Le penali contrattuali sono deducibili dall’azienda
Sentenza del 27 settembre 2011
Cassazione, sentenza del 27 settembre 2011. Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una sentenza del 27 settembre 2011, sono deducibili le penalità pagate dalle aziende per la violazione degli obblighi contrattuali.
Vicenda. Con ricorso, l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto di escludere la deducibilità delle penalità pagate da un’immobiliare per la ritardata consegna degli appartamenti dati in locazione.
L’ufficio assumeva l’indeducibilità di dette penalità in quanto, essendo fondate sull’inosservanza di obblighi contrattuali, avrebbero natura sanzionatoria.
Deducibilità. Per la Cassazione, le spese e gli altri componenti negativi, di norma, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito.
In altri termini, un costo può essere deducibile del reddito di impresa se e in quanto sia funzionale alla produzione del reddito stesso.
La correlazione tra costo e reddito è stata esclusa con riferimento al pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente.
Il beneficio fiscale, pertanto, non può essere accordato neanche nel caso di pagamento di sanzioni quali quelle antitrust.
Penalità contrattuali. Cosa diversa sono, invece, le penalità contrattuali stabilite per le ritardate consegne ai clienti.
“Le penalità previste in un contratto per ritardata consegna sono, in tesi generali, deducibili in quanto inerenti l’attività di impresa”, è il principio espresso in sentenza.
Infatti, la clausola penale mira soltanto a determinare preventivamente il risarcimento dei danni in relazione all'ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento. “È dunque, un patto accessorio del contratto con funzione sia di coercizione all'adempimento, sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso d'inadempimento”.
In altri termini, la clausola penale non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolve la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, tant'e che, se l'ammontare fissato nella clausola penale venga a configurare, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, può essere equamente ridotta.
Per questo, “si e ritenuto che deve escludersi che la clausola penale possa essere ricondotta all'istituto nord-americano dei "punitive damages", avente una finalità sanzionatoria e punitiva che è incompatibile con un astratto sindacato del giudice sulla sproporzione tra l'importo liquidato e il danno effettivamente subito”.
Ciò comporta il superamento delle tesi che attribuivano alla penale anche carattere sanzionatorio e punitivo.
Vicenda. Con ricorso, l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto di escludere la deducibilità delle penalità pagate da un’immobiliare per la ritardata consegna degli appartamenti dati in locazione.
L’ufficio assumeva l’indeducibilità di dette penalità in quanto, essendo fondate sull’inosservanza di obblighi contrattuali, avrebbero natura sanzionatoria.
Deducibilità. Per la Cassazione, le spese e gli altri componenti negativi, di norma, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito.
In altri termini, un costo può essere deducibile del reddito di impresa se e in quanto sia funzionale alla produzione del reddito stesso.
La correlazione tra costo e reddito è stata esclusa con riferimento al pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente.
Il beneficio fiscale, pertanto, non può essere accordato neanche nel caso di pagamento di sanzioni quali quelle antitrust.
Penalità contrattuali. Cosa diversa sono, invece, le penalità contrattuali stabilite per le ritardate consegne ai clienti.
“Le penalità previste in un contratto per ritardata consegna sono, in tesi generali, deducibili in quanto inerenti l’attività di impresa”, è il principio espresso in sentenza.
Infatti, la clausola penale mira soltanto a determinare preventivamente il risarcimento dei danni in relazione all'ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento. “È dunque, un patto accessorio del contratto con funzione sia di coercizione all'adempimento, sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso d'inadempimento”.
In altri termini, la clausola penale non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolve la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, tant'e che, se l'ammontare fissato nella clausola penale venga a configurare, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, può essere equamente ridotta.
Per questo, “si e ritenuto che deve escludersi che la clausola penale possa essere ricondotta all'istituto nord-americano dei "punitive damages", avente una finalità sanzionatoria e punitiva che è incompatibile con un astratto sindacato del giudice sulla sproporzione tra l'importo liquidato e il danno effettivamente subito”.
Ciò comporta il superamento delle tesi che attribuivano alla penale anche carattere sanzionatorio e punitivo.
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