manovra correttiva
Scorporo dell’IVA solo con metodo matematico
Con l’aliquota al 21%, cambia la procedura di scorporo per i commercianti al minuto: la quota imponibile si otterrà dividendo i corrispettivi per 121
/ Giovedì 08 settembre 2011
Il maxiemendamento alla manovra-bis, su cui il Senato ha votato ieri la fiducia posta dal Governo, contiene anche misure in materia di IVA, la cui parte del leone è senz’altro costituita dall’innalzamento dell’aliquota ordinaria dal 20% al 21% (art. 2, comma 2-bis, lett. a), introdotto nel DL 138/2011). Tuttavia, il legislatore ha dovuto modificare a “cascata” altre disposizioni del DPR 633/72 che in qualche modo dipendono dall’applicazione delle aliquote d’imposta, quali le modalità di scorporo dell’imposta per i soggetti di cui all’art. 22 del DPR 633/72, nonché per dettare regole specifiche per le operazioni ad esigibilità differita di cui all’art. 6, comma 5, del DPR 633/72, effettuate nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici ivi indicati.
Relativamente alla prima delle predette novità (art. 2, co. 2-bis, lett. b) introdotto nel DL 138/2011), la modifica riguarda il testo dell’art. 27, comma 2 del DPR 633/72, che disciplina la procedura di “scorporo” dell’IVA, in sede di liquidazione periodica, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati, di cui all’art. 22 del DPR 633/72. Come noto, poiché i corrispettivi delle operazioni effettuati da tali soggetti sono comprensivi d’imposta, in sede di liquidazione è necessario scorporare il tributo: a tal fine, l’art. 27, comma 2 del DPR 633/72 consente di utilizzare due procedure alternative: il metodo della percentuale di scorporo (con il quale il corrispettivo lordo deve essere diminuito di una diversa percentuale a seconda dell’aliquota applicabile), ovvero quello matematico (con il quale dapprima si determina l’imponibile dividendo per alcuni valori, ovviamente variabili a seconda dell’aliquota, l’importo complessivo dei corrispettivi, e successivamente a tali imponibili si applica l’aliquota prevista, ottenendo la relativa imposta).
Correttamente, a seguito dell’innalzamento dell’aliquota ordinaria di un punto, il legislatore ha conseguentemente modificato il valore per l’ottenimento dell’imponibile al 21% dei corrispettivi assoggettati alla nuova aliquota ordinaria, passando dall’attuale 120 al futuro 121. È bene evidenziare che la tecnica legislativa adottata è quella di aver riscritto per intero il comma 2 dell’art. 27 del DPR 633/72, consentendo d’ora in poi l’utilizzo del solo metodo matematico per lo scorporo dei corrispettivi, non essendo più riproposto il metodo delle percentuali di scorporo. Si ritiene corretta l’eliminazione di tale ultimo metodo, in quanto il risultato cui perveniva non era corretto dal punto di vista tecnico, essendo quindi preferibile (ed in futuro obbligatorio, come detto), il metodo matematico.
In tal senso il legislatore, al fine di evitare che l’innalzamento dell’aliquota possa colpire anche operazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della modifica normativa, la cui imposta tuttavia non sia ancora esigibile in quanto il pagamento interviene in data successiva, dispone che la variazione dell’aliquota non si applica alle operazioni di cui all’art. 6, comma 5 del DPR 633/72 (come detto, sono quelle effettuate nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti ivi indicati), “per le quali al giorno precedente la data di cui al comma 2” (data di entrata in vigore della legge di conversione, ndr) “sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorchè al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato”.
In buona sostanza, ciò che rileva è che il documento emesso dal soggetto passivo, per l’operazione effettuata nei confronti di uno dei soggetti indicati nell’art. 6, comma 5 del DPR 633/72, sia stato già emesso e registrato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione, in quanto elemento “discriminante” per l’applicazione della “vecchia” aliquota del 20%.
Relativamente alla prima delle predette novità (art. 2, co. 2-bis, lett. b) introdotto nel DL 138/2011), la modifica riguarda il testo dell’art. 27, comma 2 del DPR 633/72, che disciplina la procedura di “scorporo” dell’IVA, in sede di liquidazione periodica, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati, di cui all’art. 22 del DPR 633/72. Come noto, poiché i corrispettivi delle operazioni effettuati da tali soggetti sono comprensivi d’imposta, in sede di liquidazione è necessario scorporare il tributo: a tal fine, l’art. 27, comma 2 del DPR 633/72 consente di utilizzare due procedure alternative: il metodo della percentuale di scorporo (con il quale il corrispettivo lordo deve essere diminuito di una diversa percentuale a seconda dell’aliquota applicabile), ovvero quello matematico (con il quale dapprima si determina l’imponibile dividendo per alcuni valori, ovviamente variabili a seconda dell’aliquota, l’importo complessivo dei corrispettivi, e successivamente a tali imponibili si applica l’aliquota prevista, ottenendo la relativa imposta).
Correttamente, a seguito dell’innalzamento dell’aliquota ordinaria di un punto, il legislatore ha conseguentemente modificato il valore per l’ottenimento dell’imponibile al 21% dei corrispettivi assoggettati alla nuova aliquota ordinaria, passando dall’attuale 120 al futuro 121. È bene evidenziare che la tecnica legislativa adottata è quella di aver riscritto per intero il comma 2 dell’art. 27 del DPR 633/72, consentendo d’ora in poi l’utilizzo del solo metodo matematico per lo scorporo dei corrispettivi, non essendo più riproposto il metodo delle percentuali di scorporo. Si ritiene corretta l’eliminazione di tale ultimo metodo, in quanto il risultato cui perveniva non era corretto dal punto di vista tecnico, essendo quindi preferibile (ed in futuro obbligatorio, come detto), il metodo matematico.
Regole specifiche per le operazioni a esigibilità differita con lo Stato
Per quanto riguarda la seconda novità, invece, il comma 2-quater dell’art. 2, aggiunto dal maxiemendamento al DL 138/2011, contiene una specifica disposizione normativa per disciplinare le operazioni effettuate con lo Stato e gli enti pubblici, per le quali si rende applicabile, quale regime naturale, l’esigibilità differita dell’imposta alla data dell’incasso del corrispettivo (art. 6, comma 5 del DPR 633/72). In buona sostanza, per tali operazioni si verifica uno “sdoppiamento” tra il momento di effettuazione dell’operazione (collegato alla consegna o spedizione per i beni mobili), e quello di esigibilità del tributo (che si realizza solamente all’atto del pagamento del corrispettivo).In tal senso il legislatore, al fine di evitare che l’innalzamento dell’aliquota possa colpire anche operazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della modifica normativa, la cui imposta tuttavia non sia ancora esigibile in quanto il pagamento interviene in data successiva, dispone che la variazione dell’aliquota non si applica alle operazioni di cui all’art. 6, comma 5 del DPR 633/72 (come detto, sono quelle effettuate nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti ivi indicati), “per le quali al giorno precedente la data di cui al comma 2” (data di entrata in vigore della legge di conversione, ndr) “sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorchè al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato”.
In buona sostanza, ciò che rileva è che il documento emesso dal soggetto passivo, per l’operazione effettuata nei confronti di uno dei soggetti indicati nell’art. 6, comma 5 del DPR 633/72, sia stato già emesso e registrato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione, in quanto elemento “discriminante” per l’applicazione della “vecchia” aliquota del 20%.
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