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lunedì 12 settembre 2011

Giustizia tributaria, non basta l’iscrizione all’Albo per l’incompatibilità

contenzioso

Giustizia tributaria, non basta l’iscrizione all’Albo per l’incompatibilità

In base alla manovra-bis, l’incompatibilità scatta solo per gli iscritti che esercitano attività anche generiche di consulenza tributaria
/ Sabato 10 settembre 2011
Un passo indietro sull’esclusione dei professionisti dalle Commissioni tributarie. Lo costituisce, nei fatti, una delle misure introdotte nel maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL n. 138/2011, approvato con voto di fiducia al Senato e da lunedì all’esame della Camera.
Dopo l’art. 2 del citato DL, infatti, è stato aggiunto il comma 35-septies, che modifica a sua volta l’art. 39 del DL n. 98/2011 (conv. L. n. 111/2011).
A tal proposito, si ricorda che la manovra di luglio ha stabilito, tra le cause d’incompatibilità per la presenza nelle Commissioni tributarie, la mera iscrizione a un Albo professionale.
Il Ddl. di conversione della manovra-bis modifica tale disposizione: in base al nuovo testo del DL 98, non possono essere componenti delle Commissioni tributarie coloro che non solo sono iscritti a un Albo, ma che al contempo esercitano, anche in forma non individuale, la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori.
In sostanza, si ritorna al regime precedente la riforma contenuta nella manovra di luglio. In base alle modifiche introdotte dalla manovra-bis, l’iscrizione all’Albo non è quindi più condizione sufficiente per causare l’incompatibilità, fermo restando che ogni tipo di consulenza fiscale, intesa in senso lato, è motivo d’incompatibilità.
Livello di parentela limitato al secondo grado
Inoltre, il Ddl. di conversione del DL 138 modifica il grado di parentela causa di esclusione. Ora non possono essere componenti delle Commissioni tributarie provinciali coniugi, conviventi, o parenti fino al secondo grado (e non più al terzo, come prevedeva il regime precedente), o gli affini in primo grado degli iscritti in Albi che esercitano le predette attività nella Regione e nelle Provicne confinanti con la Regione in cui ha sede la Commissione provinciale.

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