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lunedì 5 settembre 2011

diritto societario

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Conferimenti semplificati: perizia dell’esperto indipendente «ad hoc»

La circ. Assonime 19/2011 chiarisce che tale perizia non deve per forza preesistere al momento del conferimento
/ Sabato 03 settembre 2011
Il regime semplificato di valutazione dei conferimenti di beni in natura nelle società per azioni è posto al centro dell’analisi di Assonime nella recente circ. n. 19/2011. Com’è noto, detto regime trova la sua disciplina negli artt. 2343-ter e 2343-quater c.c., inerenti rispettivamente ai conferimenti di beni in natura o crediti senza relazione di stima, nonché alle circostanze eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione. Le due norme, inserite nel codice civile ad opera del DLgs. 142/2008, sono state successivamente modificate dal DLgs. 224/2010. In particolare, il legislatore ha ammesso la possibilità che, al verificarsi di determinate condizioni, i conferimenti in natura possano essere effettuati con modalità alternative a quelle previste dall’art. 2343 c.c., che impone l’obbligo di sottoporre il bene oggetto del conferimento alla valutazione di un esperto designato dal tribunale. Nel riconoscere la possibilità di derogare a tale procedura il legislatore interno, recependo le indicazioni comunitarie contenute nella Direttiva 2006/68/CE, ha dato il via ad un significativo mutamento delle regole tradizionalmente imposte agli operatori del diritto societario, nell’intento dichiarato di conseguire obiettivi di semplificazione degli aspetti legati al funzionamento del capitale sociale, pur nella salvaguardia delle cautele poste a favore degli azionisti e dei creditori sociali.
Assonime si sofferma su ciascuno dei tre procedimenti alternativi contemplati dalla normativa civilistica, utilizzabili sia in sede di costituzione che di aumento del capitale sociale di una società per azioni: il criterio del prezzo medio ponderato, utilizzabile ove il conferimento abbia ad oggetto valori mobiliari o strumenti del mercato monetario negoziati su mercati regolamentati; il criterio del fair value del bene risultante dal bilancio di esercizio; il criterio della valutazione del conferimento ad opera di un esperto indipendente, dotato di adeguata e comprovata professionalità. Su quest’ultimo criterio vale la pena di soffermare brevemente l’attenzione. L’art. 2343-ter, comma 2, lett. b) c.c., come riformulato dal DLgs. 224/2010, dispone che la relazione giurata ex art. 2343 c.c. non è necessaria nel caso in cui il valore attribuito ai beni in natura o ai crediti conferiti sia pari o inferiore a quello risultante da una perizia riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il momento di effettuazione del conferimento. A tal fine, è necessario che la perizia: sia conforme a principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento; sia stata redatta da un esperto indipendente, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
Uno dei nodi più complessi riguarda la corretta individuazione delle valutazioni che consentono di evitare il ricorso alla perizia giurata ex art. 2343 c.c. Sul punto, dopo aver ricordato l’orientamento secondo il quale l’utilizzo di questo criterio sarebbe consentita solo nell’ipotesi in cui esista già una valutazione precedente del bene da conferire redatta agli stessi fini da soggetti qualificati, Assonime aderisce alla conclusione che la perizia da utilizzare può anche essere stata predisposta per altri fini (purché siano rispettati i requisiti richiesti dalla norma) e, anzi, non deve necessariamente preesistere al momento del conferimento, potendo essere commissionata ad hoc. Ad analoghe conclusioni – ancorché in vigenza della prima formulazione dell’art. 2343-ter – era giunta la circ. CNDCEC n. 11/IR, a cura dell’Istituto di Ricerca, nella quale si argomentava come l’introduzione della previsione in commento rendesse di fatto facoltativa la nomina del perito ex art. 2343 c.c. In effetti, anche nel caso in cui si optasse per un’interpretazione più rigorosa della norma, tale rigore resterebbe comunque formale, dal momento che il requisito della anteriorità della valutazione potrebbe in concreto essere agevolmente precostituito.
Altre criticità emergono con riferimento ai requisiti di indipendenza e professionalità richiesti all’esperto, stante la vaghezza della previsione legislativa. Assonime afferma che, per verificare la sussistenza del requisito della professionalità, è necessaria una valutazione concreta e specifica che tenga conto anche del bene oggetto del conferimento, non apparendo sufficiente l’iscrizione in albi o registri e ritenendosi piuttosto necessaria un’“indicazione puntuale delle esperienze professionali maturate dall’esperto”, quale quella risultante da un idoneo curriculum. Tale posizione non pare del tutto condivisibile: come osservato nella citata circ. CNDCEC n. 11/IR, l’affidabilità di chi redige la perizia è essenziale, stante la funzione di certificazione ad essa attribuita dalla norma. E l’affidabilità è propria dei soggetti iscritti in albi, nei confronti dei quali il requisito della professionalità è oggettivamente riconoscibile non solo da parte dei soci, ma più in generale della collettività. Non vanno quindi avallate interpretazioni troppo ampie della norma, in virtù delle quali si potrebbe giungere ad affermare che l’esperto è chiunque si reputi tale in virtù di un’“autodeterminazione” che di certo non serve a garantire né il capitale sociale, né tantomeno la tutela dei creditori sociali e dei terzi.

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