Reddito d’impresa
Per le imprese minori rileva la data di registrazione
Il DL 16/2012 ha chiarito che la deroga al criterio di competenza è una facoltà e non un obbligo per il contribuente
Il decreto sulle semplificazioni fiscali (DL n. 16/2012) è intervenuto sulla deroga al generale principio di competenza economica introdotta, per le imprese minori, del “Decreto Sviluppo”, chiarendo alcuni dubbi sorti con riferimento alla disposizione, in particolare per quanto riguarda la decorrenza della norma.
Si ricorda che l’art. 7, comma 2, lett. s) del DL 70/2011 (conv. L. 106 del 12 luglio 2011), noto come “Decreto Sviluppo”, ha modificato l’art. 66 comma 3 del TUIR, stabilendo che, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro, sono deducibili nell’esercizio in cui è ricevuto il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi, come previsto ordinariamente dall’art. 109, comma 2, lett. b) del TUIR.
Con riferimento alle specifiche ipotesi delineate dalla norma, quindi, si consentiva alle imprese minori di non conteggiare i ratei e risconti.
La disposizione in esame aveva, tuttavia, sollevato alcune perplessità, collegate al fatto che, dal tenore letterale della norma, pareva evincersi l’introduzione di un obbligo di imputazione e non una mera facoltà: il contribuente, cioè, non sarebbe stato libero di scegliere se conteggiare i ratei e risconti (e conseguentemente dedurre i costi secondo la loro maturazione), oppure se applicare la deroga, deducendo interamente i costi nel periodo d’imposta in cui veniva ricevuta la fattura.
Peraltro, alcuni dubbi emergevano anche in relazione alla data di entrata in vigore della norma, stanti – da un lato – la mancanza di una specifica disposizione di decorrenza e – dall’altro – la necessità di tenere in considerazione sia l’intento semplificatore della norma, sia quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 della L. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del contribuente), ai sensi del quale, salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della medesima legge, in merito alla possibilità di adottare norme di interpretazione autentica, “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” e “relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.
In assenza di una specifica deroga alla norma appena richiamata, la semplificazione per le imprese minori, contenuta nel “Decreto Sviluppo”, avrebbe dovuto trovare applicazione soltanto dal periodo d’imposta 2012 e, più in particolare, con riferimento a documenti probatori relativi a costi di competenza in parte del 2012 e in parte del 2013 (e aventi le caratteristiche richieste dalla norma).
Come sottolineato dalla relazione illustrativa al provvedimento, viene quindi introdotta, a fini di semplificazione e in considerazione della modesta rilevanza degli importi considerati, la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi in esame secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali. Inoltre, la rilevanza della registrazione viene precisata in senso conforme alle modifiche già apportate dal DL 70/2011, come chiarite dalla relativa relazione di accompagnamento.
Il successivo comma 9 dell’art. 3 del DL 16/2012 chiarisce, poi, definitivamente la questione della decorrenza, ove stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.
La deroga al principio di competenza si può, quindi, applicare già con riferimento ai documenti probatori relativi a costi per servizi resi “a cavallo” 2011-2012.
Più in particolare, nel caso, ad esempio, di servizi resi nel periodo dicembre 2011-gennaio 2012, l’applicazione della deroga introdotta dal “Decreto Sviluppo” consente di dedurre interamente il costo:
- nel periodo d’imposta 2012, se il documento giustificativo è stato registrato nel 2012;
- nel periodo d’imposta 2011, se il documento giustificativo è stato registrato nel 2011.
In entrambi i casi, non si rilevano scritture di assestamento.
Silvia LATORRACA
Si ricorda che l’art. 7, comma 2, lett. s) del DL 70/2011 (conv. L. 106 del 12 luglio 2011), noto come “Decreto Sviluppo”, ha modificato l’art. 66 comma 3 del TUIR, stabilendo che, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro, sono deducibili nell’esercizio in cui è ricevuto il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi, come previsto ordinariamente dall’art. 109, comma 2, lett. b) del TUIR.
Con riferimento alle specifiche ipotesi delineate dalla norma, quindi, si consentiva alle imprese minori di non conteggiare i ratei e risconti.
La disposizione in esame aveva, tuttavia, sollevato alcune perplessità, collegate al fatto che, dal tenore letterale della norma, pareva evincersi l’introduzione di un obbligo di imputazione e non una mera facoltà: il contribuente, cioè, non sarebbe stato libero di scegliere se conteggiare i ratei e risconti (e conseguentemente dedurre i costi secondo la loro maturazione), oppure se applicare la deroga, deducendo interamente i costi nel periodo d’imposta in cui veniva ricevuta la fattura.
Peraltro, alcuni dubbi emergevano anche in relazione alla data di entrata in vigore della norma, stanti – da un lato – la mancanza di una specifica disposizione di decorrenza e – dall’altro – la necessità di tenere in considerazione sia l’intento semplificatore della norma, sia quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 della L. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del contribuente), ai sensi del quale, salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della medesima legge, in merito alla possibilità di adottare norme di interpretazione autentica, “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” e “relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.
In assenza di una specifica deroga alla norma appena richiamata, la semplificazione per le imprese minori, contenuta nel “Decreto Sviluppo”, avrebbe dovuto trovare applicazione soltanto dal periodo d’imposta 2012 e, più in particolare, con riferimento a documenti probatori relativi a costi di competenza in parte del 2012 e in parte del 2013 (e aventi le caratteristiche richieste dalla norma).
La deroga si applica già dal 2011
In tale quadro è intervenuto il DL 16/2012, il quale, all’art. 3 comma 8, modifica l’art. 66 comma 3 del TUIR, prevedendo che i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo (indicato dal documento di spesa) non superiore a 1.000 euro, “possono essere dedotti” (e non invece “sono deducibili”) nell’esercizio nel quale è stato “registrato” (e non invece “ricevuto”) il documento probatorio.Come sottolineato dalla relazione illustrativa al provvedimento, viene quindi introdotta, a fini di semplificazione e in considerazione della modesta rilevanza degli importi considerati, la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi in esame secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali. Inoltre, la rilevanza della registrazione viene precisata in senso conforme alle modifiche già apportate dal DL 70/2011, come chiarite dalla relativa relazione di accompagnamento.
Il successivo comma 9 dell’art. 3 del DL 16/2012 chiarisce, poi, definitivamente la questione della decorrenza, ove stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.
La deroga al principio di competenza si può, quindi, applicare già con riferimento ai documenti probatori relativi a costi per servizi resi “a cavallo” 2011-2012.
Più in particolare, nel caso, ad esempio, di servizi resi nel periodo dicembre 2011-gennaio 2012, l’applicazione della deroga introdotta dal “Decreto Sviluppo” consente di dedurre interamente il costo:
- nel periodo d’imposta 2012, se il documento giustificativo è stato registrato nel 2012;
- nel periodo d’imposta 2011, se il documento giustificativo è stato registrato nel 2011.
In entrambi i casi, non si rilevano scritture di assestamento.
Silvia LATORRACA
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