Accertamento
Accertamenti «esecutivi» quasi pronti per il debutto
Dagli atti emessi il prossimo 1° ottobre parte il nuovo sistema, e occorrerà versare le somme entro il termine per il ricorso
Si avvicina il momento di decorrenza dei nuovi accertamenti “esecutivi”: infatti, in base all’art. 29 del DL 78/2010, così come modificato dal DL 98/2011, per gli avvisi di accertamento emessi dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 scatta il nuovo sistema. Come novità preminente, dunque, il contribuente dovrà versare le somme entro il termine per il ricorso. Presumibilmente, occorrerà utilizzare il modello F24, con i codici tributo che l’Agenzia delle Entrate provvederà ad istituire.
Vale la pena di rammentare che lo spartiacque è costituito dall’emissione del provvedimento, quindi dalla data in cui il funzionario competente ha sottoscritto l’atto, essendo, di conseguenza, priva di rilievo la data di notifica.
Inoltre, è importante ricordare che la cartella di pagamento non scomparirà del tutto, anzi, rimarrà in vigore per una gran parte delle procedure impositive.
Schematizzando:
- negli avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA, IRAP, scatterà il nuovo sistema;
- negli avvisi di accertamento sulle imposte d’atto (registro, successioni, donazioni, ipocatastali), rimane in vigore il “vecchio” sistema, almeno per ora, quindi alla notifica dell’atto seguiranno il ruolo e la cartella esattoriale;
- nelle liquidazioni e nei controlli formali delle dichiarazioni, nulla muta, quindi ci potrà essere la diretta notifica della cartella di pagamento.
Ora può essere utile riepilogare, per sommi capi, le caratteristiche salienti del nuovo assetto esattivo.
In primo luogo, le somme contestate nell’atto dovranno essere versate entro il termine per il ricorso, di norma entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che può divenire “mobile” a causa delle diverse ipotesi di sospensione previste dalla legge, prime fra tutte la sospensione di 90 giorni da domanda di adesione e la sospensione feriale dei termini. L’intensità degli importi da versare è legata al fatto che il contribuente abbia o meno presentato ricorso, non a caso:
- se il ricorso non viene fatto, il contribuente deve versare tutte le somme contestate;
- se il ricorso viene notificato, occorre versare un terzo delle somme vantate a titolo di imposta e nulla per le sanzioni, che verranno richieste nella misura dei due terzi dopo la sentenza della Provinciale.
Per espressa previsione dell’art. 29 del DL 78/2010, la sola espropriazione è sospesa, automaticamente, per un periodo di 180 giorni dal momento di affidamento del credito, quindi per un periodo che, di norma, coincide con 270 giorni dalla data di notifica dell’accertamento.
La sospensione riguarda la sola espropriazione, pertanto Equitalia ha il via libera, in costanza dei presupposti di legge, per bloccare i veicoli del contribuente e per disporre le ipoteche. La suddetta sospensione si verifica in via automatica ed è insensibile alla presentazione del ricorso.
Vale la pena di rammentare che lo spartiacque è costituito dall’emissione del provvedimento, quindi dalla data in cui il funzionario competente ha sottoscritto l’atto, essendo, di conseguenza, priva di rilievo la data di notifica.
Inoltre, è importante ricordare che la cartella di pagamento non scomparirà del tutto, anzi, rimarrà in vigore per una gran parte delle procedure impositive.
Schematizzando:
- negli avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA, IRAP, scatterà il nuovo sistema;
- negli avvisi di accertamento sulle imposte d’atto (registro, successioni, donazioni, ipocatastali), rimane in vigore il “vecchio” sistema, almeno per ora, quindi alla notifica dell’atto seguiranno il ruolo e la cartella esattoriale;
- nelle liquidazioni e nei controlli formali delle dichiarazioni, nulla muta, quindi ci potrà essere la diretta notifica della cartella di pagamento.
Ora può essere utile riepilogare, per sommi capi, le caratteristiche salienti del nuovo assetto esattivo.
In primo luogo, le somme contestate nell’atto dovranno essere versate entro il termine per il ricorso, di norma entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che può divenire “mobile” a causa delle diverse ipotesi di sospensione previste dalla legge, prime fra tutte la sospensione di 90 giorni da domanda di adesione e la sospensione feriale dei termini. L’intensità degli importi da versare è legata al fatto che il contribuente abbia o meno presentato ricorso, non a caso:
- se il ricorso non viene fatto, il contribuente deve versare tutte le somme contestate;
- se il ricorso viene notificato, occorre versare un terzo delle somme vantate a titolo di imposta e nulla per le sanzioni, che verranno richieste nella misura dei due terzi dopo la sentenza della Provinciale.
Esecuzione sospesa per 270 giorni
Sul versante più propriamente esattivo, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento (di norma, novanta giorni dalla notifica dell’accertamento), gli importi verranno dati in carico a Equitalia, che, se del caso, procederà con la riscossione coattiva. E qui emerge la principale anomalia del sistema: solo a questo punto il contribuente potrà chiedere di versare le somme in forma dilazionata.Per espressa previsione dell’art. 29 del DL 78/2010, la sola espropriazione è sospesa, automaticamente, per un periodo di 180 giorni dal momento di affidamento del credito, quindi per un periodo che, di norma, coincide con 270 giorni dalla data di notifica dell’accertamento.
La sospensione riguarda la sola espropriazione, pertanto Equitalia ha il via libera, in costanza dei presupposti di legge, per bloccare i veicoli del contribuente e per disporre le ipoteche. La suddetta sospensione si verifica in via automatica ed è insensibile alla presentazione del ricorso.
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