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Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

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lunedì 12 settembre 2011

accertamento - Sanzioni al 50%

accertamento

Sanzioni al 50% per chi dichiara i rapporti finanziari

Gli esercenti imprese, arti o professioni con ricavi sotto i 5 milioni di euro devono indicarne gli estremi nelle dichiarazioni dei redditi e IVA

/ Lunedì 12 settembre 2011
Rispetto alla prima stesura, dal maxiemendamento alla “manovra di Ferragosto” approvato dal Senato è venuta meno la disposizione che stabiliva l’obbligo generalizzato di indicazione nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari, di cui all’art. 7 comma 6 del DPR 605/73 (si veda “In dichiarazione dei redditi anche i «rapporti finanziari»” del 2 settembre 2011).
Tale indicazione, peraltro, è stata conservata per i contribuenti in possesso di determinati requisiti che intendano beneficiare di una riduzione delle sanzioni. Il nuovo comma 36-vicies ter dell’art. 2 del Ddl. di conversione del DL 138/2011 dispone che, per gli esercenti imprese, arti e professioni con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro le sanzioni amministrative previste dagli artt. 1 (violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette), 5 (violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi) e 6 (violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA) del DLgs. 471/97 sono ridotte alla metà, al ricorrere delle seguenti condizioni:
- per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, il contribuente deve aver utilizzato esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante;
- nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IVA, devono essere indicati gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7 comma 6 del DPR 605/73, in corso nel periodo d’imposta.

Informazioni sui movimenti finanziari per attivare l’accertamento
Le movimentazioni finanziarie del contribuente sono rimaste oggetto di attenzione del Legislatore anche come possibili fonti per l’attivazione dell’attività di accertamento. L’art. 2 comma 36-undevicies del Ddl. di conversione del DL 138/2011 prevede che, in deroga all’art. 7 comma 11 del DPR 605/73, l’Agenzia delle Entrate possa elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, utilizzando le informazioni relative a rapporti e operazioni finanziarie comunicate all’Anagrafe tributaria dagli operatori finanziari, sentite le associazioni di categoria degli operatori stessi per le tipologie di informazioni da acquisire.
Il comma 6 dell’art. 7 del DPR 605/73 prevede che gli operatori finanziari (ad esempio, banche, Poste italiane, intermediari finanziari) siano tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria, ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza di uno dei predetti rapporti o operazioni, compiuti al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’Anagrafe tributaria e archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.
Attualmente l’utilizzo di queste informazioni è vincolato dall’art. 7 comma 11 del DPR 605/73: l’Amministrazione finanziaria può interrogare la bancadati esclusivamente per l’esecuzione di indagini finanziarie ai fini delle imposte dirette e IVA, ovvero per le attività connesse alla riscossione. L’accesso alle informazioni, oltre ad essere soggetto ad autorizzazione, risulta, quindi, successivo all’attivazione dell’azione di accertamento, funzionale a indirizzare l’operato del Fisco nella direzione più proficua. Se la modifica al DL 138/2011 sarà approvata in modo definitivo, i dati sulle operazioni finanziarie costituiranno esse stesse fonte di attivazione dell’accertamento, e non solo strumento di ausilio come avviene oggi.
/ Paola RIVETTI

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