iva
L’aumento dell’aliquota IVA impatta sulle detrazioni del 36% e del 55%
Per la ritenuta del 4%, effettuata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA con l’aliquota ordinaria, conta il momento di effettuazione dell’operazione
La recente approvazione dell’incremento di un punto percentuale dell’aliquota IVA ordinaria (che passa così dal 20% al 21%), prevista dall’art. 2, comma 2-bis, del DL 138/2011, “trascina” tutta una serie di effetti anche in altri settori impositivi. In particolare, per quel che interessa in questa sede, è opportuno analizzare le conseguenze che derivano dal predetto incremento sull’obbligo di effettuazione della ritenuta del 4% (percentuale così ridotta ad opera del DL 98/2010), da parte di banche e poste, sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare delle detrazioni ai fini IRPEF previste dall’art. 1 della L. n. 449/97 (interventi per il recupero del patrimonio edilizio, con riconoscimento del beneficio del 36%), e dall’art. 1, commi 344-347, della L. n. 296/2006, con beneficio pari al 55%.
Relativamente alla base imponibile su cui effettuare la ritenuta, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010, stabilendo che, pur essendo i bonifici comprensivi del corrispettivo per la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, nonché della relativa IVA applicata con l’aliquota prevista in funzione della tipologia di intervento, “la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, però, comprendere l’IVA, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta”. Sul punto, prosegue l’Agenzia, poiché il soggetto tenuto all’effettuazione della garanzia (banca o posta) non conosce l’ammontare dell’IVA addebitata e, come detto, inclusa nell’importo del bonifico, “per esigenze di semplificazione e di economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell’applicazione della norma in esame, l’IVA venga applicata con l’aliquota più elevata”. Conseguentemente, conclude l’Agenzia, la ritenuta del 4% deve essere effettuata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA con l’aliquota ordinaria.
Ciò sta a significare che:
- per le operazioni effettuate fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (ossia fino al 16 settembre 2011), lo “scorporo” dell’IVA dall’importo del bonifico deve avvenire nella misura del 20%;
- per le operazioni effettuate successivamente alla predetta data (ossia dal 17 settembre 2011), la decurtazione deve avvenire nella misura del 21%.
È quindi ininfluente, a tal fine, l’aliquota effettivamente applicata sull’operazione, evidenziando, ad esempio, che per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili abitativi, ovvero per quelli di ristrutturazione, l’aliquota IVA applicata in fattura è pari al 10%, misura che resta immutata anche dopo l’approvazione del DL 138/2011. Anche per tali operazioni, per quelle effettuate fino al 16 settembre lo scorporo dell’imposta dall’importo del bonifico deve avvenire nella misura del 20%, per quelle effettuate dal 17 settembre la decurtazione subisce già la nuova misura del 21%.
Tuttavia, il passaggio dal 20% al 21% potrebbe portare con sé, nell’ambito in oggetto, alcune complicazioni operative, atteso che il “discrimine” per l’applicazione del 20% o del 21% non dipende dalla data in cui viene effettuato il bonifico, bensì, come detto, dal momento di effettuazione dell’operazione. Quest’ultimo, infatti, è collegato, quale regola generale, alla data di consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero a quella del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, fermo restando che l’emissione anticipata della fattura (ovvero del pagamento per le cessioni di beni) comporta una corrispondente anticipazione del momento di effettuazione dell’operazione, come previsto dall’art. 6 del DPR 633/72.
Pertanto, ad esempio, se viene emessa una fattura in data 14 settembre 2011, ma il bonifico per il pagamento di tale fattura viene eseguito dal soggetto che intende avvalersi della detrazione IRPEF in data 4 ottobre 2011 (e quindi successivamente all’entrata in vigore dell’aumento di aliquota), la banca o la posta devono effettuare la ritenuta del 4% sull’importo della fattura, al netto dell’IVA che viene decurtata nella “vecchia” misura del 20%. Infatti, trattandosi di una fattura emessa (e quindi di un’operazione effettuata, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72) in data antecedente all’entrata in vigore della legge di conversione, l’operazione si deve considerare soggetta ancora al 20%.
A nulla rileva, a tal fine, né un eventuale assoggettamento dell’operazione a un’aliquota ridotta (4% o 10%), né la data in cui viene data disposizione di pagamento, in quanto l’unico elemento determinante è costituito dal momento di effettuazione dell’operazione. Sul punto, tuttavia, le banche o la posta che interverranno nel pagamento dei bonifici in questione dovranno prestare particolare attenzione, soprattutto nella prima fase di passaggio dalla “vecchia” aliquota del 20% alla “nuova” aliquota del 21%.
/ Antonella GEMELLI
Relativamente alla base imponibile su cui effettuare la ritenuta, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010, stabilendo che, pur essendo i bonifici comprensivi del corrispettivo per la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, nonché della relativa IVA applicata con l’aliquota prevista in funzione della tipologia di intervento, “la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, però, comprendere l’IVA, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta”. Sul punto, prosegue l’Agenzia, poiché il soggetto tenuto all’effettuazione della garanzia (banca o posta) non conosce l’ammontare dell’IVA addebitata e, come detto, inclusa nell’importo del bonifico, “per esigenze di semplificazione e di economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell’applicazione della norma in esame, l’IVA venga applicata con l’aliquota più elevata”. Conseguentemente, conclude l’Agenzia, la ritenuta del 4% deve essere effettuata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA con l’aliquota ordinaria.
Ciò sta a significare che:
- per le operazioni effettuate fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (ossia fino al 16 settembre 2011), lo “scorporo” dell’IVA dall’importo del bonifico deve avvenire nella misura del 20%;
- per le operazioni effettuate successivamente alla predetta data (ossia dal 17 settembre 2011), la decurtazione deve avvenire nella misura del 21%.
È quindi ininfluente, a tal fine, l’aliquota effettivamente applicata sull’operazione, evidenziando, ad esempio, che per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili abitativi, ovvero per quelli di ristrutturazione, l’aliquota IVA applicata in fattura è pari al 10%, misura che resta immutata anche dopo l’approvazione del DL 138/2011. Anche per tali operazioni, per quelle effettuate fino al 16 settembre lo scorporo dell’imposta dall’importo del bonifico deve avvenire nella misura del 20%, per quelle effettuate dal 17 settembre la decurtazione subisce già la nuova misura del 21%.
Tuttavia, il passaggio dal 20% al 21% potrebbe portare con sé, nell’ambito in oggetto, alcune complicazioni operative, atteso che il “discrimine” per l’applicazione del 20% o del 21% non dipende dalla data in cui viene effettuato il bonifico, bensì, come detto, dal momento di effettuazione dell’operazione. Quest’ultimo, infatti, è collegato, quale regola generale, alla data di consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero a quella del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, fermo restando che l’emissione anticipata della fattura (ovvero del pagamento per le cessioni di beni) comporta una corrispondente anticipazione del momento di effettuazione dell’operazione, come previsto dall’art. 6 del DPR 633/72.
Pertanto, ad esempio, se viene emessa una fattura in data 14 settembre 2011, ma il bonifico per il pagamento di tale fattura viene eseguito dal soggetto che intende avvalersi della detrazione IRPEF in data 4 ottobre 2011 (e quindi successivamente all’entrata in vigore dell’aumento di aliquota), la banca o la posta devono effettuare la ritenuta del 4% sull’importo della fattura, al netto dell’IVA che viene decurtata nella “vecchia” misura del 20%. Infatti, trattandosi di una fattura emessa (e quindi di un’operazione effettuata, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72) in data antecedente all’entrata in vigore della legge di conversione, l’operazione si deve considerare soggetta ancora al 20%.
A nulla rileva, a tal fine, né un eventuale assoggettamento dell’operazione a un’aliquota ridotta (4% o 10%), né la data in cui viene data disposizione di pagamento, in quanto l’unico elemento determinante è costituito dal momento di effettuazione dell’operazione. Sul punto, tuttavia, le banche o la posta che interverranno nel pagamento dei bonifici in questione dovranno prestare particolare attenzione, soprattutto nella prima fase di passaggio dalla “vecchia” aliquota del 20% alla “nuova” aliquota del 21%.
/ Antonella GEMELLI
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