agevolazioni
Bonus ricerca fruibile in tre quote annuali
In un provvedimento dell’Agenzia, modalità e termini del credito d’imposta per imprese che finanziano progetti realizzati in Università o enti pubblici
Con un provvedimento di ieri, 9 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative relative al credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca.Si ricorda che tale agevolazione è stata istituita, sperimentalmente per il biennio 2011-2012, dall’art. 1 del DL n. 70/2011 (conv. L. n. 106/2011, c.d. “Decreto Sviluppo”). Università ed enti pubblici possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, consorzio, joint venture, ecc.
Il “bonus ricerca” si applica quindi agli investimenti realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (si veda “Dal DL Sviluppo nuovo bonus ricerca” del 10 maggio 2011).
Inoltre, il calcolo del beneficio fiscale avviene utilizzando l’approccio cosiddetto “incrementale”, cioè premiando le imprese che aumentano i propri investimenti nella ricerca rispetto al passato.
Innanzitutto, il provvedimento dell’Agenzia, riprendendo le misure contenute nel DL Sviluppo, precisa che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, ma non per: contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR; premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; altre entrate individuate con decreto del Ministro dell’Economia, di concerto con i Ministri competenti per settore; credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
Bonus pari al 90% degli investimenti eccedenti rispetto al 2008-2010
Il bonus compete in misura pari al 90% dell’eccedenza degli investimenti in ricerca realizzati nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli investimenti, sempre in ricerca, effettuati nel triennio 2008-2010 ed è fruibile, per ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili, in tre quote annuali di pari importo, a partire dal giorno successivo a quello di realizzazione dell’investimento incrementale.L’art. 1, comma 5 del DL n. 70/2011 ha stabilito, poi, che, per l’attuazione della misura, è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l’anno 2011, 180,8 milioni per il 2012, 157,2 milioni per il 2013 e 91 milioni per il 2014.
Ai fini del monitoraggio di tali oneri – nel caso in cui, infatti, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministero dell’Economia, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato – l’Agenzia delle Entrate comunicherà al Ministero i dati mensili relativi all’ammontare del credito d’imposta compensato, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
/ Michela DAMASCO
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