Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

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mercoledì 7 settembre 2011

In RW anche immobili e barche estere

MONITORAGGIO FISCALE

In RW anche immobili e barche estere

Il monitoraggio fiscale riguarda anche gli investimenti all’estero potenzialmente produttivi di redditi diversi dalle attività finanziarie
/ Mercoledì 07 settembre 2011
Nella sezione II del modulo RW devono essere evidenziate le consistenze esistenti superiori a 10.000 euro al termine del periodo d’imposta:
- degli investimenti all’estero suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia;
- delle attività estere di natura finanziaria anch’esse suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del modulo RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso. In particolare, il monitoraggio è riferito alla sola quota parte di propria competenza qualora l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene richieda analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari (ad esempio, azioni in comunione e immobili in comproprietà).
Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, si desume che per “investimenti all’estero” si intendono quelle attività, detenute all’estero, quali:
- gli immobili “che si trovano fuori dal territorio dello Stato”;
- i preziosi e le opere d’arte che si trovano (anche in custodia) fuori dal territorio dello Stato;
- gli yacht e le imbarcazioni o le navi da diporto iscritti in registri esteri;
- altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia;
- i beni immateriali (marchi, brevetti ecc.);
- gli oggetti di antiquariato.
Si segnala il costo storico del bene estero oppure il valore di perizia
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13 settembre 2010 n. 45 (§ 4), occorre riportare nella sezione II il costo storico dell’attività finanziaria o dell’investimento come risultante dalla relativa documentazione probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi.
Laddove il costo di acquisto non sia documentabile, si deve riportare il valore normale del bene eventualmente risultante da un’apposita perizia di stima. Ciò significa che la perizia di stima non è obbligatoria per determinare il valore normale del bene; pertanto, quest’ultima sarà necessaria soltanto qualora:
- non vi sia documentazione probatoria per giustificare il costo storico del bene;
- non vi siano documenti attraverso i quali sia possibile individuare il valore normale del medesimo.
In dottrina, è stato osservato, poi, che la necessità di individuare il valore normale del bene sembra far intendere che un’eventuale perizia di stima debba essere redatta sulla base del valore del medesimo al termine dell’esercizio a cui il modulo RW si riferisce.
Ad avviso della circ. 45/2010, inoltre, il costo storico va indicato per intero indipendentemente dall’eventuale finanziamento richiesto per l’acquisto del bene. I mutui contratti per l’acquisto di immobili esteri, quindi, non devono essere computati in diminuzione del costo del bene.
Qualora l’acquisto estero non sia stato effettuato mediante pagamento di un corrispettivo in denaro (per esempio, in caso di conferimento, acquisto per donazione o successione, permuta), ai fini dell’individuazione del costo si deve far riferimento alle specifiche disposizioni contenute nel TUIR che individuano il costo fiscalmente riconosciuto in tali occasioni. Ne consegue che:
- per un immobile acquisito per donazione, deve essere indicato come costo il prezzo di acquisto o di costruzione sostenuto dal donante;
- per i titoli azionari o obbligazionari ricevuti per successione, deve essere indicato il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta sulle successioni e, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione.

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