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mercoledì 14 settembre 2011

sanzioni per il ravvedimento operoso 2011

Le nuove sanzioni per il ravvedimento operoso e gli istituti deflativi del contenzioso

La Legge di Stabilità 2011 ha previsto, a decorrere dall'01.02.2011, l'aumento delle sanzioni tributarie ridotte applicabili al ravvedimento operoso ed agli istituti deflativi del contenzioso.
Per il ravvedimento operoso la data del 01.02.2011 fa riferimento alle violazioni commesse dal contribuente, per gli altri istituti l'aumento ha effetto per gli atti emessi dal 1° febbraio 2011, mentre per la conciliazione giudiziale si fa riferimento ai ricorsi presentati da tale data.
Nella tabella seguente forniamo una sintesi delle nuove misure ridotte dei vari istituti deflativi alla luce delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2011:


Istituto
deflativo
In cosa
consiste
l'istituto
Vecchia sanzione
ridotta
Nuova
sanzione
ridotta
Decorrenza
nuova
sanzione
ACCERTAMENTO CON ADESIONE (artt. 2 e 3, D. Lgs.
n. 218/97)
Consente al contribuente, in sede di contraddittorio, di definire le maggiori imposte dovute beneficiando della riduzione delle relative sanzioni. La procedura può essere proposta sia dal contribuente, che dall’Ufficio. 1/4 del minimo 1/3 del minimo Atti definibili emessi dall’1.2.20111
ADESIONE
AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
(PVC) (artt. 5-bis, D. Lgs. n. 218/97)
Consente al contribuente che ha ricevuto un Pvc, che comporta l’emissione di accertamenti parziali in materia di imposte sui redditi ed IVA, di prestare adesione ai rilievi in esso contenuti. 1/8 del minimo 1/6 del minimo Atti definibili emessi dall’1.2.20111
ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO (artt. 5, comma 1-bis D. Lgs. n. 218/97) Gli atti di contestazione attraverso i quali vengono irrogate solo le sanzioni possono essere definiti per acquiescenza. In tal caso, il contribuente, entro il termine per la proposizione del ricorso, deve effettuare il versamento delle somme dovute, rinunciando ad impugnare l’atto. 1/4 dell’irrogato 1/3 dell’irrogato Atti emessi dall’1.2.2011
ACQUIESCENZA ACCERTAMENTO
(art. 15, comma 1, D.
Lgs. n. 218/97)
Il contribuente può accettare di pagare la maggiore imposta accertata dall’ ufficio, evitando così di instaurare un contenzioso e beneficiando di una riduzione delle sanzioni, a condizione che:
rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;
rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
esegua il pagamento di quanto dovuto entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto).
1/4 dell’irrogato 1/3 dell’irrogato Atti definibili
emessi dall’1.2.2011
ACQUIESCENZA ACCERTAMENTO, NON PRECEDUTO DA INVITO A COMPARIRE,
NÉ PVC DEFINIBILE
(art. 15, comma 2-bis, D. Lgs. n. 218/97)

Se l’avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto da invito a comparire o da Pvc definibile, le sanzioni sono ridotte alla metà. 1/8 dell’irrogato 1/6 dell’irrogato Atti definibili
emessi dall’1.2.2011
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
(art. 48, D. Lgs.
n. 546/92)
Consente al contribuente di “chiudere” un contenzioso tributario con una procedura abbreviata.
Tale istituto può essere utilizzato solo dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale e non oltre la prima udienza.
1/3 delle sanzioni
dovute sul tributo concordato
40% delle sanzioni
dovute sul tributo concordato
Ricorsi presentati dall’1.2.2011
RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE
(art. 13, D. Lgs. n. 472/97)

RAVVEDIMENTO OPEROSO LUNGO
(art. 13, D. Lgs. n. 472/97)
Procedura volta alla regolarizzazione di omissioni ed irregolarità commesse dai contribuenti, a condizione che:
• la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
non siano iniziate altre attività di accertamento formalmente comunicate al contribuente.
1/12 del minimo



1/10 del minimo
1/10 del minimo



1/8 del minimo
Violazioni commesse dall’1.2.2011


Violazioni commesse dall’1.2.2011


1 Come chiarito nel corso di Telefisco 2011 per la decorrenza delle nuove riduzioni
delle sanzioni sull’adesione ai processi verbali di constatazione (Pvc), occorre fare riferimento alla data di emissione dell’atto di definizione dell’accertamento parziale,
e non al momento di consegna del processo verbale.

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