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mercoledì 21 settembre 2011

ELENCO 'Clienti e fornitori ' : PROROGA

Iva

«Clienti e fornitori», più tempo per la comunicazione

Un provvedimento dell’Agenzia proroga a fine anno il termine per l’adempimento, prima previsto per il 31 ottobre

/ Martedì 20 settembre 2011
C’è più tempo per assolvere l’esordiente incombente della comunicazione delle operazioni rilevanti IVA soggette a fatturazione, il cui importo sia almeno pari a 25mila euro, al netto del tributo.
Lo ha stabilito il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 16 settembre pubblicato ieri, 19 settembre 2011, modificando alcune parti del precedente provvedimento del 22 dicembre 2010.
In primo luogo, sono state sostituite le specifiche tecniche – così come già rettificate dal provvedimento del 21 giugno 2011 – al fine di semplificare maggiormente gli obblighi dei contribuenti e migliorare, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, la qualità delle informazioni trasmesse. Il conseguimento di tale obiettivo è, tuttavia, subordinato all’adozione di alcuni adeguamenti di carattere tecnologico, che hanno indotto l’Amministrazione finanziaria a differire di due mesi il termine ultimo previsto per l’esecuzione dell’adempimento.
Conseguentemente, i titolari di partita IVA dovranno presentare entro il 31 dicembre 2011, e non più il 31 ottobre 2011, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, soggette all’obbligo di fatturazione e perfezionate per un importo non inferiore a 25mila euro. L’adempimento deve essere assolto anche da alcune particolari categorie di contribuenti dell’imposta sul valore aggiunto, quali ad esempio:
- i soggetti in regime di contabilità semplificata (artt. 18 e 19 del DPR n. 633/1972);
- i non residenti con stabile organizzazione in Italia, identificati direttamente oppure operanti tramite il rappresentante fiscale;
- i curatori fallimentari, per conto della società debitrice;
- i beneficiari del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive, ma non i contribuenti minimi, salvo il caso di cessazione dall’istituto nel corso del periodo d’imposta (cfr. circolare n. 28/2011).
Sul punto, si rammenta altresì che tale obbligo – introdotto dall’art. 21, comma 1 del DL n. 78/2010 (conv. L. n. 122/2010) – riguardava inizialmente sia le operazioni fatturate, almeno pari a 3mila euro (al netto dell’IVA), che quelle documentate da ricevuta o scontrino fiscale per un importo non inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che quest’ultimo limite opera anche con riferimento ai soggetti obbligati all’emissione della fattura, ma non alla separata indicazione del tributo, come nel caso delle agenzie di viaggio e turismo, che applicano il regime speciale di cui all’art. 74-ter del Decreto IVA (cfr. circolare n. 24/2011).
Successivamente, il citato provvedimento direttoriale ha ridefinito i termini della prima applicazione dell’adempimento, differenziati in base alla natura delle operazioni ed al periodo di effettuazione delle stesse (art. 6 del DPR n. 633/1972):
- soggette a fatturazione, compiute nel periodo d’imposta 2010, per un importo almeno pari a 25mila euro, al netto dell’IVA: 31 ottobre 2011, ora differito al 31 dicembre 2011;
- documentate da ricevuta o scontrino fiscale, eseguite nell’anno 2011 a partire dal 1° luglio, per un ammontare non inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto: 30 aprile 2012. La medesima scadenza è fissata per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, effettuate nel corso del periodo d’imposta 2011, almeno pari a 3 mila euro, al netto dell’IVA.
Si ricorda, inoltre, che – per effetto di quanto previsto, poi, dal Decreto Sviluppo (art. 7, comma 2, lett. o) del DL n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011) – sono escluse dal predetto adempimento le operazioni, eccedenti i limiti sopra riportati, effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, il cui pagamento sia stato eseguito mediante carte di credito, debito o prepagate, emesse da intermediari finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione stabilito dall’art. 7, comma 6 del DPR n. 605/1973, diversi da quelli non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Le operazioni in parola devono, tuttavia, essere comunicate all’Agenzia delle Entrate, a cura dei predetti soggetti emittenti, secondo modalità e termini da definirsi con un successivo provvedimento direttoriale, così come recentemente prescritto dall’art. 23, comma 41 del DL n. 98/2011 (conv. L. n. 111/2011).
/ Sandro CERATO

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