione.
/ Gianluca ODETTO
Non si tratta, con tutta probabilità, della modifica più attesa, in quanto la semplificazione di maggiore rilievo sarebbe stata l’esclusione degli obblighi di monitoraggio per le cessioni e gli acquisti di beni, mantenendo l’obbligo per le sole prestazioni di servizi rese e ricevute; l’intervento del DL può, tuttavia, alleggerire l’adempimento sfrondandolo dalle operazioni di importo minore.
Il limite di 500 euro dovrebbe riferirsi sia alle cessioni di beni, sia alle prestazioni di servizi. Non è chiaro, però, se debba essere computato per singola operazione, ovvero cumulando tutte le operazioni effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione nel mese o trimestre. Si pensi, ad esempio, a un imprenditore in regime trimestrale che si reca in Svizzera per quattro volte nel trimestre solare, soggiorna sempre presso lo stesso albergo e riceve per ciascun pernottamento una fattura del controvalore di 150 euro:
- se si considera il limite riferito a ciascuna operazione (come parrebbe dal dato letterale della norma), non vi sarebbe obbligo di comunicazione, in quanto ognuna di esse sarebbe inferiore alla soglia;
- se invece si cumulassero gli importi, la comunicazione dovrebbe essere effettuata, in quanto il controvalore complessivo (600 euro) eccederebbe la soglia stessa.
Quand’anche si propenda per la seconda soluzione, il cumulo dovrebbe essere effettuato per ogni singola controparte e non per ogni tipologia di operazione; riprendendo l’esempio precedente, se l’imprenditore avesse soggiornato per tre volte in un albergo e per la quarta in un altro, la somma dei tre pernottamenti nella stessa struttura (450 euro) sarebbe inferiore alla nuova soglia di legge.
Benefici per le spese di trasferta all’estero
Nell’attesa che si formino le prime interpretazioni sulla nuova normativa, va evidenziato che il nuovo limite potrebbe a prima vista non rappresentare una vera semplificazione, in quanto più operazioni normalmente di importo minimo erano già state escluse in via interpretativa dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 28 gennaio 2011 (si pensi, ad esempio, alle spese di trasferta del dipendente con fattura intestata al dipendente stesso, alla maggior parte delle cessioni gratuite, alle cessioni di beni documentate da scontrino o ricevuta fiscale o agli acquisti di carburante all’estero).Proprio, però, nell’ambito delle trasferte all’estero potrebbero esservi benefici, in quanto la circolare ammette l’esonero dal monitoraggio solo se il documento di spesa è intestato al dipendente, mantenendo invece l’obbligo se la fattura è intestata al datore di lavoro. Con la nuova normativa, invece, anche le spese fatturate direttamente all’azienda potranno essere escluse dall’obbligo di comunicazione, se di importo non superiore a 500 euro. Lo stesso vale per le spese – non espressamente considerate dalla circolare 2/2011 – che il dipendente sostiene, ma che vengono documentate con scontrino (ad esempio taxi, bar e ristoranti), spese normalmente di importo minimo, tuttavia spesso inserite nelle comunicazioni per evitare rischi di sanzione.
/ Gianluca ODETTO
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