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Ricorsi Tributari

giovedì 29 settembre 2011

L’acquiescenza rende definitivi i recuperi tributari

L’acquiescenza rende definitivi i recuperi tributari

Acquiescenza. L'acquiescenza si verifica quando il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento, ovvero a formulare istanza di accertamento con adesione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, ossia entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso.
In sostanza, se si ritiene corretto quanto indicato nell’avviso di accertamento si può decidere di pagare l’importo preteso entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.
L’acquiescenza si concretizza, dunque, nel versamento degli importi scaturenti dall'avviso di accertamento entro il termine di presentazione del ricorso.
In tal caso, l'atto si definisce e ne è confermata la legittimità.

L'acquiescenza si perfeziona mediante un comportamento concludente del contribuente, consistente nel versamento delle somme dovute entro il termine di proposizione del ricorso, tenendo conto delle riduzioni di sanzioni spettanti.
Tuttavia, questa circostanza potrebbe riflettersi anche per anni d'imposta successivi, quando il comportamento è reiterato.
In tali casi, l’acquiescenza renderebbe difficile la contestazione di eventuali avvisi di accertamento successivamente notificati, contenenti le medesime contestazioni ma riferite a differenti periodi d'imposta.

Ctr Friuli Venezia Giulia, sentenza 70/10/11. Anche la parziale acquiescenza all'accertamento rende immediatamente definitivi i recuperi tributari non contestati dal ricorrente. Dal comportamento del contribuente emerge, infatti, la volontà di non avvalersi delle impugnazioni tributarie previste nei tre gradi di giudizio. Sono queste le conclusioni espresse dalla Ctr Friuli Venezia Giulia nella sentenza 70/10/11.

Decisione. Nel caso di specie, il nodo della questione è capire se vi è stata acquiescenza o meno all'accertamento, se cioè l'atto è stato impugnato in toto ovvero in parte soltanto.
Per la Commissione, se la ricorrente impugna solo alcuni rilievi, tutti gli altri diventano definitivi una volta presentato il ricorso.
Per contro, i recuperi impugnati sono oggetto di acquiescenza soltanto quando la sentenza passa in giudicato.
Il termine ultimo per formare e notificare il ruolo è sempre lo stesso e coincide col 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dal termine iniziale previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del Dpr 602/73.

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