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Ricorsi Tributari

lunedì 5 settembre 2011

ricorso in Commissione tributaria 2011

Contenzioso

Il nuovo volto del ricorso in Commissione tributaria

Mai dimenticare la dichiarazione di valore della causa, la casella PEC del difensore e il numero di fax
/ Lunedì 05 settembre 2011
Le recenti modifiche normative hanno, “a macchia di leopardo”, ridisegnato il volto del ricorso in Commissione tributaria, siccome i difensori, per effetto di varie disposizioni presenti in testi normativi anche “poco battuti” come il DPR 605/73, dovranno fare attenzione alle indicazioni che i ricorsi dovranno contenere.
Si premette da subito che non mutano assolutamente le cause di inammissibilità del ricorso, le quali rimangono stabilite dal DLgs. 546/92: si pensi all’omessa sottoscrizione ad opera del difensore, alla mancata indicazione dei motivi e, anche se non inerenti la formazione dell’atto, alla tardiva/omessa costituzione in giudizio nonchè al mancato rispetto del termine per ricorrere.
Come evidenziato, il difensore tributario deve ora conoscere una vera e propria “giungla normativa”, siccome:
- ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis del DPR 115/2002, occorre indicare la casella PEC del difensore nonché il numero di fax;
- ai sensi dell’art. 125 c.p.c. e dell’art. 23, comma 50 del DL 98/2011, occorre indicare il codice fiscale del difensore;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis del DLgs. 546/92, occorre indicare la PEC della parte, se esistente.
Fermo restando, è bene ripeterlo, che nessuna di queste indicazioni è prevista a pena di inammissibilità, vi sono altri tipi di sanzioni, che è bene riassumere:
- la maggiorazione della metà del contributo unificato in caso di omessa indicazione della PEC del difensore o del numero di fax e del codice fiscale della parte (art. 13, comma 3-bis del DLgs. 546/92);
- la sanzione da 103 a 2.065 euro in caso di mancata indicazione del codice fiscale del difensore e della parte.
Un discorso peculiare va fatto per la dichiarazione di valore della causa, la quale, stante l’introduzione del contributo unificato, deve essere presente sempre il calce al ricorso. Ove questa venisse omessa, il contributo, come prevede l’art. 13 del DPR 115/2002, potrebbe essere richiesto nella misura massima, in applicazione di ciò che è previsto per il rito civile.

Indicazione Norma Omissione
Commissione tributaria competenteArt. 18 del DLgs. 546/92Inammissibilità
Generalità del ricorrente o del legale rappresentante della societàArt. 18 del DLgs. 546/92Inammissibilità
Residenza/sede legale del ricorrenteArt. 18 del DLgs. 546/92No inammissibilità (rischio che le comunicazioni avvengano presso la segreteria)
Elezione di domicilioArt. 18 del DLgs. 546/92No inammissibilità (rischio che le comunicazioni avvengano presso la segreteria)
Codice fiscale del ricorrenteArt. 18 del DLgs. 546/92; art. 13, comma 3-bis del DPR 115/2002; artt. 6 e 13 del DPR 605/73No inammissibilità; maggiorazione della metà del contributo unificato; sanzione amministrativa da 103 a 2.065 euro
Casella PEC del ricorrenteArt. 16, comma 1-bis del DLgs. 546/92Nessun effetto particolare, specie perchè il ricorrente ben può essere sprovvisto di PEC
Generalità del difensoreArt. 18 del DLgs. 546/92Requisito implicito
Numero di fax del difensoreArt. 13, comma 3-bis del DPR 115/2002No inammissibilità; maggiorazione della metà del contributo unificato
Codice fiscale del difensoreArt. 125 c.p.c.; artt. 6 e 13 del DPR 605/73No inammissibilità; sanzione amministrativa da 103,00 a 2.065,00 euro
Casella PEC del difensoreArt. 13, comma 3-bis del DPR 115/2002No inammissibilità; maggiorazione della metà del contributo unificato
Generalità parte resistenteArt. 18 del DLgs. 546/92Inammissibilità
Atto impugnatoArt. 18 del DLgs. 546/92Inammissibilità
Motivi di ricorsoArt. 18 del DLgs. 546/92Inammissibilità
ConclusioniArt. 18 del DLgs. 546/92Inammissibilità
Elenco documenti
Nessun effetto (documenti producibili sino a 20 giorni prima dell’udienza)
Sottoscrizione del difensoreArt. 18 del DLgs. 546/92Inammissibilità
Procura al difensoreArt. 18 del DLgs. 546/92No inammissibilità (sanatoria del giudice ex art. 182 c.p.c., ma è bene non dimenticarla)
Dichiarazione di valore della causaArt. 14 del DPR 115/2002No inammissibilità (la segreteria potrebbe pretendere il contributo nella misura massima)
Dichiarazione di conformitàArt. 22 del DLgs. 546/92Inammissibilità se difetta nella copia depositata in segreteria e se c’è effettiva difformità

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