contenzioso
Nota di iscrizione al ruolo anche nel processo tributario
La manovra di Ferragosto, inoltre, stabilisce l’obbligo di indicare l’indirizzo PEC del ricorrente, la cui omissione non comporta però l’inammissibilità
Il Ddl. di conversione del DL 138/2011, sul quale è stata posta anche alla Camera la questione di fiducia, che verrà votata nella seduta di oggi, prevede importanti modifiche alle disposizioni relative al processo tributario contenute nel Dlgs. 546/1992. In particolare, viene ora stabilito che nel ricorso introduttivo presentato alla Commissione tributaria deve essere indicato, oltre a quanto già previsto, anche l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del ricorrente o del suo legale rappresentante. Inoltre, viene introdotto anche nel processo tributario, come già accade in quello civile, l’obbligo di deposito presso la Segreteria della nota di iscrizione al ruolo.
L’articolo 2, comma 35-quater, lettere a) e b), del Ddl. modifica l’articolo 18, commi 2 e 4, del Dlgs. 546/1992, recante la disciplina relativa al ricorso. Il comma 2 elenca gli elementi che devono necessariamente essere indicati nel ricorso, ovvero:
- la Commissione tributaria cui è diretto;
- il ricorrente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché il codice fiscale;
- l’Ufficio dell’Agenzia fiscale o dell’ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto; - l’atto impugnato e l’oggetto della domanda;
- i motivi.
La lettera a) del comma 35-quater aggiunge ora al secondo punto dell’elenco sopracitato anche l’indirizzo PEC. Parallelamente, però, la lettera b) del medesimo comma 35-quater dispone la stessa aggiunta anche nel testo del comma 4 del predetto articolo 18, in base al quale il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle precedenti indicazioni, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, e ora anche all’indirizzo PEC. In sostanza, l’indirizzo di posta elettronica certificata deve obbligatoriamente essere indicato nel ricorso introduttivo, ma la sua omissione non ne comporta l’inammissibilità.
È appena il caso di ricordare, in proposito, che l’art. 37, comma 6, del DL 98/2011 ha modificato il DPR 115/2002, estendendo l’applicazione del contributo unificato anche al processo dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, in sostituzione dell’applicazione dell’imposta di bollo. In tale sede, il Legislatore ha anche previsto una maggiorazione pari alla metà del contributo unificato dovuto, qualora all’atto della presentazione del ricorso non venga indicato, tra l’altro, l’indirizzo di posta elettronica certificata, nel solo caso in cui caso in cui il ricorso venga presentato da un difensore abilitato.
Occorrerà probabilmente attendere ulteriori atti o provvedimenti che definiscano gli aspetti formali e le istruzioni operative per il deposito presso le Commissioni tributarie del nuovo modello recante la nota in oggetto.
/ Alessandro BORGOGLIO
L’articolo 2, comma 35-quater, lettere a) e b), del Ddl. modifica l’articolo 18, commi 2 e 4, del Dlgs. 546/1992, recante la disciplina relativa al ricorso. Il comma 2 elenca gli elementi che devono necessariamente essere indicati nel ricorso, ovvero:
- la Commissione tributaria cui è diretto;
- il ricorrente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché il codice fiscale;
- l’Ufficio dell’Agenzia fiscale o dell’ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto; - l’atto impugnato e l’oggetto della domanda;
- i motivi.
La lettera a) del comma 35-quater aggiunge ora al secondo punto dell’elenco sopracitato anche l’indirizzo PEC. Parallelamente, però, la lettera b) del medesimo comma 35-quater dispone la stessa aggiunta anche nel testo del comma 4 del predetto articolo 18, in base al quale il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle precedenti indicazioni, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, e ora anche all’indirizzo PEC. In sostanza, l’indirizzo di posta elettronica certificata deve obbligatoriamente essere indicato nel ricorso introduttivo, ma la sua omissione non ne comporta l’inammissibilità.
È appena il caso di ricordare, in proposito, che l’art. 37, comma 6, del DL 98/2011 ha modificato il DPR 115/2002, estendendo l’applicazione del contributo unificato anche al processo dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, in sostituzione dell’applicazione dell’imposta di bollo. In tale sede, il Legislatore ha anche previsto una maggiorazione pari alla metà del contributo unificato dovuto, qualora all’atto della presentazione del ricorso non venga indicato, tra l’altro, l’indirizzo di posta elettronica certificata, nel solo caso in cui caso in cui il ricorso venga presentato da un difensore abilitato.
Obbligo di deposito della nota già previsto da tempo nel processo civile
Sotto il profilo procedurale, invece, assume un particolare rilievo la novità introdotta dall’articolo 2, comma 35-quater, lett. c), del Ddl., che va ad integrare l’articolo 22, comma 1, del Dlgs. 546/1992, inserendone alla fine un nuovo periodo, in base al quale, all’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. Il Legislatore introduce così anche nel processo tributario l’obbligo di deposito della nota di iscrizione al ruolo già previsto da tempo nel processo civile, dove la parte che si costituisce in giudizio per prima, di regola l’attore, deposita nella cancelleria, unitamente al proprio fascicolo, la nota di iscrizione a ruolo, cioè l’istanza, rivolta al cancelliere, di iscrivere la causa nel ruolo generale, ai sensi dell’art. 168 c.p.c.Occorrerà probabilmente attendere ulteriori atti o provvedimenti che definiscano gli aspetti formali e le istruzioni operative per il deposito presso le Commissioni tributarie del nuovo modello recante la nota in oggetto.
/ Alessandro BORGOGLIO
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