Per il calcolo del contributo unificato nell'appello si fa riferimento alla parte della sentenza che viene appellata e quindi, in caso di parziale soccombenza, è soltanto su tale somma che occorre quantificare il contributo. Le controversie inerenti le operazioni catastali e il ricorso contro il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'anagrafe delle Onlus sono di valore indeterminabile e pertanto scontano il contributo di 120 euro. Le Agenzie fiscali prenoteranno a debito il contributo, essendo amministrazioni dello Stato. Sono questi alcuni degli aspetti più interessanti chiariti dalla circolare 1/DF del 21/9/2011 del dipartimento delle Finanze relativa al contributo unificato, che, tuttavia, lascia irrisolti alcuni dubbi operativi.
Sono soggetti al contributo gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi in corso o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che siano stati notificati a decorrere dal 7 luglio 2011, indipendentemente dalla data del deposito in Commissione tributaria. Le novità introdotte dalla legge 148/2011 invece decorrono dal 17 settembre 2011: è il caso del contributo unificato di 120 euro per le controversie di valore indeterminabile e di 1.500 euro in ipotesi di omessa indicazione del valore. Per il periodo precedente andava calcolato il contributo di 30 euro mentre non trova applicazione la maggiorazione di 1500 euro.
Se il giudizio si è instaurato innanzi alle Commissioni e il resistente si è costituito prima dell'attore, il soggetto obbligato al pagamento è la parte resistente, sempreché il ricorrente si sia costituito poi in giudizio.
Nell'atto di appello il contributo deve essere quantificato avendo riguardo all'importo oggetto dell'impugnazione presso la commissione regionale.
Ne consegue che, in ipotesi di soccombenza parziale, sarà quantificato con riferimento alle sole imposte oggetto di appello. In caso di appello incidentale il contributo si calcola sulla parte di imposte oggetto di impugnazione e quindi relative alla soccombenza parziale in primo grado.
La circolare, a questo proposito, non fornisce alcun chiarimento sulla circostanza che, non di rado, la sentenza di primo grado conferma o annulla l'imponibile ritenuto evaso (e non l'imposta, ad esempio ricavi non dichiarati o costi non deducibili). Ciò comporterà che il difensore (e la segreteria della commissione in sede di controllo del valore dichiarato) in occasione dell'appello dovrà determinare le imposte desumibili dall'imponibile oggetto di soccombenza in primo grado. Il che appare non sempre facile in ipotesi di contribuente persona fisica, dovendosi calcolare anche eventuali perdite di deduzioni, detrazioni, passaggi a nuovi scaglioni, eccetera.
A seguito delle modifiche apportate dalla recente manovra viene confermato che per le controversie di valore indeterminabile il contributo è pari a 120 euro. Tra queste, chiarisce la circolare, vi rientrano le operazioni catastali (intestazioni, classamenti, eccetera) e il ricorso contro il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'anagrafe delle Onlus. Nulla viene detto in merito ad altre controversie (ricorsi contro fermi amministrativi, ipoteche, interpelli disapplicativi) che ‐ è da ritenere ‐ rientrano comunque in tale categoria.
Tra gli atti esclusi dal contributo si segnalano le sospensive, le memorie contenenti integrazioni o chiarimenti di motivi già contenuti nel ricorso.
Le amministrazioni dello Stato sono comunque obbligate a dichiarare nella conclusione del ricorso, il valore della lite con l'indicazione della norma che ammette la prenotazione a debito del contributo. Secondo la circolare vi rientrano le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Territorio). Sono invece esclusi gli enti locali.
FONTE:
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-21/liti-catastali-versano-euro-215052.shtml?uuid=Aa308T6D
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