Contenzioso
Se manca la dichiarazione di valore, contributo unificato pari a 1.500 euro
Il maxiemendamento al DL 138/2011 chiarisce alcuni aspetti e apporta modifiche in merito ai requisiti che il ricorso deve contenere
/ Giovedì 08 settembre 2011
Il maxiemendamento al DL 138/2011 contribuisce a chiarire alcuni aspetti in merito al neointrodotto contributo unificato, che, a decorrere dai ricorsi notificati dallo scorso 7 luglio, ha sostituito l’imposta di bollo.
Inoltre, vengono apportate alcune modifiche al DLgs. 546/92, in merito ai requisiti che il ricorso deve contenere.
La prima novità concerne le conseguenze della mancata indicazione della dichiarazione di valore, che, come prevede l’art. 14 del DPR 115/2002, deve essere apposta in calce al ricorso, in modo che la segreteria possa appurare la correttezza del computo del contributo unificato.
In analogia a quanto avviene nel processo civile, si contempla che l’omessa dichiarazione di valore comporta l’applicazione del contributo unificato nella misura massima, ovvero nella misura di 1.500 euro (misura che, ordinariamente, si applica per le cause con un valore superiore a 200.000 euro).
Oltre ciò, si prevede che, nelle ipotesi in cui la causa sia di valore indeterminabile, il contributo è dovuto nella misura di 120 euro.
Non si possono che accogliere con favore le innovazioni illustrate che, ove venissero convertite in legge, eliminano, come si sosterrà solo in parte, i dubbi interpretativi che potrebbero sorgere sul punto.
Come accennato, però, rimangono alcuni dubbi, che ben potevano essere risolti; nelle “controversie tributarie di valore indeterminabile” dovrebbero rientrare quelle concernenti, ad esempio, il ricorso contro il diniego di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, o il ricorso contro la risposta fornita a seguito di interpello disapplicativo o interpello CFC (ove se ne ammetta l’impugnabilità).
Che dire dei ricorsi contro i fermi di auto o le iscrizioni di ipoteca? Tali provvedimenti possono o meno essere considerati di valore indeterminabile?
Si potrebbe, in tali casi, prendere come riferimento il credito tutelato dal fermo, ma su ciò è bene attendere i primi chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia.
La proposta di modifica costituisce un’occasione mancata per chiarire come debba essere determinato il contributo unificato per il giudizio di ottemperanza, anche alla luce del fatto che ciò stato contemplato per il processo amministrativo.
Infine, anche l’art. 22 del DLgs. 546/92 subisce modifiche; all’atto della costituzione in giudizio, occorrerà depositare una nota di iscrizione a ruolo contenente l’indicazione delle parti, del difensore, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
Inoltre, vengono apportate alcune modifiche al DLgs. 546/92, in merito ai requisiti che il ricorso deve contenere.
La prima novità concerne le conseguenze della mancata indicazione della dichiarazione di valore, che, come prevede l’art. 14 del DPR 115/2002, deve essere apposta in calce al ricorso, in modo che la segreteria possa appurare la correttezza del computo del contributo unificato.
In analogia a quanto avviene nel processo civile, si contempla che l’omessa dichiarazione di valore comporta l’applicazione del contributo unificato nella misura massima, ovvero nella misura di 1.500 euro (misura che, ordinariamente, si applica per le cause con un valore superiore a 200.000 euro).
Oltre ciò, si prevede che, nelle ipotesi in cui la causa sia di valore indeterminabile, il contributo è dovuto nella misura di 120 euro.
Non si possono che accogliere con favore le innovazioni illustrate che, ove venissero convertite in legge, eliminano, come si sosterrà solo in parte, i dubbi interpretativi che potrebbero sorgere sul punto.
Come accennato, però, rimangono alcuni dubbi, che ben potevano essere risolti; nelle “controversie tributarie di valore indeterminabile” dovrebbero rientrare quelle concernenti, ad esempio, il ricorso contro il diniego di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, o il ricorso contro la risposta fornita a seguito di interpello disapplicativo o interpello CFC (ove se ne ammetta l’impugnabilità).
Che dire dei ricorsi contro i fermi di auto o le iscrizioni di ipoteca? Tali provvedimenti possono o meno essere considerati di valore indeterminabile?
Si potrebbe, in tali casi, prendere come riferimento il credito tutelato dal fermo, ma su ciò è bene attendere i primi chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia.
La proposta di modifica costituisce un’occasione mancata per chiarire come debba essere determinato il contributo unificato per il giudizio di ottemperanza, anche alla luce del fatto che ciò stato contemplato per il processo amministrativo.
Se il valore è indeterminabile, si pagano 120 euro
Viene anche modificato l’art. 18 del DLgs. 546/92, specificando, come del resto già prevede l’art. 16, comma 1-bis del DLgs. 546/92, che, nel ricorso, occorre indicare la casella PEC della parte, e che, tuttavia, la mancata indicazione di ciò non comporta alcuna inammissibilità (anche perché la parte, a differenza del difensore, ben può essere sprovvista della casella PEC).Infine, anche l’art. 22 del DLgs. 546/92 subisce modifiche; all’atto della costituzione in giudizio, occorrerà depositare una nota di iscrizione a ruolo contenente l’indicazione delle parti, del difensore, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
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