manovra correttiva
Sanzioni ridotte della metà per chi non usa contanti
L’emendamento governativo al DL 138/2011 lo prevede per gli esercenti imprese, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni
/ Sabato 03 settembre 2011
L’ultima disposizione recata dal predetto emendamento governativo prevede, infatti, che, nei confronti degli esercenti imprese, arti o professioni con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, le sanzioni previste dagli artt. 1, 5 e 6 del DLgs. 471/1997 sono ridotte alla metà.
Questi ultimi articoli recano la disciplina sanzionatoria relative alle violazioni concernenti le dichiarazioni delle imposte dirette e IVA, nonché le violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.
Considerando, tra quelle poc’anzi indicate, le fattispecie sanzionatorie maggiormente diffuse, i contribuenti “virtuosi” sotto il profilo dell’eliminazione dell’uso del contante, in caso di accertamento, potranno quindi contare sull’applicazione delle seguenti sanzioni “agevolate”:
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA: dal 60% al 120% dell’imposta che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione;
- infedele dichiarazione dei redditi o IVA: dal 50% al 100% dell’imposta non dichiarata;
- omessa registrazione di operazioni imponibili: dal 50% al 100% dell’imposta relativa all’imponibile non registrato;
- illegittima detrazione IVA: 50% dell’ammontare della detrazione compiuta;
- mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali: 50% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.
È ben vero, tuttavia, che, al fine di potersi avvalere di tali disposizioni sanzionatorie agevolate, i contribuenti ammessi – imprese, artisti o professionisti che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro – devono evitare, stante il tenore della formulazione letterale della norma, qualsiasi utilizzo di contante, avvalendosi, quindi, di strumenti di pagamento tracciati, quali bonifici, assegni, vaglia, carta di credito, money transfer, ecc. Ciò, peraltro, deve riguardare sia le operazioni attive che quelle passive e, quindi, tanto i pagamenti effettuati che quelli ricevuti. Già quest’ultimo aspetto rappresenta probabilmente un limite della nuova misura, poiché non è sempre possibile richiedere ed ottenere dai clienti l’adozione di un metodo di pagamento “gradito” (bonifico, anziché, ad esempio, contanti se entro i 2.500 euro).
Il Governo si attende dalla misura un gettito di 145 milioni di euro, perché essa dovrebbe contribuire a ridurre l’evasione fiscale, tipicamente posta in essere con l’utilizzo di denaro contante.
La misura presenta però non poche problematiche operative
Le problematiche operative connesse a tale intervento non sono però poche: oltre all’aspetto già citato, basti considerare che la norma prevede l’agevolazione soltanto se anche i piccoli pagamenti sono effettuati non in contanti, condizione che non è generalmente possibile rispettare (si pensi, banalmente, al pagamento di un pasto consumato al bar, o del parcheggio, piuttosto che di un taxi).Così, di tale beneficio, se non verrà introdotta una franchigia per i pagamenti più piccoli, si potranno avvalere probabilmente solo i contribuenti che hanno una contabilità piuttosto semplice ed un numero modesto di operazioni attive e passive, tale da evitare facilmente, sempre e comunque, l’utilizzo del contante.
Nessun commento:
Posta un commento