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mercoledì 21 settembre 2011

Accertamento valido se il prezzo in fattura è inferiore al finanziamento

accertamento

Accertamento valido se il prezzo in fattura è inferiore al finanziamento

A nulla è valso, per la società, presentare dichiarazioni dei clienti a conferma della corrispondenza fra prezzo pattuito e prezzo indicato in fattura

/ Lunedì 19 settembre 2011
È del tutto giustificata la pretesa tributaria derivante dall’accertata sottofatturazione di veicoli ceduti a un prezzo inferiore rispetto a quello attestato nelle pratiche di finanziamento da parte della stessa concessionaria venditrice. Lo ha stabilito la C.T. Prov. di Firenze, con la sentenza n. 79 del 5 agosto 2011.
Una spa che vendeva autoveicoli nuovi e usati veniva sottoposta a verifica dalla Guardia di Finanza, che, a margine delle operazioni ispettive, redigeva apposito PVC. Con esso, i militari constatavano che numerose fatture emesse dalla società recavano un prezzo di vendita inferiore a quello che si desumeva dalla documentazione relativa alle pratiche di “prestito finalizzato” all’acquisto dei suddetti veicoli, in cui, appunto, era la stessa concessionaria ad aver attestato un prezzo di vendita superiore generalmente del 20% rispetto a quello indicato nelle fatture. I verbalizzanti avevano rilevato che operativamente la società compilava e sottoscriveva la modulistica relativa ai finanziamenti richiesti dai clienti e, dopo aver ricevuto l’assegno o il bonifico dalla banca o istituto finanziario, emetteva ai clienti la relativa fattura recante, però, un prezzo di vendita inferiore rispetto a quello indicato alla finanziaria. I militari, quindi, constatavano ricavi non dichiarati pari alla sommatoria delle differenze tra i predetti prezzi di vendita indicati in fattura e quelli presenti nella documentazione relativa alle pratiche di finanziamento. Sulla base di tale PVC, poi, l’Ufficio emetteva gli atti impositivi relativi alle varie annualità verificate.
Avverso gli accertamenti del Fisco proponeva ricorso la società, adducendo che la differenza tra i due prezzi osservati trovava giustificazione nel fatto che gli istituti finanziari non concedevano prestiti superiori all’80% del valore dei veicoli acquistati e, pertanto, attestando alle finanziarie un prezzo superiore del 20% rispetto a quello effettivamente pattuito, la concessionaria riusciva a far ottenere ai suoi clienti l’intero ammontare necessario per completare l’acquisto, che era poi quello oggetto di fatturazione. A sostegno di tale tesi, la società allegava diverse dichiarazioni dei clienti, con cui questi ultimi confermavano che il prezzo pattuito era effettivamente quello indicato in fattura; inoltre, forniva una dichiarazione del presidente della sezione locale della Confcommercio, con cui questi affermava che era prassi comune nella zona quella di indicare alle finanziarie prezzi superiori a quelli di fattura, al fine di far ottenere ai clienti finanziamenti sufficienti a pagare l’intero importo pattuito per la cessione dei veicoli. La società osservava e documentava, peraltro, che i prezzi indicati nei documenti di vendita erano aderenti ai valori di mercato dei veicoli in oggetto riportati dalle riviste specializzate del settore (Quattroruote, etc). Infine, la ricorrente censurava il comportamento dell’Ufficio, che, invece di esperire ulteriori indagini istruttorie al fine di confermare quanto constatato dai militari della GdF, si era limitato  a recepire i risultati delle loro indagini cristallizzati nel PVC su cui si fondavano gli accertamenti impugnati.
L’Agenzia delle Entrate controdeduceva che le Fiamme Gialle avevano effettuato un’analisi sistematica di tutte le pratiche di vendita con finanziamento, da cui, appunto, era emersa la sottofatturazione accertata, che, stante il suo fondamento nella documentazione contabile ed extracontabile reperita presso la società e da questa, peraltro, sottoscritta, non poteva che ritenersi incontrovertibile, a nulla rilevando le dichiarazioni allegate dalla spa, che erano state raccolte a campione e assumevano soltanto il valore di indizi, stante il divieto di prova testimoniale nel processo tributario. Peraltro, la difesa erariale eccepiva che la società non aveva fornito alcuna prova (documenti contrattuali, accordi, etc) circa l’asserita prassi per cui del finanziamento richiesto veniva erogato dalle finanziarie soltanto l’80%, rendendo necessaria l’artificiosa dichiarazione di un prezzo di vendita superiore del 20% rispetto a quello effettivamente pattuito, al fine di far ottenere ai clienti l’intero ammontare necessario all’acquisto dei veicoli.
L’Amministrazione finanziaria ha invece recato elementi sufficienti
EUTEKNE!NFO

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