diritto del lavoro
Prescrizione «più lunga» per ricorrere al fondo di garanzia per il TFR
Per la Corte di Cassazione, la decorrenza non scatta dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dall’esito della procedura esecutiva
/ Martedì 20 settembre 2011
In caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS l’erogazione del trattamento di fine rapporto – a carico dell’apposito Fondo di garanzia previsto all’art. 2 della L. 297/1982 – è un diritto di credito relativo a una prestazione previdenziale, completamente differente da quello vantato nei confronti del datore di lavoro. Di conseguenza, il diritto attribuito al dipendente non si perfeziona con la cessazione del rapporto lavorativo, ma all’esito della procedura esecutiva, determinando la decorrenza della prescrizione di tale diritto dal verificarsi di quest’ultimo evento.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19081 di ieri, 19 settembre 2011.
Nella vicenda processuale in esame, l’INPS veniva condannato in primo grado a pagare ad un lavoratore l’importo dovutogli a titolo di trattamento di fine rapporto da un’azienda in precedenza dichiarata fallita, respingendo l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal medesimo Istituto previdenziale.
La Corte d’Appello, su ricorso dell’INPS, conferma la sentenza emessa dai giudici di primo grado, osservando che il diritto in esame è riconducibile a un credito relativo ad una prestazione previdenziale e perciò non afferente a quello in essere nei confronti del datore di lavoro fallito, con la conseguenza che la prescrizione non va calcolata dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma più in là nel tempo, ovvero dal momento in cui si verifica l’esito della procedura esecutiva.
Contro questa decisione dei giudici di merito, l’INPS propone ricorso in Cassazione con un unico motivo, chiedendo se il principio secondo cui l’obbligazione a carico del Fondo di garanzia ha natura retributiva e non previdenziale possa comportare la prescrizione quinquennale del credito (ex art. 2948 c.c.) a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguente estinzione del diritto del lavoratore.
Innanzitutto, per i giudici di legittimità è necessario fare riferimento in toto alla precedente sentenza Cass. Sez. Lavoro 19 dicembre 2005 n. 27917, con la quale si afferma che il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale Fondo di garanzia istituito presso il medesimo Istituto previdenziale ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (si escludono, quindi, anche eventuali ipotesi di obbligazioni solidali).
Di conseguenza, per i supremi giudici, la Corte d’Appello ha agito correttamente affermando che tale diritto non si perfeziona con il venir meno del rapporto di lavoro, ma con il verificarsi di presupposti previsti per il fallimento, quali l’insolvenza del datore di lavoro, la domanda di ammissione al passivo, la verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, insomma all’esito di procedura esecutiva.
Quindi, prima del verificarsi di tali presupposti non può essere rivolta all’INPS nessuna domanda di pagamento e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19081 di ieri, 19 settembre 2011.
Nella vicenda processuale in esame, l’INPS veniva condannato in primo grado a pagare ad un lavoratore l’importo dovutogli a titolo di trattamento di fine rapporto da un’azienda in precedenza dichiarata fallita, respingendo l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal medesimo Istituto previdenziale.
La Corte d’Appello, su ricorso dell’INPS, conferma la sentenza emessa dai giudici di primo grado, osservando che il diritto in esame è riconducibile a un credito relativo ad una prestazione previdenziale e perciò non afferente a quello in essere nei confronti del datore di lavoro fallito, con la conseguenza che la prescrizione non va calcolata dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma più in là nel tempo, ovvero dal momento in cui si verifica l’esito della procedura esecutiva.
Contro questa decisione dei giudici di merito, l’INPS propone ricorso in Cassazione con un unico motivo, chiedendo se il principio secondo cui l’obbligazione a carico del Fondo di garanzia ha natura retributiva e non previdenziale possa comportare la prescrizione quinquennale del credito (ex art. 2948 c.c.) a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguente estinzione del diritto del lavoratore.
L’obbligazione a carico del Fondo di garanzia ha natura retributiva
Per la Suprema Corte, il ricorso non merita accoglimento.Innanzitutto, per i giudici di legittimità è necessario fare riferimento in toto alla precedente sentenza Cass. Sez. Lavoro 19 dicembre 2005 n. 27917, con la quale si afferma che il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale Fondo di garanzia istituito presso il medesimo Istituto previdenziale ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (si escludono, quindi, anche eventuali ipotesi di obbligazioni solidali).
Di conseguenza, per i supremi giudici, la Corte d’Appello ha agito correttamente affermando che tale diritto non si perfeziona con il venir meno del rapporto di lavoro, ma con il verificarsi di presupposti previsti per il fallimento, quali l’insolvenza del datore di lavoro, la domanda di ammissione al passivo, la verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, insomma all’esito di procedura esecutiva.
Quindi, prima del verificarsi di tali presupposti non può essere rivolta all’INPS nessuna domanda di pagamento e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.
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