ilcasodelgiorno
L’ipoteca illegittima dà luogo alla responsabilità processuale aggravata
Il giudice può condannare Equitalia a una somma equitativamente determinata, per effetto del comportamento negligente
/ Lunedì 12 settembre 2011
Recentemente, molti sono stati gli sforzi, sia da parte del Legislatore che da parte della stessa Equitalia, per evitare che la riscossione coattiva venga posta in essere in violazione dei diritti del contribuente.
Infatti, con la Direttiva 10/2010, è ora previsto che l’agente della riscossione, mediante autodichiarazione del contribuente, sospenda immediatamente le attività esecutive/cautelari ove il contribuente indichi gli estremi del provvedimento di sospensione giudiziale o di annullamento, ad esempio, dell’avviso di accertamento.
Sul versante legislativo, a seguito del DL 70/2011, ora l’ipoteca deve essere preannunciata al contribuente e, se riguarda l’abitazione principale, non può essere adottata per crediti sino a 20.000 euro contestati o contestabili dinanzi all’autorità giudiziaria.
Tanto premesso, vi sono ancora alcuni aspetti che dovrebbero essere oggetto di interventi normativi, o, in subordine, di specifiche direttive degli organi competenti.
Accade che, sulla base di un ruolo palesemente illegittimo (si pensi all’iscrizione a ruolo di amministratori di società di capitali per debiti tributari facenti capo alla società, o a condebitori solidali non trovanti riscontro nella legislazione vigente) consegnato all’agente della riscossione, l’attività esecutiva prosegua, con tanto di ipoteche e di fermi.
Ciò che desta perplessità è la circostanza che il contribuente, quando si reca dalla Direzione provinciale per avere informazioni sull’iscrizione a ruolo, si sente dire che la situazione verrà esaminata (è pleonastico rammentare che i termini per il ricorso non si interrompono nelle more dell’esame), e che per le eventuali misure cautelari bisogna rivolgersi all’agente della riscossione, mentre quando si reca presso gli uffici di Equitalia si sente rispondere che il fermo o l’ipoteca sono conseguenze dirette dell’iscrizione a ruolo, e che non possono essere annullati sino a che detta iscrizione permane.
La Commissione tributaria regionale di Firenze (sentenza del 3 giugno 2011 n. 257, sezione 1) ha messo alcuni paletti a tale comportamento, in un caso ove l’ipoteca era stata disposta su un immobile di proprietà di eredi che, proprio per evitare queste evenienze, avevano accettato l’eredità con beneficio di inventario.
I giudici affermano che l’agente della riscossione “non è un computer né un automa che esegue gli ordini senza coscienza e scienza, bensì un Ente preposto all’incasso di crediti in base alle leggi e ai regolamenti cioè previo esame della regolarità dell’ordine impartito dagli Enti pubblici richiedenti; nonché valutazione dei limiti entro cui l’ordine stesso può essere eseguito”.
In merito a quest’ultimo aspetto, prima della L. 69/2009, oltre alla normale condanna alle spese, in caso di malafede o colpa grave, il contribuente, previa dimostrazione del danno, poteva chiedere al giudice tributario il risarcimento da “lite temeraria”.
Ora, per effetto dell’introduzione del terzo comma nell’art. 96 c.p.c., il giudice, “in ogni caso”, quando condanna la parte alla rifusione delle spese processali a norma dell’art. 91, “anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Tale norma è stata puntualmente applicata nella sentenza in esame, siccome, del resto, è stata ritenuta applicabile nel contenzioso tributario dalla stessa Agenzia delle Entrate (circ. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2010 n. 17 § 2.9).
Infatti, con la Direttiva 10/2010, è ora previsto che l’agente della riscossione, mediante autodichiarazione del contribuente, sospenda immediatamente le attività esecutive/cautelari ove il contribuente indichi gli estremi del provvedimento di sospensione giudiziale o di annullamento, ad esempio, dell’avviso di accertamento.
Sul versante legislativo, a seguito del DL 70/2011, ora l’ipoteca deve essere preannunciata al contribuente e, se riguarda l’abitazione principale, non può essere adottata per crediti sino a 20.000 euro contestati o contestabili dinanzi all’autorità giudiziaria.
Tanto premesso, vi sono ancora alcuni aspetti che dovrebbero essere oggetto di interventi normativi, o, in subordine, di specifiche direttive degli organi competenti.
Accade che, sulla base di un ruolo palesemente illegittimo (si pensi all’iscrizione a ruolo di amministratori di società di capitali per debiti tributari facenti capo alla società, o a condebitori solidali non trovanti riscontro nella legislazione vigente) consegnato all’agente della riscossione, l’attività esecutiva prosegua, con tanto di ipoteche e di fermi.
Ciò che desta perplessità è la circostanza che il contribuente, quando si reca dalla Direzione provinciale per avere informazioni sull’iscrizione a ruolo, si sente dire che la situazione verrà esaminata (è pleonastico rammentare che i termini per il ricorso non si interrompono nelle more dell’esame), e che per le eventuali misure cautelari bisogna rivolgersi all’agente della riscossione, mentre quando si reca presso gli uffici di Equitalia si sente rispondere che il fermo o l’ipoteca sono conseguenze dirette dell’iscrizione a ruolo, e che non possono essere annullati sino a che detta iscrizione permane.
La Commissione tributaria regionale di Firenze (sentenza del 3 giugno 2011 n. 257, sezione 1) ha messo alcuni paletti a tale comportamento, in un caso ove l’ipoteca era stata disposta su un immobile di proprietà di eredi che, proprio per evitare queste evenienze, avevano accettato l’eredità con beneficio di inventario.
I giudici affermano che l’agente della riscossione “non è un computer né un automa che esegue gli ordini senza coscienza e scienza, bensì un Ente preposto all’incasso di crediti in base alle leggi e ai regolamenti cioè previo esame della regolarità dell’ordine impartito dagli Enti pubblici richiedenti; nonché valutazione dei limiti entro cui l’ordine stesso può essere eseguito”.
La riscossione non può avvenire in via automatica
Vi è un preciso obbligo di controllare la regolarità formale e sostanziale dei ruoli, e la negligenza che caratterizza l’attività di riscossione può far scattare la responsabilità processuale aggravata, la quale, a seguito della L. 69/2009, è più facile da ottenere.In merito a quest’ultimo aspetto, prima della L. 69/2009, oltre alla normale condanna alle spese, in caso di malafede o colpa grave, il contribuente, previa dimostrazione del danno, poteva chiedere al giudice tributario il risarcimento da “lite temeraria”.
Ora, per effetto dell’introduzione del terzo comma nell’art. 96 c.p.c., il giudice, “in ogni caso”, quando condanna la parte alla rifusione delle spese processali a norma dell’art. 91, “anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Tale norma è stata puntualmente applicata nella sentenza in esame, siccome, del resto, è stata ritenuta applicabile nel contenzioso tributario dalla stessa Agenzia delle Entrate (circ. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2010 n. 17 § 2.9).
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