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mercoledì 21 settembre 2011

Riporto delle perdite, limite dell’80% anche per quelle prodotte fino al 2010

riporto delle perdite

Riporto delle perdite, limite dell’80% anche per quelle prodotte fino al 2010

La circolare n. 24/IR del CNDCEC ritiene che le nuove regole introdotte dal DL n. 98/2011 non operino solo per le perdite prodotte dal 2011

/ Martedì 20 settembre 2011
Nuove regole sul riporto a nuovo delle perdite applicabili anche a quelle che si sono prodotte sino al 2010.
È questa la posizione assunta dalla circolare CNDCEC n. 24/IR del 14 settembre 2011 in relazione alle modifiche apportate all’art. 84 del TUIR, per effetto di quanto previsto dal DL n. 98 del 2011 (conv. L. n. 111/2011).
Pertanto, in base a tale lettura della disposizione, la scomputabilità sino alla quota dell’80% del reddito imponibile dei periodi di imposta successivi non opererebbe limitatamente alle perdite prodotte dal 2011, ma interesserebbe anche quelle precedenti come pure immediatamente applicabile sarebbe il mantenimento dello scomputo integrale per le perdite dei primi tre periodi di imposta.
Come noto, il provvedimento normativo è intervenuto sulla complessiva disciplina del riporto a nuovo delle perdite di cui all’art. 84 del TUIR limitatamente al comparto IRES disciplinando che:
- le perdite prodottesi in un periodo d’imposta si scomputano sino a concorrenza dell’80% dei redditi imponibili dei periodi di imposta successivi senza alcun limite di riporto quinquennale;
- le perdite che si sono prodotte nei primi tre periodi d’imposta, a condizione che siano prodotte in relazione ad una nuova attività produttiva, possono invece azzerare completamente il reddito dei periodi d’imposta successivi o, per meglio dire, essere utilizzate sull’intero ammontare di reddito stesso.
Come osservato dalla circolare, anche prendendo spunto dalla relazione tecnica al DL n. 98/2011, che prevede un gettito sostanzialmente immediato dalla misura in questione, le modifiche all’art. 84 del TUIR produrrebbero un effetto positivo per l’Erario che, di fatto, avrebbe la garanzia, in linea di principio, che il reddito, per una quota del 20% dello stesso, sia assoggettato comunque a tassazione.
Un’interessante notazione riguarda i soggetti interessati dalla norma in questione in quanto, posto che la modifica riguarda esclusivamnente i soggetti IRES, non si comprenderebbe l’esclusione dei soggetti IRPEF, in virtù del fatto che la modifica in questione (sopratttutto in relazione all’eliminazione del vincolo temporale del quinquennio di riporto a nuovo) ha come finalità quella di aiutare le imprese in un momento di difficoltà.
L’impatto della norma, peraltro, non si verifica esclusivamente nei casi ordinari dove vi è un solo soggetto che determina il reddito in modo autonomo ma lo stesso si riverbera anche nei casi di tassazione di gruppo ovvero di trasparenza fiscale. Con particolare riferimento al caso del consolidato fiscale, si osserva che, per le perdite di periodo che affluiscono al consolidato in quanto prodotte in costanza di opzione, le modifiche apportate all’art. 84 non dovrebbero operare. Ciò in considerazione del fatto che il principio che informa la tassazione di gruppo è quello della compensazione intersoggettiva dei risultati dei diversi soggetti. Le novità, invece, opererebbero nel momento in cui le perdite in questione sono riportate a nuovo al fine di compensare i redditi dei successivi periodi di imposta.
Più in generale, va osservato come il legislatore, nell’ultimo biennio, abbia posto particolare attenzione al regime ed alla disciplina fiscale delle perdite in quanto vanno annoverati in materia ben tre interventi:
- il primo, contenuto nel DL n. 78/2010 (conv. L. n. 122/2010), il quale, con finalità di accertamento, paventa la formazione di liste selettive di accertamento nei confronti dei soggetti che, sistematicamente, dichiarano delle perdite fiscali, fatta eccezione per quelle perdite che sono bilanciate da redditi che altri soggetti dichiarano (compensi a soci e amministratori) ovvero nell’ipotesi in cui la perdita risulti coperta;
- il secondo, contenuto appunto nel DL n. 98/2011, che ha come finalità quella di modificare radicalmente la disciplina sul riporto a nuovo con la riscrittura dell’art. 84 del TUIR;
- il terzo, contenuto nel DL n. 138/2011 (conv. L. n. 148/2011), che riguarda, nello specifico, i soggetti che per tre periodi d’imposta consecutivi dichiarano delle perdite fiscali evidenziando come i soggetti in questione siano da considerarsi a tutti gli effetti società non operative. Soprattutto in relazione a tale ipotesi, andrà chiarito proprio il rapporto tra il meccanismo di riporto a nuovo come codificato dall’art. 84 del TUIR e la nuova presunzione in materia di società non operative in base alla quale, di fatto, le perdite fiscali vengono cancellate in capo a soggetti che, in linea di principio, possono avere superato il cosiddetto “test di operatività” previsto dall’art. 30 della L. n. 724/1994. Sul punto, peraltro, il documento del Consiglio nazionale afferma la possibile coesistenza della nuova disciplina introdotta ai fini del riporto a nuovo ed il regime speciale previsto per le società non operative, nell’ambito del quale la compensazione della perdita è possibile solo per l’eccedenza rispetto al reddito minimo.
/ Duilio LIBURDI

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