ilcasodelgiorno
Ravvedimento IRAP, «blocco» al vaglio della giurisprudenza di merito
Alcune sentenze hanno respinto le ragioni del Fisco e accolto quelle dei contribuenti che non avevano osservato il divieto
/ Giovedì 08 settembre 2011
Si apre qualche spiraglio per i contribuenti che, in passato, con riferimento all’IRAP, hanno violato il temporaneo divieto di fruire del ravvedimento operoso e della riduzione a un terzo delle sanzioni dovute a seguito delle comunicazioni per effetto dell’esecuzione dei controlli automatici (c.d. “avvisi bonari”), ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DL n. 206/2006 (conv. L. n. 234/2006) e dell’art. 1, comma 3 del DL n. 106/2005 (conv. L. n. 156/2005). Infatti, la giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha talvolta respinto le ragioni dell’Amministrazione finanziaria.
Si ricorda che le citate disposizioni hanno sancito l’impossibilità di avvalersi dei predetti istituti, nel caso di violazioni dei seguenti obblighi di versamento:
- saldo IRAP relativo al periodo d’imposta anteriore a quello in corso al 17 giugno 2005 (2004, per i soggetti “solari”);
- acconto IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 17 giugno 2005 (2005, per i soggetti “solari”);
- saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 17 giugno 2005 (2005, per i soggetti “solari”);
- acconto IRAP relativo al periodo d’imposta in corso all’8 giugno 2006 (2006, per i soggetti “solari”);
- saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso all’8 giugno 2006 (2006, per i soggetti “solari”).
Le disposizioni in esame erano dirette ad evitare che i contribuenti attendessero l’esito del procedimento allora in corso presso la Corte di Giustizia CE, per poi procedere al versamento delle somme dovute (a saldo e in acconto) solo nell’ipotesi in cui l’IRAP fosse stata giudicata compatibile con l’ordinamento comunitario (com’è poi avvenuto con la sentenza 3 ottobre 2006 causa C-475/03), confidando nella possibilità di ridurre le relative sanzioni avvalendosi dei richiamati istituti.
Ovviamente, la stessa finiva per parificare omessi o insufficienti versamenti dovuti a mere dimenticanze o errori del contribuente agli omessi o insufficienti versamenti attuati con la speranza di una declaratoria di incompatibilità. Ciononostante, la norma non è mai stata modificata, né abrogata, neppure quando avrebbe potuto esserlo a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia CE, che – come detto – ha dichiarato l’IRAP pienamente legittima.
Infatti, con riferimento ai versamenti successivi alla predetta data del 3 ottobre 2006 (di regola, secondo acconto e saldo IRAP 2006), tale pronuncia ha determinato il venir meno dei motivi del permanere della disapplicazione dei suddetti istituti, suscitando dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla loro permanenza nell’ordinamento sotto il profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza di trattamento (si veda la circ. Assonime 28 novembre 2006 n. 53).
Alla luce della formulazione del dato normativo, tuttavia, non sembra possibile ottenere né la riduzione, né la disapplicazione delle sanzioni comminate, qualunque sia il motivo alla base dell’omesso o insufficiente versamento, posto che le norme in esame, per quanto possano risultare “inique”, si limitano a sancire l’inapplicabilità dei richiamati istituti alle elencate violazioni, senza ulteriori distinzioni.
In questo senso, si è espressa la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 11/20/10 del 27 gennaio 2010, che ha respinto il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento con la quale, a fronte del tardivo versamento del saldo IRAP 2004, veniva richiesto il pagamento delle sanzioni in misura piena (invece corrisposte in misura ridotta dal contribuente che si era avvalso del ravvedimento operoso). I giudici torinesi motivano le proprie conclusioni principalmente in base alla considerazione che le disposizioni in commento non sono mai state espressamente abrogate e devono quindi ritenersi tuttora applicabili (si veda “Saldo IRAP 2004: sanzione «piena» per il ritardato versamento” del 12 luglio 2010).
Ad esempio, la Commissione tributaria di II grado di Bolzano, con la sentenza n. 45 del 18 giugno 2009, ha affermato che l’ambito applicativo dell’art. 1, comma 1 del DL 206/2006 e dell’art. 1, comma 3 del DL 106/2005 va circoscritto alla sola ipotesi degli omessi versamenti, ma non interessa il caso dei pagamenti eseguiti in misura inferiore al dovuto per infedeltà, poi emendata, della dichiarazione.
Ad avviso dei giudici, depone a favore di tale interpretazione il dato letterale delle citate disposizioni, che interessano unicamente la “violazione dell’obbligo di versamento” e non anche il versamento “in misura insufficiente”.
Pro contribuente si è espressa anche la Commissione tributaria provinciale di Milano 14 gennaio 2010 n. 77, osservando come la sancita compatibilità dell’IRAP con l’ordinamento comunitario abbia comportato di fatto il superamento delle norme in commento, rendendo così applicabile il principio generale del “favor rei”.
Si ricorda che le citate disposizioni hanno sancito l’impossibilità di avvalersi dei predetti istituti, nel caso di violazioni dei seguenti obblighi di versamento:
- saldo IRAP relativo al periodo d’imposta anteriore a quello in corso al 17 giugno 2005 (2004, per i soggetti “solari”);
- acconto IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 17 giugno 2005 (2005, per i soggetti “solari”);
- saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 17 giugno 2005 (2005, per i soggetti “solari”);
- acconto IRAP relativo al periodo d’imposta in corso all’8 giugno 2006 (2006, per i soggetti “solari”);
- saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso all’8 giugno 2006 (2006, per i soggetti “solari”).
Le disposizioni in esame erano dirette ad evitare che i contribuenti attendessero l’esito del procedimento allora in corso presso la Corte di Giustizia CE, per poi procedere al versamento delle somme dovute (a saldo e in acconto) solo nell’ipotesi in cui l’IRAP fosse stata giudicata compatibile con l’ordinamento comunitario (com’è poi avvenuto con la sentenza 3 ottobre 2006 causa C-475/03), confidando nella possibilità di ridurre le relative sanzioni avvalendosi dei richiamati istituti.
Ovviamente, la stessa finiva per parificare omessi o insufficienti versamenti dovuti a mere dimenticanze o errori del contribuente agli omessi o insufficienti versamenti attuati con la speranza di una declaratoria di incompatibilità. Ciononostante, la norma non è mai stata modificata, né abrogata, neppure quando avrebbe potuto esserlo a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia CE, che – come detto – ha dichiarato l’IRAP pienamente legittima.
Infatti, con riferimento ai versamenti successivi alla predetta data del 3 ottobre 2006 (di regola, secondo acconto e saldo IRAP 2006), tale pronuncia ha determinato il venir meno dei motivi del permanere della disapplicazione dei suddetti istituti, suscitando dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla loro permanenza nell’ordinamento sotto il profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza di trattamento (si veda la circ. Assonime 28 novembre 2006 n. 53).
Alla luce della formulazione del dato normativo, tuttavia, non sembra possibile ottenere né la riduzione, né la disapplicazione delle sanzioni comminate, qualunque sia il motivo alla base dell’omesso o insufficiente versamento, posto che le norme in esame, per quanto possano risultare “inique”, si limitano a sancire l’inapplicabilità dei richiamati istituti alle elencate violazioni, senza ulteriori distinzioni.
In questo senso, si è espressa la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 11/20/10 del 27 gennaio 2010, che ha respinto il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento con la quale, a fronte del tardivo versamento del saldo IRAP 2004, veniva richiesto il pagamento delle sanzioni in misura piena (invece corrisposte in misura ridotta dal contribuente che si era avvalso del ravvedimento operoso). I giudici torinesi motivano le proprie conclusioni principalmente in base alla considerazione che le disposizioni in commento non sono mai state espressamente abrogate e devono quindi ritenersi tuttora applicabili (si veda “Saldo IRAP 2004: sanzione «piena» per il ritardato versamento” del 12 luglio 2010).
Non mancano le sentenze pro contribuente
Si registrano però anche due prese di posizione a favore del contribuente.Ad esempio, la Commissione tributaria di II grado di Bolzano, con la sentenza n. 45 del 18 giugno 2009, ha affermato che l’ambito applicativo dell’art. 1, comma 1 del DL 206/2006 e dell’art. 1, comma 3 del DL 106/2005 va circoscritto alla sola ipotesi degli omessi versamenti, ma non interessa il caso dei pagamenti eseguiti in misura inferiore al dovuto per infedeltà, poi emendata, della dichiarazione.
Ad avviso dei giudici, depone a favore di tale interpretazione il dato letterale delle citate disposizioni, che interessano unicamente la “violazione dell’obbligo di versamento” e non anche il versamento “in misura insufficiente”.
Pro contribuente si è espressa anche la Commissione tributaria provinciale di Milano 14 gennaio 2010 n. 77, osservando come la sancita compatibilità dell’IRAP con l’ordinamento comunitario abbia comportato di fatto il superamento delle norme in commento, rendendo così applicabile il principio generale del “favor rei”.
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