Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

lunedì 5 settembre 2011

manovra correttiva

manovra correttiva

In dichiarazione dei redditi anche i «rapporti finanziari»

Lo stabilisce una norma dell’emendamento del Governo alla manovra-bis, ma tali dati sono già in possesso dell’Anagrafe tributaria
/ Venerdì 02 settembre 2011
Che sia una trovata suggestiva è fuori dubbio: così come altrettanto è fuori dubbio che si tratti di una disposizione che non ha la benché minima utilità a fini di contrasto alla sacrosanta e condivisibile lotta all’evasione e all’elusione fiscale.
La bozza dell’emendamento del Governo al DL n. 138/2011, presentata ieri, contiene una norma che che stabilisce come nelle “dichiarazioni dei redditi” e nelle dichiarazioni IVA dovranno essere obbligatoriamente indicati gli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, sesto comma, del DPR n. 605 del 1973.
Vale la pena ricordare che gli operatori finanziari ai quali fa riferimento la norma sono le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario: in sostanza, quei soggetti che già ordinariamente sono tenuti non soltanto a comunicare all’Anagrafe tributaria una mole impressionante di dati aventi per oggetto i “rapporti” finanziari, ma anche a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria, ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.
Ora interviene la norma che obbliga qualsiasi contribuente obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi e/o dell’IVA ad indicare gli estremi identificativi dei rapporti “in corso nel periodo d’imposta”: la disposizione, che è perfettamente inutile e rende maggiormente gravoso l’adempimento per contribuenti e professionisti, non eccelle nemmeno per chiarezza.
Poca chiarezza e dubbi di compatibilità con la normativa sulla privacy
Stando alla scarna lettera, sembrerebbe che l’indicazione debba riguardare i rapporti in corso nel periodo d’imposta ma non specifica se si tratta di quello rendicontato con la presentazione della dichiarazione – e quindi l’annualità precedente – ovvero di quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione – e quindi l’annualità successiva a quella oggetto di dichiarazione.
La questione, però, si rivela di scarso rilievo se posta a confronto con la circostanza che viene imposto a qualsiasi contribuente obbligato ad una dichiarazione fiscale – tecnicamente, quindi, anche il soggetto per il quale si rende possibile la presentazione di un modello 730 – di prospettare un dato che è già da tempo in possesso dell’Anagrafe tributaria.
Infatti, proprio la platea innanzi citata degli operatori finanziari è tenuto alla comunicazione circa l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi, all’Anagrafe tributaria: dati che sono archiviati in un’apposita sezione della stessa, corredati con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.
Inoltre, è opportuno ricordare che la comunicazione all’Anagrafe tributaria da parte di detti operatori finanziari va effettuata mensilmente, e deve riguardare “instaurazioni”, “cessazioni” e “modificazioni” di qualsiasi rapporto avvenuto entro il mese precedente a quello della comunicazione medesima: in altre parole, oggi l’Anagrafe tributaria, e quindi gli uffici procedenti, hanno a disposizione uno stato aggiornato, come detto quanto ad esistenza e cessazione passando per le modificazione, di qualsiasi rapporto finanziario intrattenuto sull’intero territorio nazionale al 31 luglio scorso.
Infine, in considerazione del fatto che i dati da comunicare a cura degli operatori finanziari riguardano “qualsiasi” soggetto – anche quelli che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi o che, pur essendone obbligati, si astengono dall’eseguire l’adempimento – è ancora più incomprensibile la statuizione del nuovo obbligo, sul quale peraltro a mio avviso già aleggiano seri dubbi di compatibilità, per i motivi sinora evidenziati, con la normativa in materia di privacy.

Nessun commento:

Posta un commento