manovra correttiva
IRES al 38% per le società di comodo
L’emendamento governativo al DL 138/2011 prevede una maggiorazione del 10,50% per l’aliquota dovuta dai soggetti che non superano il test dei ricavi
/ Venerdì 02 settembre 2011
- l’aliquota IRES dovuta dai soggetti che non superano la verifica di operatività basata sui ricavi verrà applicata con una maggiorazione del 10,50% sul reddito minimo determinato in applicazione del comma 3 del citato articolo 30 (ossia, su di un reddito presunto);
- per le società di persone non operative partecipate da soggetti IRES, la maggiorazione sopracitata si applicherà al reddito imputato per trasparenza a questi ultimi.
Tale maggiore carico fiscale vale anche per i soggetti che hanno esercitato le opzioni per la tassazione di gruppo ex art. 117 e ss. del TUIR oppure quella della trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 o dell’art. 116 del medesimo TUIR. Viene disposto, infatti, che:
- i soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale e che sono considerati non operativi assoggettano autonomamente il proprio reddito minimo alla maggiorazione del 10,50%;
- detta maggiorazione trova applicazione anche con riguardo al reddito minimo di un soggetto considerato non operativo che viene imputato per trasparenza ai sensi dell’art. 5 del TUIR alla propria partecipante che abbia esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo;
- i soggetti considerati non operativi e che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale assoggettano autonomamente il proprio reddito minimo determinato in via presuntiva alla maggiorazione. Le società partecipanti che sono considerate non operative assoggettano il proprio reddito minimo alla maggiorazione senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
Non saranno operative le società in perdita per 3 esercizi
Si osserva, poi, che viene introdotto un inasprimento del regime delle società non operative a 360 gradi, estendendolo anche a quelle società in perdita “sistemica”.Nello specifico, viene introdotta una nuova disposizione, per la quale, anche se si supera il test dei ricavi previsto dall’art. 30, comma 1 della L. 724/94, le società e gli enti soggetti a tale disciplina che presentano le dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per tre periodi di imposta consecutivi, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo di imposta.
Vengono escluse da tale previsione soltanto le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità.
Ai fini di tale estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle società non operative, si prevede, infine, che si considerano in perdita fiscale anche i periodi di imposta in cui la società e gli enti non abbiano dichiarato un reddito di impresa almeno pari all’ammontare del reddito minimo determinato secondo i criteri previsti dal comma 3 dell’art. 30 della L. 724/94.
Pare quindi che saranno considerate in perdita ai fini in esame anche le società che dichiareranno un reddito pari alla somma degli importi derivanti dall’applicazione delle seguenti percentuali:
- 1,5% sul valore dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e) del TUIR (azioni e quote, strumenti finanziari, obbligazioni e altri titoli) e delle quote di partecipazione in società di persone, aumentato dei valori dei crediti da operazioni di finanziamento;
- 4,75% sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e navi, anche in locazione finanziaria;
- 12% sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Nessun commento:
Posta un commento