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Ricorsi Tributari

mercoledì 21 settembre 2011

Contenzioso - bozze per le note di iscrizione a ruolo

Contenzioso

Sul sito del Ministero, le bozze per le note di iscrizione a ruolo

Valide per i depositi dei ricorsi in Provinciale e in Regionale a decorrere dal 17 settembre

/ Sabato 17 settembre 2011
Il DL 138 del 2011 (conv. L. 148/2011, pubblicata nella G.U. n. 216 di ieri) ha apportato alcune innovazioni all’art. 22 del DLgs. 546/1992, relativo alla costituzione in giudizio del ricorrente; al pari di ciò che avviene nel processo civile, ora anche nel contenzioso tributario il difensore deve depositare la nota di iscrizione a ruolo.
Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state prontamente rese disponibili due bozze di nota di iscrizione a ruolo, una per la Provinciale e una per la Regionale.
Detta nota, come intuibile, va ad aggiungersi agli altri documenti che il contribuente deve depositare nel momento in cui si costituisce in giudizio, quindi si aggiunge ai documenti certificativi della notifica del ricorso (ricevuta di consegna o di spedizione, avviso di ricevimento), all’atto impugnato e ai vari documenti che si intende produrre, questi ultimi, tra l’altro, depositabili sino a venti giorni liberi prima dell’udienza.
Nella nota di iscrizione a ruolo vanno indicati tutti i dati concernenti la causa: in primo luogo, la richiesta di iscrizione del ricorso nel Registro generale, se è stata richiesta la sospensiva, la pubblica udienza, se è stata esperita la procedura di reclamo (obbligatoria per gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2012, di valore sino a 20.000 euro).
Occorre anche indicare il valore della controversia, al netto di sanzioni e interessi: tale dato serve per il vaglio della segreteria sulla corretta computazione del contributo unificato. Peraltro, ove il contribuente paghi il contributo recandosi presso le tabaccherie convenzionate, dovrà applicare il contrassegno adesivo non più sul modello di comunicazione approvato con provvedimento direttoriale del 20 settembre 2010, ma direttamente sulla nota di iscrizione a ruolo, come del resto suggerito nella bozza del Ministero.
Novità introdotta dal DL 138/2011
Non a caso, l’art. 194 del DPR 115/2002 prevede espressamente che il contrassegno adesivo debba essere applicato sulla nota di iscrizione a ruolo, ove prevista.
Altri dati riguardano le generalità del ricorrente, la sua casella PEC, la domiciliazione per le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali, nonché il difensore.
Non manca, come ovvio, la parte relativa al resistente, ivi incluso il difensore.
In ottemperanza al “nuovo” art. 22 del DLgs. 546/92, poi, bisogna indicare i dati dell’atto impugnato, oppure quelli della sentenza, nel caso si tratti di ricorso per revocazione o per ottemperanza.

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