accertamento
Sanzioni al 50% «senza contante»: rebus decorrenza
La riduzione alla metà delle sanzioni dovrebbe cumularsi con l’ulteriore riduzione prevista per la definizione agevolata e per l’acquiescenza
La L. 148 del 2011, di conversione del DL 138/2011, è come noto stata pubblicata in Gazzetta ufficiale e ha, tra l’altro, trovato conferma la disposizione che prevede, al ricorrere di determinate circostanze, la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative per gli imprenditori e i professionisti che non utilizzano contante.
Sull’assurdità di tale norma, chiaramente discriminatoria nei confronti dei commercianti che, per le più varie ragioni, non possono, per motivi oggettivi, rispettarne i requisiti (appare difficile che un bar esiga il pagamento di un caffè mediante carta di credito), si è già scritto (in proposito, si veda “Sanzioni ridotte della metà per chi non usa contanti” del 3 settembre 2011).
Giova in questa sede rilevare che la disposizione, così come è scritta, appare di dubbia tenuta sul piano costituzionale, in quanto comporta un’irragionevole disparità di trattamento.
In sintesi, è previsto che, per gli imprenditori e gli esercenti arti/professioni con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro, le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione (artt. 1, 5 e 6 del DLgs. 471/97) siano ridotte alla metà se, congiuntamente, non viene mai utilizzato il contante nelle transazioni commerciali (quindi sia nelle vendite che in ogni acquisto concernente l’attività) e vengono indicati nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito.
Pertanto, non si tratta di una disposizione di favore avente una base, per così dire, oggettiva, come accade nella definizione agevolata delle sanzioni, ma legata a un presupposto talvolta indipendente dalla volontà del contribuente. In altre parole, per fruire della definizione ex art. 16 del DLgs. 472/97, occorre semplicemente aver ricevuto un atto di contestazione della sanzione definibile, requisito chiaramente oggettivo. Nel caso della norma in esame, occorre evitare alla radice l’utilizzo del contante, il che molte volte è impossibile, da qui l’irragionevole disparità di trattamento.
Tanto premesso, per i pochi eletti (togliamo tutti i commercianti anche con ingente fatturato) che potranno rispettare i requisiti di cui sopra, notevoli sono gli sconti sul versante sanzionatorio.
In primo luogo, ad esempio, la sanzione per infedele dichiarazione viene irrogata nella misura che va dal 50% al 100% della maggiore imposta accertata, anziché dal 100% al 200%, il che, di per sé, non è da poco. Inoltre, pare potersi sostenere che la riduzione alla metà vada a sommarsi con le ulteriori riduzioni previste dai vari istituti deflativi del sistema.
L’altro aspetto dolente della neointrodotta norma di favore riguarda la decorrenza, siccome, in assenza di norme espresse, trova applicazione dallo scorso 17 settembre.
Allora, chi nel 2011 ha utilizzato solo mezzi di pagamento diversi dal contante beneficia della suddetta norma ove, in UNICO 2012 e nella dichiarazione IVA 2012 indichi i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito.
Il tutto, però, a danno dei contribuenti che, non essendosi posti il problema, non hanno fatto in modo, nel 2011, di evitare il contante, il che costituisce un’ulteriore irragionevolezza dell’operato del Legislatore.
Per ovviare a ciò, si potrebbe sostenere che la decorrenza coincida con l’annualità 2012, ma in tal modo ci si scontrerebbe con il favor rei.
/ Alfio CISSELLO
Sull’assurdità di tale norma, chiaramente discriminatoria nei confronti dei commercianti che, per le più varie ragioni, non possono, per motivi oggettivi, rispettarne i requisiti (appare difficile che un bar esiga il pagamento di un caffè mediante carta di credito), si è già scritto (in proposito, si veda “Sanzioni ridotte della metà per chi non usa contanti” del 3 settembre 2011).
Giova in questa sede rilevare che la disposizione, così come è scritta, appare di dubbia tenuta sul piano costituzionale, in quanto comporta un’irragionevole disparità di trattamento.
In sintesi, è previsto che, per gli imprenditori e gli esercenti arti/professioni con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro, le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione (artt. 1, 5 e 6 del DLgs. 471/97) siano ridotte alla metà se, congiuntamente, non viene mai utilizzato il contante nelle transazioni commerciali (quindi sia nelle vendite che in ogni acquisto concernente l’attività) e vengono indicati nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito.
Pertanto, non si tratta di una disposizione di favore avente una base, per così dire, oggettiva, come accade nella definizione agevolata delle sanzioni, ma legata a un presupposto talvolta indipendente dalla volontà del contribuente. In altre parole, per fruire della definizione ex art. 16 del DLgs. 472/97, occorre semplicemente aver ricevuto un atto di contestazione della sanzione definibile, requisito chiaramente oggettivo. Nel caso della norma in esame, occorre evitare alla radice l’utilizzo del contante, il che molte volte è impossibile, da qui l’irragionevole disparità di trattamento.
Tanto premesso, per i pochi eletti (togliamo tutti i commercianti anche con ingente fatturato) che potranno rispettare i requisiti di cui sopra, notevoli sono gli sconti sul versante sanzionatorio.
In primo luogo, ad esempio, la sanzione per infedele dichiarazione viene irrogata nella misura che va dal 50% al 100% della maggiore imposta accertata, anziché dal 100% al 200%, il che, di per sé, non è da poco. Inoltre, pare potersi sostenere che la riduzione alla metà vada a sommarsi con le ulteriori riduzioni previste dai vari istituti deflativi del sistema.
Possibile applicazione anche per il 2011
Quindi, una volta ricevuto l’atto di accertamento contenente le sanzioni già ridotte alla metà, il contribuente potrà fruire dell’ulteriore riduzione a un terzo dell’irrogato (definizione agevolata) o a un sesto (acquiescenza “rinforzata”).L’altro aspetto dolente della neointrodotta norma di favore riguarda la decorrenza, siccome, in assenza di norme espresse, trova applicazione dallo scorso 17 settembre.
Allora, chi nel 2011 ha utilizzato solo mezzi di pagamento diversi dal contante beneficia della suddetta norma ove, in UNICO 2012 e nella dichiarazione IVA 2012 indichi i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito.
Il tutto, però, a danno dei contribuenti che, non essendosi posti il problema, non hanno fatto in modo, nel 2011, di evitare il contante, il che costituisce un’ulteriore irragionevolezza dell’operato del Legislatore.
Per ovviare a ciò, si potrebbe sostenere che la decorrenza coincida con l’annualità 2012, ma in tal modo ci si scontrerebbe con il favor rei.
/ Alfio CISSELLO
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