Contenzioso
Contributo unificato, ecco l’attesa circolare del Ministero dell’Economia
Il contributo è dovuto per i ricorsi, gli appelli sia principali sia incidentali e per il neointrodotto giudizio di reclamo
Ieri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato la tanto attesa circolare esplicativa sulle modalità di applicazione del contributo unificato, operante, come noto, a partire dai ricorsi notificati dallo scorso 7 luglio 2011.
Le specificazioni del Ministero sono alquanto interessanti, specie per ciò che concerne le modalità con cui le segreterie delle Commissioni tributarie appurano la correttezza del contributo versato, in quanto pare che il contribuente che, per errore, abbia sbagliato nella determinazione del valore, quindi nell’entità del contributo, non sia immediatamente sanzionato.
Prima di tutto, viene giustamente chiarito che il contributo si applica per i ricorsi notificati dal 7 luglio 2011, non avendo rilievo il deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione.
Tra gli atti che scontano il contributo unificato la circolare rammenta:
- i ricorsi di primo grado;
- i ricorsi in appello principali e incidentali;
- il ricorso in ottemperanza;
- il neointrodotto reclamo, ove la procedura “conciliativa” non abbia avuto esito positivo, quindi nel caso in cui il contribuente, a causa di ciò, provveda al deposito del ricorso;
- il reclamo di cui all’art. 28 del DLgs. 546/92, avverso il decreto presidenziale di inammissibilità del ricorso.
Per contro, non scontano il contributo, ad esempio, le richieste di sospensione dell’atto impugnato, ancorché notificate separatamente dal ricorso, così come i neointrodotti reclami notificati all’Agenzia delle Entrate (come detto, il contributo, in questo caso, è dovuto solo se ci si costituisce in giudizio, successivamente alla fase di mediazione).
In riferimento all’appello, viene specificato che l’imposta è dovuta dalla parte soccombente, e che, in caso di soccombenza parziale, in sostanza entrambe le parti devono versare il contributo, il che si verifica quando, successivamente all’appello principale, l’appellato propone appello incidentale (non viene affrontato il problema che deriva dagli scaglioni di valore della causa, si veda “L’appello tributario deve fare «i conti» con il contributo unificato” del 17 settembre 2011). Nulla, inoltre, viene detto sulla quantificazione del contributo per i ricorsi contro i provvedimenti di fermo e ipoteca (si veda su tal punto “Contributo unificato da chiarire nei ricorsi contro fermi e ipoteche” del 27 luglio 2011), nonché sui ricorsi in ottemperanza.
Le specificazioni del Ministero sono alquanto interessanti, specie per ciò che concerne le modalità con cui le segreterie delle Commissioni tributarie appurano la correttezza del contributo versato, in quanto pare che il contribuente che, per errore, abbia sbagliato nella determinazione del valore, quindi nell’entità del contributo, non sia immediatamente sanzionato.
Prima di tutto, viene giustamente chiarito che il contributo si applica per i ricorsi notificati dal 7 luglio 2011, non avendo rilievo il deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione.
Tra gli atti che scontano il contributo unificato la circolare rammenta:
- i ricorsi di primo grado;
- i ricorsi in appello principali e incidentali;
- il ricorso in ottemperanza;
- il neointrodotto reclamo, ove la procedura “conciliativa” non abbia avuto esito positivo, quindi nel caso in cui il contribuente, a causa di ciò, provveda al deposito del ricorso;
- il reclamo di cui all’art. 28 del DLgs. 546/92, avverso il decreto presidenziale di inammissibilità del ricorso.
Per contro, non scontano il contributo, ad esempio, le richieste di sospensione dell’atto impugnato, ancorché notificate separatamente dal ricorso, così come i neointrodotti reclami notificati all’Agenzia delle Entrate (come detto, il contributo, in questo caso, è dovuto solo se ci si costituisce in giudizio, successivamente alla fase di mediazione).
In riferimento all’appello, viene specificato che l’imposta è dovuta dalla parte soccombente, e che, in caso di soccombenza parziale, in sostanza entrambe le parti devono versare il contributo, il che si verifica quando, successivamente all’appello principale, l’appellato propone appello incidentale (non viene affrontato il problema che deriva dagli scaglioni di valore della causa, si veda “L’appello tributario deve fare «i conti» con il contributo unificato” del 17 settembre 2011). Nulla, inoltre, viene detto sulla quantificazione del contributo per i ricorsi contro i provvedimenti di fermo e ipoteca (si veda su tal punto “Contributo unificato da chiarire nei ricorsi contro fermi e ipoteche” del 27 luglio 2011), nonché sui ricorsi in ottemperanza.
Segreterie clementi sull’immediata applicazione delle sanzioni
Invece, il Ministero chiarisce che sono cause di valore indeterminabile quelle contro i provvedimenti catastali e contro il diniego di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, e che quindi il contributo si versa nella misura fissa di 120 euro. Molto importanti sono i chiarimenti relativi alla debenza del contributo ove il contribuente, ad esempio, impugni una parte dell’atto: se nel ricorso si contestano solo alcuni tributi, prestando, evidentemente, acquiescenza per gli altri, il contributo si paga solo sulla parte di atto oggetto di ricorso. Inoltre, in coerenza con il disposto normativo, il contributo è maggiorato della metà se difetta la casella PEC del difensore e il codice fiscale della parte (se il ricorso è proposto dalla parte personalmente, la maggiorazione concerne solo la mancata indicazione del codice fiscale).
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