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lunedì 5 settembre 2011

Non operative le società in perdita per due esercizi

manovra correttiva

Non operative le società in perdita per due esercizi

La nuova versione dell’emendamento governativo al DL 138/2011 prevede poi che, nel terzo periodo d’imposta, il reddito sia inferiore al minimo
/ Sabato 03 settembre 2011
Vi sono piccole novità in merito al testo dell’emendamento governativo al DL 13 agosto 2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”).
Sono previsti, infatti, rispetto alla versione che circolava ieri, alcuni ritocchi alla norma che prevede l’applicazione del regime dei c.d. “soggetti di comodo” anche alle società che si dimostrano in perdita sistemica (si veda “IRES al 38% per le società di comodo”, pubblicato ieri).
Ad ogni, modo l’impianto cardine dell’intervento sulla materia sembra essere stato confermato. Pertanto, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in argomento (ossia, il 2012 per i soggetti “solari”) subirà sempre le seguenti modifiche:
- l’aliquota IRES dovuta dai soggetti che non superano la verifica di operatività basata sui ricavi verrà applicata con una maggiorazione del 10,50% sul reddito minimo determinato in applicazione del comma 3 dell’art. 30 della L. 724/94 (ossia, su di un reddito presunto);
- la maggiorazione si applicherà sulla parte di reddito imputato da società di persone (snc e sas), che risultano non operative, alle società di capitali.
Si segnala che non sono state modificate le percentuali applicabili ai beni di comodo ai fini della verifica di operatività: pertanto, occorre sempre che l’ammontare complessivo di ricavi, di incrementi delle rimanenze e di proventi (esclusi i proventi straordinari) risultanti dal Conto economico non siano inferiori alla somma degli importi che risultano applicando:
- il 2% al valore di azioni e quote, strumenti finanziari, obbligazioni, altri titoli e delle quote di partecipazione in società di persone, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato dei valori dei crediti;
- il 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e navi, anche in locazione finanziaria;
- il 15% al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Restano ferme le novità per i soggetti che hanno esercitato le opzioni per la tassazione di gruppo ex art. 117 del TUIR oppure quella della trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 o dell’art. 116 del medesimo TUIR, mentre il regime delle società in perdita sistemica viene leggermente modificato anche perché con la precedente formulazione non sarebbe stato possibile alcun coordinamento con l’art. 84 del TUIR.
Le società con reddito basso non sono più equiparate a quelle in perdita
In particolare, secondo la nuova disposizione che sarà presentata in Senato la maggiorazione del 10,50% trova applicazione:
- anche se si supera il test dei ricavi previsto dall’art. 30, comma 1 della L. 724/94, ma le società presentano le dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per tre periodi di imposta consecutivi;
- qualora nell’arco di tre esercizi consecutivi le società siano per due periodi di imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito un reddito di impresa inferiore all’ammontare del reddito minimo determinato secondo i criteri previsti dal comma 3 dell’art. 30 della L. 724/94.
Quindi, l’inasprimento del regime fiscale viene confermato, ma almeno è stata stralciata l’equiparazione delle società con un reddito basso con quelle in perdita.

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