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lunedì 5 settembre 2011

Comuni «arruolati» nella lotta all’evasione

manovra correttiva

Comuni «arruolati» nella lotta all’evasione

Spettanza del 100% del gettito procurato con le segnalazioni, ma solo se il Consiglio tributario viene istituito entro il prossimo 31 dicembre
/ Sabato 03 settembre 2011
Il Legislatore ci prova ancora a coinvolgere nella lotta all’evasione i Comuni, complice anche le insoddisfazioni di questi ultimi per i tagli “lineari” che, stando alle proteste vibranti formulate anche dall’ANCI in ordine alle manovre estive, si tradurranno in altrettanti “tagli” ai servizi sociali.
Pertanto, la mossa di assicurare “tutto” il gettito derivante dal recupero effettuato nei confronti degli evasori che incappano nelle maglie del Fisco grazie all’ente locale, rappresenta il tentativo di ovviare al sonoro taglio dei trasferimenti, l’unica significativa opera di riduzione delle spese – ma non per questo condivisibile – posta in essere dal Governo.
Ma veniamo alla novità, ravvisabile nella previsione che per il triennio a venire, ossia gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di gettito derivante dall’attività di segnalazione da parte dell’ente locale di soggetti potenzialmente evasori fiscali e allo stesso spettante è elevata al 100%.
In proposito, è opportuno ricordare che il DLgs. n. 23/2011, nell’ambito della disciplina recata dall’art. 2 in materia di devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare, aveva previsto l’elevazione al 50% della quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DL 203/2005, conv. L. 248/2005, e successive modificazioni. Quota di spettanza che deve essere attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo: con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, saranno stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.
Ora la misura raddoppia, ma attenzione: diventa essenziale il ruolo, e soprattutto la sua istituzione, del “Consiglio tributario”, previsto dall’art. 18 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010).
Lo scorso anno fu infatti previsto che, ai fini della partecipazione all’accertamento, regolata come noto dall’art. 44 del DPR 600/73, consistente, tra l’altro, nella segnalazione all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all’INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi, i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti erano tenuti ad istituire, laddove non vi avessero già provveduto, il Consiglio tributario.
Consiglio tributario obbligatorio per i Comuni con più di 5.000 abitanti
Diversamente, ossia per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non fosse già costituito il Consiglio tributario, gli stessi erano tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario.
La norma, tuttavia, non è stata adottata uniformemente come si attendeva il Legislatore, ragione per cui i maggiori benefici previsti per la partecipazione all’accertamento non sono accordati se i Comuni inadempienti non istituiranno il Consiglio Tributario entro il 31 dicembre di quest’anno.
Una sferzata, insomma, per gli enti locali che, va ancora ricordato, per espressa previsione normativa già hanno accesso ai dati contenuti nell’Anagrafe tributaria relativi:
- ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
- alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
- ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
- ai soggetti che esercitano nello stesso un’attività di lavoro autonomo o di impresa;
oltre ad avere accesso a qualsiasi altra banca dati pubblica, seppure limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell’evasione erariale o di tributi locali.
Con un ruolo, ormai, non solo di supporto ma da “protagonista” nell’attività di contrasto all’evasione fiscale.

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