IVA
Parte domani l’IVA al 21 per cento
A decorrere dalle operazioni effettuate il 17 settembre, scatta l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA
Con un comunicato stampa di ieri sera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n. 138, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre.
Pertanto, a partire da sabato 17 settembre, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.
Il provvedimento in esame modifica l’art. 16 del DPR 633/72, disponendo testualmente che “L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell’operazione”. Ricordiamo che l’aliquota ordinaria era stata elevata dal 19 al 20 per cento, con decorrenza dal 1° ottobre 1997, dall’art. 1 DL 29 settembre 1997, n. 328.
Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA; pertanto:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Il soggetto IVA può ricorrere alla fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.
Le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l’aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria è stata emessa prima di tale data.
Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici indicati dall’art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc. ), l’IVA diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.
Considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata (es. consegna del bene), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima del 17 settembre.
Pertanto, a partire da sabato 17 settembre, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.
Il provvedimento in esame modifica l’art. 16 del DPR 633/72, disponendo testualmente che “L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell’operazione”. Ricordiamo che l’aliquota ordinaria era stata elevata dal 19 al 20 per cento, con decorrenza dal 1° ottobre 1997, dall’art. 1 DL 29 settembre 1997, n. 328.
Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA; pertanto:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Il soggetto IVA può ricorrere alla fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.
Acconti pagati prima del 17 settembre soggetti all’IVA al 20%
Sempre in applicazione dei principi generali del tributo, gli acconti pagati prima del 17 settembre sono soggetti all’aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato dopo, si applica l’aliquota del 21%.Le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l’aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria è stata emessa prima di tale data.
Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici indicati dall’art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc. ), l’IVA diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.
Considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata (es. consegna del bene), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima del 17 settembre.
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