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giovedì 22 settembre 2011

Per le partite IVA inattive, niente cessazione di attività

iva

Per le partite IVA inattive, niente cessazione di attività

Ai fini della regolarizzazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività

/ Giovedì 22 settembre 2011
A ridosso della scadenza per la regolarizzazione della partite IVA inattive (coincidente con il 4 ottobre prossimo) e dopo diverso tempo dall’entrata in vigore della relativa disposizione (art. 23, comma 23 del DL 6 luglio 2011 n. 98), l’Agenzia delle Entrate interviene, con la risoluzione n. 93 di ieri, per dirimere le incertezze applicative relative alla sanatoria.
Un primo aspetto che viene esaminato riguarda la presentazione della comunicazione di cessazione attività ai fini IVA, quale adempimento ulteriore al versamento della sanzione ridotta di 129 euro.
Al riguardo, con il comunicato stampa dell’11 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate aveva indicato che “Nell’ottica della semplificazione non è necessario presentare anche la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché la chiusura della partita Iva verrà effettuata dall’Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato” per il versamento della sanzione.
Successivamente, con la circolare 5 agosto 2011 n. 41 (§ 5), venne fornita una diversa indicazione: per l’operatività della sanatoria, entro il 4 ottobre 2011, oltre al versamento della sanzione in misura ridotta, sarebbe stato necessario presentare la dichiarazione di cessazione di attività (modelli AA9/10 o AA7/10), in deroga al termine ordinario di 30 giorni (allo stesso modo aveva disposto anche la Relazione illustrativa al DL 98/2011). Tale chiarimento era in linea con quello reso con riferimento alla precedente regolarizzazione delle partite IVA inattive realizzata nel 2004, prevista dall’art. 5 del DL 282/2002, conv. L. 27/2003. 
Con la risoluzione in commento, l’Agenzia ritorna alla posizione espressa con il comunicato di luglio. Viene precisato che la chiusura della partita IVA è effettuata sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento e che, per semplificare gli adempimenti ed evitare di richiedere informazioni già in possesso dell’Amministrazione, non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti. Conseguentemente, non è necessaria la presentazione:
- della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle Entrate (i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24-Elementi identificativi, sia che vengano effettuati in modo telematico, sia presso banche o uffici postali, vengono acquisiti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria);
- della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 o AA9/10, in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’art. 35 del DPR 633/72.
Si precisa, inoltre, che, per fruire della sanatoria, nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, il soggetto:
- non deve aver esercitato attività d’impresa o di arti e professioni;
- non deve aver effettuato alcuna operazione.

Il versamento sana le violazioni per omessa presentazione
Per quanto riguarda le violazioni degli obblighi dichiarativi relativi ai periodi successivi a quello di effettiva cessazione dell’attività (risultante dal modello di pagamento), viene precisato che il versamento della sanzione sana anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione:
- delle dichiarazioni IVA;
- delle dichiarazioni dei redditi, limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo con importi pari a zero.

In ogni caso, qualora si accerti che nei predetti periodi il contribuente ha effettuato operazioni, ritorna piena la potestà sanzionatoria dell’Amministrazione.
/ Paola RIVETTI

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