società non operative
Nuove società di comodo al test delle cause di esclusione
Le novità del DL 138/2011, operanti dal 2012, impongono un’attenta valutazione delle risultanze del triennio 2009-2011
La nuova disciplina delle società non operative (art. 30 della L. 724/94), così come ridisegnata dal DL 138/2011, impone alcune prime riflessioni in merito al rapporto tra i presupposti per l’applicazione della normativa in questione e le relative cause di esclusione.
Secondo l’art. 2, comma 36-decies, del DL, le società e gli enti in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi si considerano non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta; la norma prosegue, poi, affermando che “restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994”.
La nuova “stretta” opera a decorrere dal 2012, sebbene per l’acconto relativo al 2012 stesso si debba rideterminare l’imposta del periodo precedente (il 2011) così come se le nuove disposizioni fossero già in vigore. Ciò sembrerebbe significare che, nel caso in cui le dichiarazioni relative al 2009, al 2010 e al 2011 siano in perdita (fiscale, è bene ribadirlo), dal 2012 la società sarebbe di diritto “di comodo”; sempre in presenza dei suddetti requisiti, inoltre (triennio 2009 – 2011 in perdita), andrebbe calcolata un’imposta virtuale 2011 considerando già nel 2011 la società quale non operativa, ai soli fini degli acconti da corrispondere in giugno e novembre del 2012.
Nel primo caso, in particolare, appare essenziale verificare bene già nel modello UNICO 2011 la corretta indicazione delle cause di esclusione; se questa impostazione verrà confermata, infatti, l’esclusione dalla normativa delle società non operative nel 2010 garantirebbe, pur in presenza di una dichiarazione in perdita, che il primo periodo d’imposta potenzialmente interessato dalla “stretta” sia il 2014, in presenza di un triennio 2011-2013 sempre in perdita (la presenza di una causa di esclusione, in altre parole, “spezzerebbe” la concatenazione delle dichiarazioni che, se in perdita, fanno scattare la presunzione di non operatività).
Un’ulteriore questione va, poi, posta relativamente alla natura di tali cause di esclusione: la norma fa riferimento, come detto, alle “cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30” della L. 724/94; ora, non vi è dubbio che tra le predette situazioni debbano essere annoverate anche le cause di disapplicazione della disciplina menzionate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 (società che hanno ottenuto parere favorevole all’interpello nel periodo d’imposta precedente, holding che detengono partecipazioni in società non di comodo o escluse ecc.); il Provvedimento, infatti, è stato emanato dall’Agenzia ai sensi del comma 4-ter dell’art. 30, che rappresenta quindi fonte primaria per tutte le esimenti di legge.
/ Gianluca ODETTO
Secondo l’art. 2, comma 36-decies, del DL, le società e gli enti in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi si considerano non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta; la norma prosegue, poi, affermando che “restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994”.
La nuova “stretta” opera a decorrere dal 2012, sebbene per l’acconto relativo al 2012 stesso si debba rideterminare l’imposta del periodo precedente (il 2011) così come se le nuove disposizioni fossero già in vigore. Ciò sembrerebbe significare che, nel caso in cui le dichiarazioni relative al 2009, al 2010 e al 2011 siano in perdita (fiscale, è bene ribadirlo), dal 2012 la società sarebbe di diritto “di comodo”; sempre in presenza dei suddetti requisiti, inoltre (triennio 2009 – 2011 in perdita), andrebbe calcolata un’imposta virtuale 2011 considerando già nel 2011 la società quale non operativa, ai soli fini degli acconti da corrispondere in giugno e novembre del 2012.
Cause di esclusione da verificare nel triennio in perdita
Venendo alla questione delle cause di esclusione, non è chiaro se la norma debba interpretarsi nel senso che la presenza di una causa di esclusione in uno dei tre periodi d’imposta in perdita rappresenta una sorta di “esimente” che impedisce di considerare la società come “di comodo” nel quarto, ovvero nel senso che, se la società è in perdita nel triennio, ma nel quarto periodo d’imposta è esclusa dalla normativa, essa si considera appunto non interessata dalla stessa, con il che le novità del DL 138/2011 non esplicherebbero efficacia.Nel primo caso, in particolare, appare essenziale verificare bene già nel modello UNICO 2011 la corretta indicazione delle cause di esclusione; se questa impostazione verrà confermata, infatti, l’esclusione dalla normativa delle società non operative nel 2010 garantirebbe, pur in presenza di una dichiarazione in perdita, che il primo periodo d’imposta potenzialmente interessato dalla “stretta” sia il 2014, in presenza di un triennio 2011-2013 sempre in perdita (la presenza di una causa di esclusione, in altre parole, “spezzerebbe” la concatenazione delle dichiarazioni che, se in perdita, fanno scattare la presunzione di non operatività).
Un’ulteriore questione va, poi, posta relativamente alla natura di tali cause di esclusione: la norma fa riferimento, come detto, alle “cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30” della L. 724/94; ora, non vi è dubbio che tra le predette situazioni debbano essere annoverate anche le cause di disapplicazione della disciplina menzionate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 (società che hanno ottenuto parere favorevole all’interpello nel periodo d’imposta precedente, holding che detengono partecipazioni in società non di comodo o escluse ecc.); il Provvedimento, infatti, è stato emanato dall’Agenzia ai sensi del comma 4-ter dell’art. 30, che rappresenta quindi fonte primaria per tutte le esimenti di legge.
/ Gianluca ODETTO
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