accertamento
Minimi: ancora nessun chiarimento
L’assenza di chiarimenti ufficiali determina incertezza tra i contribuenti nella scelta del regime applicabile dal 2012
A distanza di quasi tre mesi dall’approvazione della manovra correttiva (DL 98/2011), con cui sono stati modificati i presupposti applicativi del regime dei contribuenti minimi, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti sugli aspetti “salienti” della nuova disciplina né, tantomeno, emanato gli annunciati provvedimenti attuativi.
Tale stato di cose determina incertezza nei contribuenti che, a fine anno, si troveranno a dover verificare se poter continuare a fruire di tale regime agevolato o meno, nonché nei soggetti che hanno iniziato (o si apprestano a farlo) una nuova attività d’impresa o professionale.
Innanzitutto, non risulta chiaro se il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della L. 388/2000 potrà continuare ad essere applicato nel 2012, oppure debba intendersi implicitamente abrogato a partire dalla medesima data. L’art. 27 del DL 98/2011, infatti, afferma che gli attuali regimi forfetari sono riformati e concentrati allo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro. Sembrerebbe che la nuova disciplina “unifichi” i regimi forfetari in vigore, con conseguente inapplicabilità del “forfettino” dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Peraltro, l’assenza di un’espressa disposizione abrogativa dell’art. 13 della L. 388 ha fatto dubitare della suddetta interpretazione.
La necessità di chiarimenti è forte, poiché si tratta di un aspetto non di poco conto per i contribuenti. Si consideri, ad esempio, un soggetto che ha iniziato l’attività ad agosto 2011: nella convinzione di poter fruire del “forfettino” anche per il periodo successivo, lo stesso potrebbe effettuare acquisti di beni strumentali, conseguire ricavi/compensi, ecc. superiori ai limiti previsti per l’accesso al regime dei minimi. Qualora l’Amministrazione finanziaria chiarisse che, dal 2012, il regime non è più utilizzabile, il soggetto non potrebbe fruire di alcun regime agevolato, non avendo più i requisiti per essere “minimo”.
Inoltre, relativamente ai soggetti che applicano attualmente il “forfettino”, permangono dubbi sul passaggio da tale regime a quello dei “nuovi minimi”, già evidenziati su queste colonne in “Con i nuovi minimi, forfettini al buio” del 20 luglio 2011.
Ciò posto, ci si chiede se un contribuente che inizi l’attività a 32 anni avvalendosi del regime dei minimi possa fruire del regime per cinque periodi d’imposta e, quindi, fino ai 36 anni, oppure debba fuoriuscire dal regime al termine del periodo d’imposta nel quale compie 35 anni, fruendone per soli 4 anni.
In attesa di chiarimenti al riguardo, sembra che le predette disposizioni siano in rapporto di regola ed eccezione. La regola generale dispone la fruizione del regime per un quinquennio a prescindere dall’età in cui si inizia l’attività; in via eccezionale, qualora, al termine di tale periodo, non siano stati ancora compiuti 35 anni, il contribuente può continuare ad utilizzarlo fino al 35° anno di età (incluso).
/ Paola RIVETTI
Tale stato di cose determina incertezza nei contribuenti che, a fine anno, si troveranno a dover verificare se poter continuare a fruire di tale regime agevolato o meno, nonché nei soggetti che hanno iniziato (o si apprestano a farlo) una nuova attività d’impresa o professionale.
Innanzitutto, non risulta chiaro se il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della L. 388/2000 potrà continuare ad essere applicato nel 2012, oppure debba intendersi implicitamente abrogato a partire dalla medesima data. L’art. 27 del DL 98/2011, infatti, afferma che gli attuali regimi forfetari sono riformati e concentrati allo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro. Sembrerebbe che la nuova disciplina “unifichi” i regimi forfetari in vigore, con conseguente inapplicabilità del “forfettino” dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Peraltro, l’assenza di un’espressa disposizione abrogativa dell’art. 13 della L. 388 ha fatto dubitare della suddetta interpretazione.
La necessità di chiarimenti è forte, poiché si tratta di un aspetto non di poco conto per i contribuenti. Si consideri, ad esempio, un soggetto che ha iniziato l’attività ad agosto 2011: nella convinzione di poter fruire del “forfettino” anche per il periodo successivo, lo stesso potrebbe effettuare acquisti di beni strumentali, conseguire ricavi/compensi, ecc. superiori ai limiti previsti per l’accesso al regime dei minimi. Qualora l’Amministrazione finanziaria chiarisse che, dal 2012, il regime non è più utilizzabile, il soggetto non potrebbe fruire di alcun regime agevolato, non avendo più i requisiti per essere “minimo”.
Inoltre, relativamente ai soggetti che applicano attualmente il “forfettino”, permangono dubbi sul passaggio da tale regime a quello dei “nuovi minimi”, già evidenziati su queste colonne in “Con i nuovi minimi, forfettini al buio” del 20 luglio 2011.
Limitazione del regime per età anagrafica
Altro aspetto poco chiaro riguarda la limitazione di fruibilità del regime legata all’età anagrafica. Si dispone, infatti, che, di regola, il nuovo regime dei minimi è applicabile per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi. Peraltro, l’applicabilità si estende anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, fino al periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno d’età.Ciò posto, ci si chiede se un contribuente che inizi l’attività a 32 anni avvalendosi del regime dei minimi possa fruire del regime per cinque periodi d’imposta e, quindi, fino ai 36 anni, oppure debba fuoriuscire dal regime al termine del periodo d’imposta nel quale compie 35 anni, fruendone per soli 4 anni.
In attesa di chiarimenti al riguardo, sembra che le predette disposizioni siano in rapporto di regola ed eccezione. La regola generale dispone la fruizione del regime per un quinquennio a prescindere dall’età in cui si inizia l’attività; in via eccezionale, qualora, al termine di tale periodo, non siano stati ancora compiuti 35 anni, il contribuente può continuare ad utilizzarlo fino al 35° anno di età (incluso).
/ Paola RIVETTI
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