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mercoledì 21 settembre 2011

Condono possibile ma non ai fini IVA

condono fiscale

Condono possibile ma non ai fini IVA

Stando a una recente interrogazione parlamentare, ciò andrebbe contro alcune pronunce della Corte UE, violando il diritto comunitario

/ Sabato 17 settembre 2011
Allo stato attuale, non sono allo studio del Governo misure riconducibili al cosiddetto “condono” fiscale, che, peraltro, sarebbe difficilmente attuabile ai fini dell’IVA, attese le sentenze di condanna della Corte europea circa le ultime sanatorie IVA poste in essere dall’Italia. È quanto emerge dalla risposta del sottosegretario all’Economia, Bruno Cesario, all’interrogazione parlamentare del 15 settembre scorso, n. 5-05309, promossa dall’onorevole Francesco Barbato.
Con l’atto di sindacato ispettivo, l’interpellante ha chiesto al Governo di riferire in merito alle intenzioni circa l’adozione di nuove misure fiscali, che, secondo la Commissione europea (rapporto del 12 settembre 2011), l’Italia potrebbe dover adottare per consolidare ulteriormente i conti pubblici, sebbene siano già state poste in essere a tal fine ben tre manovre (DL 70/2011, DL 98/2011 e da ultimo DL 138/2011). In particolare, l’onorevole interrogante ha chiesto delucidazioni in merito all’opportunità di predisporre nuovi interventi volti al contrasto delle frodi IVA, all’introduzione di una tassa patrimoniale e di un’imposta sulle transazioni con i Paesi black-list, nonché l’adozione di nuove misure di contrasto all’evasione fiscale. Infine, è stato domandato se il Governo intenda introdurre un nuovo condono fiscale sulla base dell’ordine del giorno approvato a margine dell’esame alla Camera del Ddl. di conversione del DL 138/2011, su iniziativa del deputato Scilipoti, e che impegnerebbe l’esecutivo in tal senso.
Il sottosegretario all’Economia ha risposto che, per quanto riguarda il contrasto alle frodi in materia di IVA, sono già in corso iniziative a livello europeo, a cui partecipa anche l’Italia. Relativamente alle problematiche di elusione ed evasione fiscale legate alle transazioni con i Paesi black-list, è stato puntualizzato che, in proposito, sono già state approvate le disposizioni contenute nel recente DL 78/2010 (artt. 36 e 37). In riferimento, poi, all’opportunità di prevedere nuove misure di contrasto all’evasione fiscale, è stato sottolineato che in tale ambito sono già intervenuti i DL 98/2011 e 138/2011, con cui è stata ridotta a 2.500 euro la soglia di trasferimento di denaro contante, è stata prevista la sospensione dall’Albo per i professionisti che non emettono reiteratamente le fatture, sono state inasprite le norme sull’accertamento da studi di settore, nonché le relative sanzioni in caso di omessa o infedele dichiarazione degli elementi utili ai fini della loro applicazione, e sono state approvate regole più severe contro l’illecito utilizzo di società di comodo, non operative. Sotto il profilo penale, poi, sono state irrigidite le disposizioni in materia di reati tributari, prevedendo anche l’esclusione della condizionale per le grandi evasioni (superiori a 3 milioni di euro). È stata data, poi, la facoltà all’Amministrazione finanziaria di effettuare selezioni dei contribuenti da sottoporre a controllo sulla base dei movimenti finanziari registrati sui loro conti correnti, ancorché non sia stato attivato nei confronti di questi alcun controllo (operazione prima non possibile). Per quanto riguarda, poi, l’introduzione di un’imposta patrimoniale, si è scelto di non intervenire in tal senso.
Anche se il condono non è allo studio, l’ipotesi non sembra archiviata
Al di là delle varie risposte riepilogative delle misure già adottate dal Governo, ciò che più rileva è la parte del documento in cui il sottosegretario riferisce in merito alla possibile adozione di un nuovo condono fiscale. In proposito, è stato precisato che, allo stato attuale, “non sono allo studio misure ricollegabili al cosiddetto condono”. Subito dopo, poi, viene riportato quanto ricordato in proposito dall’Amministrazione finanziaria, ovvero che la Corte Ue ha sancito, in più pronunce proprio contro lo Stato italiano, il principio per cui l’introduzione di una misura di condono appena dopo la scadenza dei termini entro cui i soggetti passivi avrebbero dovuto pagare l’IVA, e la richiesta di un importo assai modesto rispetto a quello effettivamente dovuto, rimettono in discussione la responsabilità che grava su ogni Stato membro di garantire l’esatta riscossione dell’imposta, determinando così una violazione del diritto comunitario (cause C-132/06 e C-174/07). Null’altro oltre a questo viene aggiunto sul punto nella risposta alla specifica interrogazione parlamentare.

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