redditi diversi
Persone fisiche «controllate» se godono dei beni dell’impresa
La comunicazione dei beni concessi in godimento diventa obbligatoria, ma la sua omissione necessita di controlli specifici sulla posizione contabile
Il maxiemendamento alla manovra di Ferragosto, passato con voto favorevole dal Senato alla Camera per l’approvazione finale, conferma le regole riguardanti la tassazione, verificandosi i presupposti, in capo a soggetti che utilizzano beni in godimento. In particolare:
- si tassa come reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. La manovra inserisce, infatti, la lettera h-ter nell’articolo 67 del TUIR, rubricato come redditi diversi;
- i costi relativi ai beni concessi in godimento non sono, in ogni caso, ammessi in deduzione dal reddito imponibile delle società o dell’imprenditore;
- l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati concernenti i beni concessi in godimento. In proposito, un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, individua modalità e termini per la comunicazione;
- l’omissione della comunicazione, o la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione, in solido, della sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa;
- se i contribuenti si conformano alle disposizioni, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del DLgs. n. 471/1997, vale a dire da 258 a 2.065 euro;
- l’Agenzia delle Entrate controlla sistematicamente la posizione delle persone fisiche che utilizzano i citati beni ai fine della ricostruzione sintetica del reddito, tenendo conto di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Alcuni aspetti della novella meritano attenzione. Dall’esame della normativa, si evince che la comunicazione dei beni concessi in godimento dalla società o dall’imprenditore diventa un obbligo. Tuttavia, ci si chiede come l’Amministrazione finanziaria possa controllare il mancato adempimento di questo obbligo. Può accadere, infatti, che né la società o l’imprenditore né i soci o i familiari comunichino l’utilizzo del bene in godimento. In questa ipotesi, l’Agenzia delle Entrate “scova” l’evasione solo attraverso un controllo sul “campo” e non a tavolino. In altri termini, l’omissione della comunicazione necessita di un controllo sulla posizione contabile della società che è proprietaria del bene. Da questo controllo può emergere se il bene è stato concesso o meno in godimento ad altri soggetti. Non basta, dunque, la semplice omissione della comunicazione.
Ancora, un altro interrogativo attiene la mancata comunicazione dei dati da parte della società o dell’imprenditore, al contrario dei soci o dei familiari che, invece, ottemperano all’adempimento. È fuor di dubbio che, in questo caso, l’effettuazione della comunicazione da parte dei soggetti utilizzatori porta al controllo della società o dell’imprenditore, ma sorge spontanea la domanda: i soci e i familiari che hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate i beni utilizzati in godimento e che hanno dichiarato il dovuto sono sanzionabili? Essendosi conformati alle disposizioni dovrebbero subire la sanzione residuale di cui al citato articolo 11. Il condizionale è d’obbligo, visti i dubbi che derivano dall’applicazione della normativa.
Non basta. La norma dispone che si tassa la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per il godimento del bene. Si è nel campo delle presunzioni, in quanto è facile che il bene sia concesso senza un “corrispettivo di godimento”, come avverrà nella maggior parte dei casi. È necessario, quindi, che i soggetti interessati siano concordi sugli adempimenti da seguire, ricordando, per le società e per gli imprenditori, che i costi relativi ai beni concessi in godimento non sono deducibili dal reddito imponibile.
Un’ultima segnalazione. La nuova disciplina stabilisce che l’Amministrazione finanziaria controlli sistematicamente la posizione delle persone fisiche (e non la società o l’imprenditore) che si trovano nel caso di specie. Tuttavia, da un eventuale controllo sulla società o sull’imprenditore può scaturire l’omissione del reddito, derivante dall’utilizzo del bene in godimento, da parte dei soci o dei familiari dell’imprenditore stesso. In genere, le società in argomento, per esempio, spesso chiudono bilancio e dichiarazione in perdita proprio perché non svolgono attività d’impresa. La presenza di perdite “sistemiche”, così come definite dall’art. 24 del DL n. 78/2010, per due esercizi consecutivi comporta il controllo da parte dell’Agenzia. Ne deriva che, anche da un controllo sui soggetti in perdita fiscale che concedono il bene, e non solo sulle persone fisiche, può realizzarsi l’omissione della dichiarazione del reddito oggetto del caso in questa sede esaminato. In conclusione, la semplice omissione della comunicazione non basta per attuare lo scopo per il quale sono state emanate le menzionate disposizioni.
/ Francesco BARONE
- si tassa come reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. La manovra inserisce, infatti, la lettera h-ter nell’articolo 67 del TUIR, rubricato come redditi diversi;
- i costi relativi ai beni concessi in godimento non sono, in ogni caso, ammessi in deduzione dal reddito imponibile delle società o dell’imprenditore;
- l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati concernenti i beni concessi in godimento. In proposito, un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, individua modalità e termini per la comunicazione;
- l’omissione della comunicazione, o la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione, in solido, della sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa;
- se i contribuenti si conformano alle disposizioni, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del DLgs. n. 471/1997, vale a dire da 258 a 2.065 euro;
- l’Agenzia delle Entrate controlla sistematicamente la posizione delle persone fisiche che utilizzano i citati beni ai fine della ricostruzione sintetica del reddito, tenendo conto di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Alcuni aspetti della novella meritano attenzione. Dall’esame della normativa, si evince che la comunicazione dei beni concessi in godimento dalla società o dall’imprenditore diventa un obbligo. Tuttavia, ci si chiede come l’Amministrazione finanziaria possa controllare il mancato adempimento di questo obbligo. Può accadere, infatti, che né la società o l’imprenditore né i soci o i familiari comunichino l’utilizzo del bene in godimento. In questa ipotesi, l’Agenzia delle Entrate “scova” l’evasione solo attraverso un controllo sul “campo” e non a tavolino. In altri termini, l’omissione della comunicazione necessita di un controllo sulla posizione contabile della società che è proprietaria del bene. Da questo controllo può emergere se il bene è stato concesso o meno in godimento ad altri soggetti. Non basta, dunque, la semplice omissione della comunicazione.
Ancora, un altro interrogativo attiene la mancata comunicazione dei dati da parte della società o dell’imprenditore, al contrario dei soci o dei familiari che, invece, ottemperano all’adempimento. È fuor di dubbio che, in questo caso, l’effettuazione della comunicazione da parte dei soggetti utilizzatori porta al controllo della società o dell’imprenditore, ma sorge spontanea la domanda: i soci e i familiari che hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate i beni utilizzati in godimento e che hanno dichiarato il dovuto sono sanzionabili? Essendosi conformati alle disposizioni dovrebbero subire la sanzione residuale di cui al citato articolo 11. Il condizionale è d’obbligo, visti i dubbi che derivano dall’applicazione della normativa.
Non basta. La norma dispone che si tassa la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per il godimento del bene. Si è nel campo delle presunzioni, in quanto è facile che il bene sia concesso senza un “corrispettivo di godimento”, come avverrà nella maggior parte dei casi. È necessario, quindi, che i soggetti interessati siano concordi sugli adempimenti da seguire, ricordando, per le società e per gli imprenditori, che i costi relativi ai beni concessi in godimento non sono deducibili dal reddito imponibile.
Un’ultima segnalazione. La nuova disciplina stabilisce che l’Amministrazione finanziaria controlli sistematicamente la posizione delle persone fisiche (e non la società o l’imprenditore) che si trovano nel caso di specie. Tuttavia, da un eventuale controllo sulla società o sull’imprenditore può scaturire l’omissione del reddito, derivante dall’utilizzo del bene in godimento, da parte dei soci o dei familiari dell’imprenditore stesso. In genere, le società in argomento, per esempio, spesso chiudono bilancio e dichiarazione in perdita proprio perché non svolgono attività d’impresa. La presenza di perdite “sistemiche”, così come definite dall’art. 24 del DL n. 78/2010, per due esercizi consecutivi comporta il controllo da parte dell’Agenzia. Ne deriva che, anche da un controllo sui soggetti in perdita fiscale che concedono il bene, e non solo sulle persone fisiche, può realizzarsi l’omissione della dichiarazione del reddito oggetto del caso in questa sede esaminato. In conclusione, la semplice omissione della comunicazione non basta per attuare lo scopo per il quale sono state emanate le menzionate disposizioni.
/ Francesco BARONE
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