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martedì 27 settembre 2011

Dal 2012, obbligo di reclamo per le controversie sotto i 20mila euro

contenzioso

Dal 2012, obbligo di reclamo per le controversie sotto i 20mila euro

Stando alle novità, il reclamo produce gli effetti del ricorso e deve essere redatto tenendo presenti le indicazioni fornite in manovra
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/ Martedì 27 settembre 2011
Le recenti novità normative emanate con le manovre estive portano gli operatori a prestare attenzione a una serie di adempimenti che, se non osservati, comportano l’applicazione di sanzioni. È il caso della redazione del reclamo, di cui recentemente si è interessata la circolare del Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 21 settembre 2011, in materia di contributo unificato (si veda “Contributo unificato, ecco l’attesa circolare del Ministero dell’Economia” dello scorso 22 settembre).
In estrema sintesi, va ricordato che l’articolo 39, comma 9, del DL n. 98/2011, a decorrere dal 1° aprile 2012, ha introdotto l’obbligo di presentare il reclamo per le controversie aventi ad oggetto atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20mila euro. Per valore della lite, al fine di verificare la connessione con le nuove regole, si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie riguardanti l’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il reclamo può contenere una proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Una volta presentato il reclamo, l’Ufficio, se non intende pervenire all’annullamento totale o parziale dell’atto né accogliere l’eventuale proposta di mediazione del contribuente, formula una controproposta di mediazione, tenendo conto dell’eventuale incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell’azione amministrativa. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza accordo sulla mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. Nei successivi trenta giorni, dunque, il contribuente deve depositare un esemplare del reclamo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, al fine di costituirsi in giudizio ai sensi dell’articolo 22 del DLgs. n. 546/1992.
La previsione secondo la quale “il reclamo produce gli effetti del ricorso” induce a una riflessione. È chiaro che “l’assimilazione” al ricorso comporta che il contribuente debba già indicare nel reclamo tutti i motivi tendenti a contrastare l’operato dell’Ufficio. In sostanza, il reclamo deve contenere non solo l’intero “programma difensivo”, ma deve essere redatto tenendo presenti le nuove indicazioni che derivano dalle attuali manovre economiche circa il contenuto del reclamo stesso.
In particolare:
- l’articolo 37, comma 6, lettera q), del DL n. 98/2011 e l’articolo 2, comma 35-bis, lettera b) del DL n. 138/2011 dispongono che, se il difensore non indica il proprio indirizzo PEC e il proprio numero di fax ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio (leggasi reclamo), il contributo unificato è aumentato della metà. Come chiarito dalla citata circolare, il soggetto obbligato a versare il contributo è colui che propone il reclamo, restando inteso che l’obbligo di pagamento del contributo insorge al momento del deposito del reclamo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale;
- l’articolo 37, comma 6, lettera u), del DL n. 98/2011 stabilisce che il valore della lite debba risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso (leggasi reclamo) anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. L’articolo 2, comma 35-bis, lettera c), del DL n. 138/2011 prevede che, in caso di omessa indicazione del valore della controversia nelle conclusioni del ricorso, si applichi il contributo unificato pari a 1.500 euro. Questa previsione è valida per i ricorsi notificati a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 138/2011, ossia dal 17 settembre 2011.
Nota di iscrizione a ruolo “completa” anche se è stato esperito il reclamo
Per completezza di argomento, si segnala che l’articolo 2, comma 35-quater, del DL n. 138/2011 obbliga il soggetto ricorrente a indicare, nel ricorso introduttivo del processo (leggasi reclamo), anche l’indirizzo PEC. Tuttavia, è disposto che la mancata o incerta indicazione dell’indirizzo non sia causa di inammissibilità del ricorso. La stessa norma, infine, obbliga il ricorrente a depositare, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, all’atto della costituzione in giudizio, la nota di iscrizione a ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. Si è dell’avviso che, a partire dal 1° aprile 2012, la nota debba contenere tali indicazioni anche se è stata esperita la procedura del reclamo.
Francesco BARONE

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