Contenzioso
Versamenti sprint per il condono delle liti pendenti
Per le liti definibili, restano sospesi i processi, ma non le attività consuete di Equitalia, cioè fermi e ipoteche
Il nostro Legislatore, nel momento in cui ha riproposto, in sostanza, il condono delle liti pendenti del 2002, ha strutturato la legge in maniera pressoché identica al “vecchio” art. 16 della L. 289/2002, in modo da far sì che si ripropongano, nel 2011, le medesime problematiche sorte nel 2002.Infatti, l’art. 39, comma 12 del DL 98/2011 altro non è che lo stesso condono sui processi proposto nel 2002, limitato nell’oggetto: ora, la definizione è circoscritta agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro, per cui rimangono fuori sia gli atti emessi da altri enti impositori (Dogane, Enti locali) sia gli atti dell’Agenzia delle Entrate superiori a detta soglia (si rileva che il valore deve essere quantificato sulla base della sola imposta contestata dal contribuente nell’atto introduttivo del giudizio).
Poi, come ulteriori requisiti per accedere alla sanatoria, occorre che il ricorso introduttivo sia stato notificato al massimo lo scorso 1° maggio 2011, e che i versamenti siano posti in essere, mediante un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011 (occorre avvalersi del Modello F24 “elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo “8082”, così come specificato con la risoluzione 82/2011).
La domanda di definizione, il cui modello è stato approvato con provvedimento direttoriale del 13 settembre 2011, può essere inviata sino al 31 marzo 2012.
Tanto premesso, due sono gli aspetti che il contribuente deve tenere a mente:
- come effetto automatico della sopravvenienza dell’art. 39, comma 12 del DL 98/2011, tutti i processi potenzialmente definibili restano sospesi sino al 30 giugno 2012, ma la sospensione non concerne le attività di riscossione che Equitalia può porre in essere per effetto della riscossione frazionata, quindi, se è stata notificata la cartella sul 50% delle somme accertate, il versamento deve avvenire, e, se il contribuente non adempie, c’è il via libera ai fermi e alle ipoteche;
- il versamento è antecedente all’invio della domanda di definizione, per cui può accadere che tra la data del versamento e quella di invio della domanda sopravvenga una sentenza che modifichi l’entità delle somme da versare.
Ad esempio, se un contribuente, a marzo 2011, ha impugnato un accertamento e, ad ottobre 2011, non c’è stata ancora la sentenza (l’eventuale concessione della sospensiva non ha nessun rilievo ai fini della quantificazione delle somme da versare), il versamento concerne il 30% delle somme dovute a titolo di imposta (se nell’atto erano richiesti 25.000 euro di cui 10.000 euro di sanzioni, occorre pagare 4.500 euro, il 30% di 15.000).
Urge anche presentare la domanda di definizione
Poniamo che il contribuente versi ad ottobre, e che a dicembre venga depositata la sentenza che gli dà torto; in tal caso, se egli non avesse ancora presentato la domanda di definizione, come a suo tempo chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circolare 21 febbraio 2003 n. 12 § 11.6.14), occorre versare ulteriori 3.000 euro (ora, le somme da versare sono diventate il 50% di 15.000, quindi 7.500).Non parliamo poi dei casi in cui il giudice annulli solo in parte l’accertamento, ove la quantificazione delle somme va fatta in parte al 10%, in parte al 50%, il che può complicare di molto le cose.
Per questo motivo, è bene che, subito dopo i versamenti, si invii il modello di adesione (disponibile, come detto dall’Agenzia nel provvedimento dello scorso 13 settembre, a giorni).
Se il contribuente ha ricevuto già la cartella di pagamento (relativa o alla riscossione frazionata o al 36-bis, 36-ter) ma non ha ancora pagato le somme, egli, se non c’è ancora stata la sentenza, può versare il 30% del valore della lite.
In questa evenienza, dovrebbe valere quanto detto dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 21 febbraio 2003 n. 12 § 11.3.5 e 11.9; in sostanza, la definizione si perfeziona con il pagamento più l’invio della domanda di definizione, per cui, una volta riscontrati questi due adempimenti, gli uffici disporranno la sospensione dei ruoli, il cui obbligo di pagamento è venuto meno, con successivo sgravio a seguito del definitivo accertamento sulla regolarità della definizione.
Attendendo ulteriori indicazioni, potrebbe, in tal caso, essere opportuno far presente la questione ad Equitalia, magari presentando l’autodichiarazione approvata con direttiva 10/2010, che, sebbene non pensata per il caso del condono, può comunque tornare utile. Ovviamente, tale punto dovrebbe essere confermato dall’ente interessato, cioè Equitalia.
/ Alfio CISSELLO
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