Dichiarazione dei redditi
Il periodo d’imposta delle società di persone è sempre «solare»
Lo chiarisce la ris. n. 92 dell’Agenzia, anche in relazione al caso in cui l’atto costitutivo della società preveda un esercizio «a cavallo»
Il periodo d’imposta di una società di persone è sempre coincidente con l’anno solare, anche qualora l’atto costitutivo della società preveda un esercizio “a cavallo”. I soci persone giuridiche dichiareranno il relativo reddito di partecipazione nel proprio periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata.
Sono questi gli importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 92 di ieri, che ufficializza la risposta che era fornita da una Direzione Regionale ad una richiesta di consulenza giuridica, in relazione ad una sas costituita nel novembre 2008 e il cui atto costitutivo prevede che “l’esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno di durata della società”.
L’Agenzia ribadisce che, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del TUIR, nei confronti di tutti i soggetti IRPEF, comprese quindi le società di persone, “l’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma”.
Pertanto, è con riferimento all’anno solare che assume rilevanza la base imponibile sulla quale applicare l’imposta, anche se la ditta individuale o la società di persone ha un esercizio “non solare”; la risoluzione, infatti, osserva come non vi sia una esplicita esclusione alla possibilità, per le imprese individuali e le società di persone, di individuare come proprio esercizio sociale un periodo diverso dall’anno solare.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del TUIR, i redditi indicati nelle singole categorie di cui al precedente art. 6 vanno imputati al periodo d’imposta in cui si verificano i relativi presupposti impositivi, con la conseguenza che, per le imprese individuali e le società di persone con esercizio “non solare”, il risultato dell’esercizio viene attratto nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude. La società non deve quindi redigere, “ai soli fini fiscali”, un bilancio relativo al periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno.
Ad esempio, entro il 30 settembre 2011 deve essere presentato il modello UNICO 2011 SP, relativo al periodo d’imposta 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, per dichiarare il reddito d’impresa derivante dal conto dei profitti e delle perdite dell’esercizio chiuso in tale periodo d’imposta (es. esercizio 1 luglio 2009 – 30 giugno 2010).
Tale reddito d’impresa è quello rilevante anche ai fini IRAP e ai fini dell’attribuzione del reddito di partecipazione ai soci.
Anche ai fini IVA il periodo d’imposta è necessariamente coincidente con l’anno solare, con la conseguenza che la relativa dichiarazione può essere presentata in forma unificata con il modello UNICO, oppure in via “autonoma”, per effetto delle modifiche all’art. 3, comma 1 del DPR n. 322/98 apportate dall’art. 10 del DL n. 78/2009, anche se la dichiarazione IVA evidenzia un saldo a debito o pari a zero (circ. Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011 n. 1).
In relazione alla posizione fiscale dei soci, se si tratta di persone fisiche il relativo reddito di partecipazione deve essere dichiarato in relazione allo stesso periodo d’imposta in cui viene dichiarato dalla società partecipata, stante la coincidenza dei due periodi d’imposta (anno solare). Ad esempio, in relazione al reddito dichiarato nel modello UNICO 2011 SP, il socio persona fisica deve dichiarare la propria quota, imputata per trasparenza, nel modello UNICO 2011 PF, da presentare sempre entro il 30 settembre 2011.
Qualora, invece, i soci siano persone giuridiche, l’imputazione del reddito pro quota deve avvenire nei periodi d’imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili. Ad esempio, qualora uno dei soci della sas in esame sia una persona giuridica con periodo d’imposta “non solare” (es. 1 luglio – 30 giugno), il reddito dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2010 della società partecipata deve essere imputato per trasparenza nel periodo d’imposta in corso a tale data della società partecipante.
/ Massimo NEGRO
Sono questi gli importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 92 di ieri, che ufficializza la risposta che era fornita da una Direzione Regionale ad una richiesta di consulenza giuridica, in relazione ad una sas costituita nel novembre 2008 e il cui atto costitutivo prevede che “l’esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno di durata della società”.
L’Agenzia ribadisce che, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del TUIR, nei confronti di tutti i soggetti IRPEF, comprese quindi le società di persone, “l’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma”.
Pertanto, è con riferimento all’anno solare che assume rilevanza la base imponibile sulla quale applicare l’imposta, anche se la ditta individuale o la società di persone ha un esercizio “non solare”; la risoluzione, infatti, osserva come non vi sia una esplicita esclusione alla possibilità, per le imprese individuali e le società di persone, di individuare come proprio esercizio sociale un periodo diverso dall’anno solare.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del TUIR, i redditi indicati nelle singole categorie di cui al precedente art. 6 vanno imputati al periodo d’imposta in cui si verificano i relativi presupposti impositivi, con la conseguenza che, per le imprese individuali e le società di persone con esercizio “non solare”, il risultato dell’esercizio viene attratto nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude. La società non deve quindi redigere, “ai soli fini fiscali”, un bilancio relativo al periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno.
Dichiarazioni: termine ordinario del 30 settembre dell’anno successivo
La società di persone “non solare” deve quindi presentare il modello UNICO SP nel termine ordinario del 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 322/98.Ad esempio, entro il 30 settembre 2011 deve essere presentato il modello UNICO 2011 SP, relativo al periodo d’imposta 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, per dichiarare il reddito d’impresa derivante dal conto dei profitti e delle perdite dell’esercizio chiuso in tale periodo d’imposta (es. esercizio 1 luglio 2009 – 30 giugno 2010).
Tale reddito d’impresa è quello rilevante anche ai fini IRAP e ai fini dell’attribuzione del reddito di partecipazione ai soci.
Anche ai fini IVA il periodo d’imposta è necessariamente coincidente con l’anno solare, con la conseguenza che la relativa dichiarazione può essere presentata in forma unificata con il modello UNICO, oppure in via “autonoma”, per effetto delle modifiche all’art. 3, comma 1 del DPR n. 322/98 apportate dall’art. 10 del DL n. 78/2009, anche se la dichiarazione IVA evidenzia un saldo a debito o pari a zero (circ. Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011 n. 1).
In relazione alla posizione fiscale dei soci, se si tratta di persone fisiche il relativo reddito di partecipazione deve essere dichiarato in relazione allo stesso periodo d’imposta in cui viene dichiarato dalla società partecipata, stante la coincidenza dei due periodi d’imposta (anno solare). Ad esempio, in relazione al reddito dichiarato nel modello UNICO 2011 SP, il socio persona fisica deve dichiarare la propria quota, imputata per trasparenza, nel modello UNICO 2011 PF, da presentare sempre entro il 30 settembre 2011.
Qualora, invece, i soci siano persone giuridiche, l’imputazione del reddito pro quota deve avvenire nei periodi d’imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili. Ad esempio, qualora uno dei soci della sas in esame sia una persona giuridica con periodo d’imposta “non solare” (es. 1 luglio – 30 giugno), il reddito dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2010 della società partecipata deve essere imputato per trasparenza nel periodo d’imposta in corso a tale data della società partecipante.
/ Massimo NEGRO
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