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martedì 27 settembre 2011

Comunicazione dei contratti di leasing, chiarimenti sull’obbligo

accertamento

Comunicazione dei contratti di leasing, chiarimenti sull’obbligo

Un comunicato dell’Agenzia ha precisato alcuni aspetti relativi ai dati di tali contratti, che vanno comunicati dalle società all’Anagrafe tributaria

/ Martedì 27 settembre 2011
Con un comunicato stampa diffuso ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver fornito alcuni chiarimenti in materia di obbligo di comunicazione, da parte delle società di leasing finanziario e operativo, dei dati relativi ai contratti sottoscritti con i loro clienti, che vanno ad arricchire la base dati informativa dell’Anagrafe tributaria.
I chiarimenti sono stati forniti dalla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia, in risposta ai quesiti giunti sulla comunicazione dei dati, in base a quanto disposto dal provvedimento del 5 agosto scorso (si veda “Nuovo obbligo comunicativo dei contratti di leasing” del 13 agosto 2011).
Si ricorda, infatti, che, per acquisire informazioni necessarie per l’accertamento sintetico dei contribuenti (c.d. “redditometro”), ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 600/73, come modificato dall’art. 22 del DL n. 78/2010 (conv. L. 122/2010), tale provvedimento ha stabilito modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati anagrafici dei clienti che hanno stipulato contratti di leasing, compreso il codice fiscale, del bene oggetto del contratto di leasing e dei corrispettivi nell’anno di riferimento.
Il provvedimento ha dato attuazione all’art. 7, comma 12 del DPR n. 605/73, in base al quale il direttore dell’Agenzia, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni, può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi e imprese di effettuare comunicazioni all’Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso.
In relazione all’ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, la Direzione Centrale Accertamento ha chiarito che tra le società di leasing finanziario e operativo rientrano le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale ex art. 106 del TUB o in sue sezioni, che esercitano attività di leasing, nonché gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio.
Inoltre, l’Agenzia spiega che i soggetti obbligati a tale comunicazione sono esonerati dall’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (c.d. elenco “clienti e fornitori”).
Per ciò che concerne l’ambito oggettivo, invece, viene precisato che sono interessati dalla comunicazione i contratti di leasing finanziario, quelli di leasing operativo, i contratti di locazione e quelli di noleggio, stipulati nei confronti di tutti i clienti, sia persone fisiche, sia persone giuridiche.
I beni oggetto dei contratti sono poi: autovetture, autocaravan, altri veicoli, unità da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, beni mobiliari ecc.
A regime, la comunicazione va trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno
Infine, in riferimento alle scadenze, si specifica che:
- a regime la comunicazione dev’essere trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento ai contratti in essere nell’anno precedente (ad es., il 30 giugno 2012 con riferimento all’anno 2011);
- nel periodo transitorio, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 5 agosto 2011, come modificate in base all’aggiornamento pubblicato ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2011 sono obbligate a inviare la comunicazione, per i contratti in essere nelle annualità 2009 e 2010: le società di leasing che non sono state destinatarie del questionario ex art. 32 del DPR n.600/73; le società di leasing che, seppur destinatarie, non hanno ancora risposto al questionario; le società di capitali, non iscritte nell’elenco generale o in sue sezioni del TUB, relativamente ai contratti di locazione e di noleggio in essere nelle annualità 2009 e 2010.

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