Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

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lunedì 26 marzo 2012

Antiriciclaggio

Acquisti degli stranieri con comunicazione entro il 10 aprile

Vale per gli acquisti in contanti di importo pari o superiore a 1.000 euro effettuati dal 2 marzo al 10 aprile
/ Lunedì 26 marzo 2012
Come evidenziato sul numero di sabato, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 23 marzo 2012, http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/23431b004a9e40ae9c12ddf99946a13b/Comunicazione+Adesione+Contanti+TOTALE.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=23431b004a9e40ae9c12ddf99946a13b )  ha approvato il modello (con relative istruzioni) per comunicare l’adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento di denaro contante per gli acquisti dei turisti stranieri.
L’art. 3 comma 1 del DL 16/2012 ha disposto che il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, di cui all’art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, non opera per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo - effettuato presso esercenti il commercio al minuto o attività assimilate, ex art. 22 del DPR 633/72 (si pensi, ad esempio, a prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e prestazioni di trasporto di persone), nonché presso agenzie di viaggi e turismo che effettuano le operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, di cui all’art. 74-ter del DPR 633//72 - posto in essere da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
Tale deroga, però, è applicabile solo in presenza di precise condizioni.
In particolare, il cedente del bene o il prestatore del servizio deve: acquisire, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, sia la fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente, sia un’apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui attesta il fatto di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato; versare, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il denaro contante incassato su un proprio conto corrente tenuto presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia dei documenti di cui sopra e della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso; avere inviato apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini sono precisati dal provvedimento ora intervenuto (ex art. 3 comma 2 del DL 16/2012). http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1597f4804a9e797f9c67ddf99946a13b/dettaglioarticolo-1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1597f4804a9e797f9c67ddf99946a13b.
Si ricorda, peraltro, che, al fine di consentire l’utilizzo della nuova disciplina anche in assenza del provvedimento attuativo, l’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 13 marzo 2012, ha precisato che, fermo il rispetto degli ulteriori adempimenti, per le operazioni di importo superiore alla soglia poste in essere tra il 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del DL 16/2012) e la pubblicazione del modello di comunicazione, gli operatori, una volta disponibile quest’ultimo, avrebbero avuto 15 giorni di tempo per inviare (ex post) la comunicazione stessa all’Agenzia delle Entrate.
Il Provvedimento attuativo precisa ora, da un lato, che il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare le operazioni individuate e, dall’altro, che, con riferimento alle operazioni effettuate dal 2 marzo 2012 al 10 aprile 2012, per le quali si è fruito o si intende fruire delle disposizioni di deroga al divieto di trasferimento del denaro contante, il modello deve essere presentato entro il 10 aprile 2012. Nel predetto periodo transitorio, poi, se la prima operazione è antecedente alla comunicazione, in quest’ultima deve essere indicata, in luogo della data di sottoscrizione, la data di effettuazione dell’operazione.
Modello da presentare esclusivamente in via telematica
Il provvedimento attuativo precisa, inoltre, che il modello di comunicazione deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con modalità telematica. La presentazione può avvenire direttamente da parte dei contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero per il tramite degli intermediari incaricati ex art. 3 commi 2-bis e 3 del DPR 322/98.
A tal fine, i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nella comunicazione utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate ovvero secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
A seguito della presentazione, il servizio telematico rilascia una ricevuta contenente l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.
Si segnala, infine, che le istruzioni al modello di comunicazione - diversamente da quanto emergerebbe dalla lettera della norma (che sembra riferirsi al solo “documento” di identità di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del DL 16/2012) - precisano che occorre consegnare all’intermediario oltre al contante ed alla fotocopia della fattura (o ricevuta o scontrino fiscale) emessa, anche la fotocopia sia del passaporto che dell’autocertificazione.

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