Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

lunedì 5 settembre 2011

manovra correttiva 2011

manovra correttiva

Niente sospensione condizionale della pena per chi evade più di 3 milioni

La bozza di emendamento governativo al DL 138/2011 irrigidisce le soglie di punibilità in materia di diritto penale tributario
/ Venerdì 02 settembre 2011
Niente sospensione condizionale della pena per chi evade o non versa le imposte per una cifra superiore a 3 milioni di euro.
È questa una delle novità in materia di diritto penale tributario introdotta dalla bozza di emendamento governativo al DL n. 138/2011, che apporta una serie di modifiche al DLgs. n. 74/2000.
Nel dettaglio, la misura prevede che, con riguardo ai delitti previsti dagli artt. 2-10-quater del DLgs. 74 – delitti in materia di dichiarazione e di documenti e pagamento di imposte, con esclusione della sola sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – se l’imposta evasa o non versata è superiore a 3 milioni di euro, non trova applicazione l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 163 c.p. In tal modo, verrebbe di fatto introdotto un terzo comma all’art. 12 del DLgs., relativo alle pene accessorie.
Inoltre, per ciò che concerne i medesimi delitti, eccetto l’omesso versamento di ritenute certificate, l’omesso versamento IVA e l’indebita compensazione, la bozza di emendamento stabilisce che il corso della prescrizione decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo per l’accertamento delle imposte evase ovvero dalla data di notificazione dell’atto di accertamento, modificando in tal modo l’art. 17 del DLgs. 74.
La norma irrigidisce anche i “livelli“ di punibilità.
Innanzittutto, con l’abrogazione dell’art. 2, comma 3 del DLgs. n. 74/2000, di fatto, in caso di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo in dichiarazione di fatture relative a operazioni inesistenti, la pena sarà la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, a prescindere dall’importo della fattura falsa. Si ricorda, infatti, che la normativa vigente prevede la reclusione da sei mesi a due anni se l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione risulta inferiore a 154.937,07 euro.
Stessa procedura per il reato di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, con l’abrogazione dell’art. 8, comma 3 del Dlgs.
In secondo luogo, viene abbassata la soglia di punibilità correlata all’imposta evasa in caso di dichiarazione fraudolenta con altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000), che passa da 77.468,53 a 30.000 euro, mentre quella legata all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, in valore assoluto, passa da 1.549.370,70 a 1 milione di euro.
Allo stesso modo, per la dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs.), la soglia correlata all’imposta evasa passa da 103.291,38 a 50.000 euro, mentre quella legata all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, in valore assoluto, scende da 2.065.827,60 a 2 milioni di euro. Infine, per la fattispecie di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs.), per la pena di reclusione da uno a tre anni, l’imposta evasa dovrà superare 30.000 euro e non più 77.468,53 euro, con riferimento a taluna delle singole imposte.
In relazione, poi, a tutte le fattispecie penali tributarie, la bozza precisa che le pene sono diminuite non più fino alla metà, ma solo fino ad un terzo (ferma restando la non applicazione delle pene accessorie), se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti tributari sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie (nuovo art. 13, comma 1 del DLgs.), mentre l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. “patteggiamento”) può invece chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui sopra (nuovo art. 13, comma 3 del DLgs. 74/2000).
Sanzioni ridotte della metà per chi usa strumenti di pagamento tracciabili
La bozza di emendamento “agevola” però anche gli esercenti imprese o arti e professioni che utilizzano strumenti di pagamento tracciabili. Infatti, viene stabilito che, per tali soggetti, con ricavi e compensi non dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante, sono ridotte della metà le sanzioni amministrative previste dagli artt. 1 (violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette), 5 (violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi) e 6 (violazione degli obblighi relativi a documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a IVA) del DLgs. n. 471/97.

Nessun commento:

Posta un commento