Contenzioso
Il nuovo volto del ricorso in Commissione tributaria
Mai dimenticare la dichiarazione di valore della causa, la casella PEC del difensore e il numero di fax
/ Lunedì 05 settembre 2011
Si premette da subito che non mutano assolutamente le cause di inammissibilità del ricorso, le quali rimangono stabilite dal DLgs. 546/92: si pensi all’omessa sottoscrizione ad opera del difensore, alla mancata indicazione dei motivi e, anche se non inerenti la formazione dell’atto, alla tardiva/omessa costituzione in giudizio nonchè al mancato rispetto del termine per ricorrere.
Come evidenziato, il difensore tributario deve ora conoscere una vera e propria “giungla normativa”, siccome:
- ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis del DPR 115/2002, occorre indicare la casella PEC del difensore nonché il numero di fax;
- ai sensi dell’art. 125 c.p.c. e dell’art. 23, comma 50 del DL 98/2011, occorre indicare il codice fiscale del difensore;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis del DLgs. 546/92, occorre indicare la PEC della parte, se esistente.
Fermo restando, è bene ripeterlo, che nessuna di queste indicazioni è prevista a pena di inammissibilità, vi sono altri tipi di sanzioni, che è bene riassumere:
- la maggiorazione della metà del contributo unificato in caso di omessa indicazione della PEC del difensore o del numero di fax e del codice fiscale della parte (art. 13, comma 3-bis del DLgs. 546/92);
- la sanzione da 103 a 2.065 euro in caso di mancata indicazione del codice fiscale del difensore e della parte.
Un discorso peculiare va fatto per la dichiarazione di valore della causa, la quale, stante l’introduzione del contributo unificato, deve essere presente sempre il calce al ricorso. Ove questa venisse omessa, il contributo, come prevede l’art. 13 del DPR 115/2002, potrebbe essere richiesto nella misura massima, in applicazione di ciò che è previsto per il rito civile.
Indicazione | Norma | Omissione |
Commissione tributaria competente | Art. 18 del DLgs. 546/92 | Inammissibilità |
Generalità del ricorrente o del legale rappresentante della società | Art. 18 del DLgs. 546/92 | Inammissibilità |
Residenza/sede legale del ricorrente | Art. 18 del DLgs. 546/92 | No inammissibilità (rischio che le comunicazioni avvengano presso la segreteria) |
Elezione di domicilio | Art. 18 del DLgs. 546/92 | No inammissibilità (rischio che le comunicazioni avvengano presso la segreteria) |
Codice fiscale del ricorrente | Art. 18 del DLgs. 546/92; art. 13, comma 3-bis del DPR 115/2002; artt. 6 e 13 del DPR 605/73 | No inammissibilità; maggiorazione della metà del contributo unificato; sanzione amministrativa da 103 a 2.065 euro |
Casella PEC del ricorrente | Art. 16, comma 1-bis del DLgs. 546/92 | Nessun effetto particolare, specie perchè il ricorrente ben può essere sprovvisto di PEC |
Generalità del difensore | Art. 18 del DLgs. 546/92 | Requisito implicito |
Numero di fax del difensore | Art. 13, comma 3-bis del DPR 115/2002 | No inammissibilità; maggiorazione della metà del contributo unificato |
Codice fiscale del difensore | Art. 125 c.p.c.; artt. 6 e 13 del DPR 605/73 | No inammissibilità; sanzione amministrativa da 103,00 a 2.065,00 euro |
Casella PEC del difensore | Art. 13, comma 3-bis del DPR 115/2002 | No inammissibilità; maggiorazione della metà del contributo unificato |
Generalità parte resistente | Art. 18 del DLgs. 546/92 | Inammissibilità |
Atto impugnato | Art. 18 del DLgs. 546/92 | Inammissibilità |
Motivi di ricorso | Art. 18 del DLgs. 546/92 | Inammissibilità |
Conclusioni | Art. 18 del DLgs. 546/92 | Inammissibilità |
Elenco documenti | Nessun effetto (documenti producibili sino a 20 giorni prima dell’udienza) | |
Sottoscrizione del difensore | Art. 18 del DLgs. 546/92 | Inammissibilità |
Procura al difensore | Art. 18 del DLgs. 546/92 | No inammissibilità (sanatoria del giudice ex art. 182 c.p.c., ma è bene non dimenticarla) |
Dichiarazione di valore della causa | Art. 14 del DPR 115/2002 | No inammissibilità (la segreteria potrebbe pretendere il contributo nella misura massima) |
Dichiarazione di conformità | Art. 22 del DLgs. 546/92 | Inammissibilità se difetta nella copia depositata in segreteria e se c’è effettiva difformità |
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