iva
Modello IVA 2011 «separato» per tutti i soggetti passivi
La circ. Assonime 24 illustra le novità su compilazione e presentazione, che può essere effettuata separatamente da quella delle imposte sui redditi
Approssimandosi il termine del 30 settembre per la presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al 2010, Assonime, con la circolare n. 24 di ieri, 23 settembre 2011, ha illustrato le principali novità del modello.
Tra di esse si segnala, innanzitutto, la generalizzazione della possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale separatamente da quella delle imposte sui redditi. In pratica, a partire da quest’anno, tale facoltà è stata estesa a tutti i soggetti passivi: non solo, cioè, a quelli che intendono compensare “orizzontalmente” o chiedere a rimborso il credito IVA annuale, ma anche a coloro che evidenzino un conguaglio annuale a debito o a saldo zero (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2011). Dato che la dichiarazione in via autonoma può essere presentata già dal 1° febbraio, i soggetti passivi che hanno adempiuto all’obbligo entro il 28 febbraio 2011 sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dati IVA (art. 8-bis, comma 2, del DPR n. 322/1998).Passando ad esaminare le novità dei singoli quadri del modello IVA 2011, nel frontespizio – che va compilato solo quando la dichiarazione viene presentata in via autonoma – è stata eliminata la sezione denominata “Domicilio per la notificazione degli atti”, in quanto è con un’apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che va esplicitata l’intenzione del contribuente di farsi notificare gli atti o gli avvisi dell’Agenzia ad un indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica. Riguardo al quadro VA (Informazioni sull’attività), nel rigo VA1 è stata soppressa la casella 6, prima riservata ai soggetti non residenti operanti in Italia attraverso una duplice posizione IVA, di cui una attribuita alla stabile organizzazione. Dal 26 settembre 2009, per effetto delle modifiche operate dal DL n. 135/2009, la stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente preclude l’ulteriore identificazione, nella forma diretta, ex art. 35-ter del DPR n. 633/1972, ovvero per mezzo di un rappresentante fiscale.
Le modifiche al quadro VE (Operazioni attive e determinazione del volume d’affari) discendono dal recepimento, ad opera del DLgs. n. 18/2010, della Direttiva n. 2008/8/CE, in materia di territorialità delle prestazioni di servizi. I servizi intracomunitari che, fino a tutto il 2009, andavano fatturati in regime di non imponibilità (es. lavorazioni intracomunitari su beni mobili materiali, trasporti intracomunitari di beni e relative prestazioni accessorie e di intermediazione), dal 2010 – pur continuando ad essere fatturati (art. 21, comma 6, del DPR n. 633/1972) – sono esclusi da IVA in Italia in difetto del presupposto territoriale; tali servizi, da indicare nel nuovo rigo VE39, sono, pertanto, diventati irrilevanti ai fini sia della creazione del plafond e dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, sia della formazione del volume d’affari (art. 20, comma 1, del DPR n. 633/1972).
Nel quadro VF (Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione), relativamente alle operazioni da indicare nel rigo VF34 per il calcolo del pro rata di detrazione, è stato introdotto il campo 7. In esso vanno indicate le operazioni di natura finanziaria, bancaria e assicurativa, rese a soggetti extracomunitari o relative a beni destinati ad essere esportati in territorio extra-UE; si tratta delle operazioni che, fino a tutto il 2009, beneficiavano, dal lato attivo, del regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 12), del D.P.R. n. 633/1972 e, dal lato passivo, del diritto di detrazione. Dal 2010, tali operazioni, dal lato attivo, si qualificano come esenti e, dal lato passivo, mantengono il diritto di detrazione per effetto della “nuova” lett. a-bis), aggiunta al terzo comma dell’art. 19 del DPR n. 633/1972. Secondo Assonime, in tale campo vanno riportate solo le operazioni esenti territorialmente rilevanti in Italia; diversamente, l’importo delle operazioni escluse da IVA, ove fosse indicato, “andrebbe erroneamente ad elidere l’ammontare delle operazioni esenti che limitano il diritto di detrazione”.
Infine, il nuovo quadro VR, preordinato alla richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, sempreché ricorrano i presupposti di cui all’art. 30 del DPR n. 633/1972, sostituisce il precedente modello VR, che i soggetti passivi dovevano presentare, in forma cartacea, all’Agente della riscossione per chiedere la restituzione del credito IVA annuale. Con l’inserimento del quadro VR all’interno della dichiarazione si eviterà, come finora accaduto, che l’Ufficio neghi il rimborso quando la relativa richiesta (modello VR) è stata omessa pur avendo indicato il credito IVA chiesto a rimborso nel rigo VX4 del quadro VX.
Particolari modalità di compilazione riguardano i soggetti “operativi”, tenuti ad attestare tale condizione barrando la casella contenuta nel rigo VR9, oltre che producendo un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dichiarare l’assenza dei requisiti che qualificano il contribuente come “di comodo”. I c.d. “contribuenti virtuosi”, esonerati dalla prestazione della garanzia in ragione delle condizioni di affidabilità e solvibilità soddisfatte, da attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, devono invece barrare la casella 1 del rigo VR9 e indicare nel campo 2 l’importo erogabile senza garanzia.
/ Marco PEIROLO
Tra di esse si segnala, innanzitutto, la generalizzazione della possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale separatamente da quella delle imposte sui redditi. In pratica, a partire da quest’anno, tale facoltà è stata estesa a tutti i soggetti passivi: non solo, cioè, a quelli che intendono compensare “orizzontalmente” o chiedere a rimborso il credito IVA annuale, ma anche a coloro che evidenzino un conguaglio annuale a debito o a saldo zero (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2011). Dato che la dichiarazione in via autonoma può essere presentata già dal 1° febbraio, i soggetti passivi che hanno adempiuto all’obbligo entro il 28 febbraio 2011 sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dati IVA (art. 8-bis, comma 2, del DPR n. 322/1998).Passando ad esaminare le novità dei singoli quadri del modello IVA 2011, nel frontespizio – che va compilato solo quando la dichiarazione viene presentata in via autonoma – è stata eliminata la sezione denominata “Domicilio per la notificazione degli atti”, in quanto è con un’apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che va esplicitata l’intenzione del contribuente di farsi notificare gli atti o gli avvisi dell’Agenzia ad un indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica. Riguardo al quadro VA (Informazioni sull’attività), nel rigo VA1 è stata soppressa la casella 6, prima riservata ai soggetti non residenti operanti in Italia attraverso una duplice posizione IVA, di cui una attribuita alla stabile organizzazione. Dal 26 settembre 2009, per effetto delle modifiche operate dal DL n. 135/2009, la stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente preclude l’ulteriore identificazione, nella forma diretta, ex art. 35-ter del DPR n. 633/1972, ovvero per mezzo di un rappresentante fiscale.
Le modifiche al quadro VE (Operazioni attive e determinazione del volume d’affari) discendono dal recepimento, ad opera del DLgs. n. 18/2010, della Direttiva n. 2008/8/CE, in materia di territorialità delle prestazioni di servizi. I servizi intracomunitari che, fino a tutto il 2009, andavano fatturati in regime di non imponibilità (es. lavorazioni intracomunitari su beni mobili materiali, trasporti intracomunitari di beni e relative prestazioni accessorie e di intermediazione), dal 2010 – pur continuando ad essere fatturati (art. 21, comma 6, del DPR n. 633/1972) – sono esclusi da IVA in Italia in difetto del presupposto territoriale; tali servizi, da indicare nel nuovo rigo VE39, sono, pertanto, diventati irrilevanti ai fini sia della creazione del plafond e dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, sia della formazione del volume d’affari (art. 20, comma 1, del DPR n. 633/1972).
Nel quadro VF (Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione), relativamente alle operazioni da indicare nel rigo VF34 per il calcolo del pro rata di detrazione, è stato introdotto il campo 7. In esso vanno indicate le operazioni di natura finanziaria, bancaria e assicurativa, rese a soggetti extracomunitari o relative a beni destinati ad essere esportati in territorio extra-UE; si tratta delle operazioni che, fino a tutto il 2009, beneficiavano, dal lato attivo, del regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 12), del D.P.R. n. 633/1972 e, dal lato passivo, del diritto di detrazione. Dal 2010, tali operazioni, dal lato attivo, si qualificano come esenti e, dal lato passivo, mantengono il diritto di detrazione per effetto della “nuova” lett. a-bis), aggiunta al terzo comma dell’art. 19 del DPR n. 633/1972. Secondo Assonime, in tale campo vanno riportate solo le operazioni esenti territorialmente rilevanti in Italia; diversamente, l’importo delle operazioni escluse da IVA, ove fosse indicato, “andrebbe erroneamente ad elidere l’ammontare delle operazioni esenti che limitano il diritto di detrazione”.
Infine, il nuovo quadro VR, preordinato alla richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, sempreché ricorrano i presupposti di cui all’art. 30 del DPR n. 633/1972, sostituisce il precedente modello VR, che i soggetti passivi dovevano presentare, in forma cartacea, all’Agente della riscossione per chiedere la restituzione del credito IVA annuale. Con l’inserimento del quadro VR all’interno della dichiarazione si eviterà, come finora accaduto, che l’Ufficio neghi il rimborso quando la relativa richiesta (modello VR) è stata omessa pur avendo indicato il credito IVA chiesto a rimborso nel rigo VX4 del quadro VX.
Particolari modalità di compilazione riguardano i soggetti “operativi”, tenuti ad attestare tale condizione barrando la casella contenuta nel rigo VR9, oltre che producendo un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dichiarare l’assenza dei requisiti che qualificano il contribuente come “di comodo”. I c.d. “contribuenti virtuosi”, esonerati dalla prestazione della garanzia in ragione delle condizioni di affidabilità e solvibilità soddisfatte, da attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, devono invece barrare la casella 1 del rigo VR9 e indicare nel campo 2 l’importo erogabile senza garanzia.
/ Marco PEIROLO
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