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giovedì 29 settembre 2011

Agevolazioni fiscali alle cooperative: non sempre sono aiuti di Stato

Agevolazioni fiscali alle cooperative: non sempre sono aiuti di Stato

Corte di Giustizia CE, sentenza 08/09/2011. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 8 settembre 2011, si è pronunciata in merito alle agevolazioni fiscali per le cooperative italiane come aiuti di Stato, sostenendo che le stesse sono qualificabili come aiuti di Stato solo nel caso in cui si determinino contemporaneamente una serie di condizioni.

Questione. La questione è nata dal dubbio interpretativo nel confronto tra la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e la normativa tributaria italiana sulle agevolazioni fiscali concesse alle società cooperative.
Le cause presentate al giudizio della Corte riguardano, infatti, le esenzioni fiscali riconosciute alle società cooperative da parte del legislatore tributario nazionale.

Il contesto normativo di riferimento. La circolare della Commissione europea del 10 dicembre 1998 ha fornito delucidazioni sulla disciplina normativa degli aiuti di Stato in materia di tassazione diretta delle imprese. La comunicazione del 23 febbraio 2004 della Commissione ha, invece, fornito precisazioni sulla disciplina delle cooperative presentando misure volte a promuovere lo sviluppo delle cooperative nel territorio dei singoli Stati membri.

Società cooperative - Normativa italiana.
L’art. 45 della Costituzione sottolinea il carattere della mutualità e la funzione sociale delle cooperative.
Gli artt. da 10 a 14 del D.P.R. n. 601 del 1973 disciplinano tale forma societaria, in particolare:
• artt. 10 e 11: disciplinano il prelievo impositivo sulle cooperative agricole e della piccola pesca nonché quelle di produzione e lavoro;
• art. 12: tratta del trattamento dei redditi, ai fini fiscali, delle società cooperative di produzione e lavoro;
• art. 14: vengono descritti i requisiti e i presupposti necessari affinchè una cooperativa possa godere del trattamento fiscale agevolato.

Le condizioni – Normativa comunitaria. Per la Corte di Giustizia, ai fini della corretta interpretazione della questione sollevata è necessario individuare le condizioni per far rientrare le agevolazioni fiscali alle società cooperative nella definizione di aiuto di Stato.
Tali condizioni sono:
• quella di sovvenzione statale,
• di selettività,
• di effetti di distorsione del mercato e della concorrenza.

In relazione alla sovvenzione statale alla misura agevolata i giudici hanno ritenuto che, nel caso di specie, si trattasse di un mero finanziamento statale.
In merito alla selettività della misura, è stato osservato che, nel sistema di tassazione delle società cooperative, il calcolo della base imponibile rispecchia quello previsto per le altre tipologie di impresa. Trattandosi, però, di cooperative è prevista un’agevolazione fiscale in virtù del fine mutualistico perseguito.
Quanto agli effetti di distorsione della concorrenza e del mercato, per inquadrare una misura come aiuto di Stato non è necessaria l’effettiva incidenza dell’aiuto sugli scambi o sul mercato.

L’aiuto di Stato. Per la Corte Europea non è sufficiente valutare lo scopo perseguito per stabilire se si è in presenza o meno di aiuto di Stato. Occorre, infatti, “valutare se la misura di esenzione fiscale risponda a un criterio di carattere generale inserito nel contesto dell’intero sistema tributario italiano, senza dimenticare che l’imposta non versata, dalle cooperative di produzione e lavoro, ricade e aggrava i singoli soci della cooperativa stessa”.

La pronuncia della Corte. In conclusione, i giudici europei hanno stabilito che per inquadrare una misura come aiuto di Stato occorre il contemporaneo verificarsi delle condizioni indicate nella normativa comunitaria (articolo 87, n. 1, CE), come sopra richiamate.

In altri termini, le misure di esenzione fiscale riconosciute alle società cooperative per poter essere considerate aiuti di Stato devono soddisfare le condizioni della disciplina comunitaria sugli aiuti.
Mentre, i relativi dubbi interpretativi devono essere sciolti dal giudice nazionale.

 

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