Riscossione
Blocco dei pagamenti inapplicabile negli accertamenti «esecutivi»
Dal prossimo 1° ottobre, l’espropriazione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento del credito
/ Mercoledì 07 settembre 2011
L’art. 48-bis del DPR 602/73 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a 10.000 euro, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo almeno pari a 10.000 euro.
Il procedimento che può condurre al cosiddetto “blocco del pagamento” può essere in tal modo schematizzato:
- come detto, prima di eseguire un pagamento di importo superiore a 10.000 euro, la Pubblica Amministrazione inoltra, in via telematica, apposita richiesta a Equitalia;
- Equitalia, nei cinque giorni successivi alla richiesta, verifica se il beneficiario risulta moroso in relazione a una o più cartelle di pagamento, per un importo totale di almeno 10.000 euro;
- in caso affermativo, Equitalia comunica alla Pubblica Amministrazione l’ammontare del debito inadempiuto, e l’intenzione di procedere al pignoramento presso terzi;
- la P.A. sospende il pagamento delle somme per i trenta giorni successivi alla comunicazione, sino a concorrenza del debito indicato da Equitalia;
- Equitalia notifica il pignoramento presso terzi, nelle forme dell’ordine di pagamento di cui all’art. 72-bis del DPR 602/73.
Ora, il suddetto blocco opera nel momento in cui il contribuente è inadempiente, quindi ove non versi le somme entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Proiettando il discorso nei nuovi accertamenti “esecutivi”, verrebbe da dire che il blocco dovrebbe applicarsi, visto che il contribuente è inadempiente quando non versa le somme entro il termine di proposizione del ricorso.
Tuttavia, pare si debba giungere a una diversa conclusione, alla luce delle modifiche apportate al sistema degli accertamenti “esecutivi” dal DL 70/2011.
La peculiarità del sistema degli accertamenti “esecutivi”, quindi, mal si presta all’attuale disciplina del “blocco” dei pagamenti, specie alla luce del fatto che l’esecuzione è sospesa per 180 giorni, il che stride con la necessità che Equitalia disponga, con celerità, il pignoramento presso terzi.
È quindi opportuno attendere i primi chiarimenti ufficiali o l’integrazione del DM 40/2008 per conoscere come la procedura di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73 operi in tal caso.
Il procedimento che può condurre al cosiddetto “blocco del pagamento” può essere in tal modo schematizzato:
- come detto, prima di eseguire un pagamento di importo superiore a 10.000 euro, la Pubblica Amministrazione inoltra, in via telematica, apposita richiesta a Equitalia;
- Equitalia, nei cinque giorni successivi alla richiesta, verifica se il beneficiario risulta moroso in relazione a una o più cartelle di pagamento, per un importo totale di almeno 10.000 euro;
- in caso affermativo, Equitalia comunica alla Pubblica Amministrazione l’ammontare del debito inadempiuto, e l’intenzione di procedere al pignoramento presso terzi;
- la P.A. sospende il pagamento delle somme per i trenta giorni successivi alla comunicazione, sino a concorrenza del debito indicato da Equitalia;
- Equitalia notifica il pignoramento presso terzi, nelle forme dell’ordine di pagamento di cui all’art. 72-bis del DPR 602/73.
Ora, il suddetto blocco opera nel momento in cui il contribuente è inadempiente, quindi ove non versi le somme entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Proiettando il discorso nei nuovi accertamenti “esecutivi”, verrebbe da dire che il blocco dovrebbe applicarsi, visto che il contribuente è inadempiente quando non versa le somme entro il termine di proposizione del ricorso.
Tuttavia, pare si debba giungere a una diversa conclusione, alla luce delle modifiche apportate al sistema degli accertamenti “esecutivi” dal DL 70/2011.
Opportuno integrare il DM del 2008
A decorrere dagli accertamenti imposte sui redditi/IVA/IRAP emessi dal 1° ottobre 2011, il contribuente dovrà versare le somme entro il termine per il ricorso e, in caso di inadempienza, i crediti, decorsi novanta giorni dalla notifica dell’atto, saranno dati “in carico” a Equitalia (sotto quest’ultimo aspetto, un po’ come avviene ora con il ruolo). Inoltre, a prescindere dalla presentazione del ricorso, l’espropriazione sarà sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento del credito a Equitalia.La peculiarità del sistema degli accertamenti “esecutivi”, quindi, mal si presta all’attuale disciplina del “blocco” dei pagamenti, specie alla luce del fatto che l’esecuzione è sospesa per 180 giorni, il che stride con la necessità che Equitalia disponga, con celerità, il pignoramento presso terzi.
È quindi opportuno attendere i primi chiarimenti ufficiali o l’integrazione del DM 40/2008 per conoscere come la procedura di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73 operi in tal caso.
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