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mercoledì 21 settembre 2011

IVA AL 21 % :Regolarizzazione senza sanzioni

iva

Regolarizzazione dell’IVA al 21% senza sanzioni

L’Agenzia ha chiarito che si può provvedere nei termini della liquidazione periodica

/ Sabato 17 settembre 2011
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 216 di ieri, 16 settembre 2011, entrano in vigore da oggi le modifiche apportate dalla L. n. 148/2011, di conversione del DL n. 138/2011 (c.d. “manovra di Ferragosto”), comprese quelle riguardanti la nuova aliquota IVA ordinaria, passata dal 20% al 21%.
Dato che l’aliquota da applicare è quella in vigore nel momento in cui viene effettuata l’operazione (art. 93 della Direttiva n. 2006/112/CE), occorre avere riguardo agli eventi che, distintamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, stabiliscono quando l’operazione ha origine agli effetti dell’IVA.
È il caso di ricordare che, in tale momento, sorge un duplice diritto: quello dell’Erario – di esigere la relativa imposta (art. 6, comma 5, del DPR n. 633/1972) – e quello del cessionario/committente – di portarla in detrazione ex art. 19, comma 1, ultimo periodo, del DPR n. 633/1972, cioè, “al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso”.
Dal “combinato disposto” delle due norme citate si evince, in linea con l’art. 93 della Direttiva, che la fattura emessa, per errore, successivamente al momento impositivo deve riportare l’aliquota vigente in tale momento e, corrispondentemente, il destinatario può esercitare la detrazione dell’imposta così addebitata. Per esemplificare, se il bene mobile è stato consegnato il 16 settembre, ma la fattura viene emessa successivamente, l’imposta va addebitata con l’aliquota del 20% e il cessionario può recuperarla in detrazione anche se, nella liquidazione periodica o annuale in cui il relativo diritto viene esercitato, l’aliquota è passata al 21%. La stessa conclusione vale nel caso della fatturazione differita, cioè con beni scortati dal documento di trasporto, nonché nell’ipotesi della fatturazione c.d. “super-differita”, prevista per le “triangolazioni interne”, dato che il momento impositivo resta “agganciato” alla consegna.
Un discorso in parte diverso riguarda le rettifiche in aumento o in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta.
Nel caso delle note di credito, l’aliquota resta quella del 20% se la variazione, relativa all’operazione imponibile effettuata (e fatturata, ex art. 21, comma 4, del DPR n. 633/1972) anteriormente al 17 settembre, viene operata a partire da tale data. È quindi irrilevante il mutamento di aliquota tra la data di emissione della fattura e quella della nota di credito (RM n. 383041/1980).
Lo stesso dicasi per le note di debito, con l’avvertenza che, per le operazioni effettuate dal 17 settembre, con fattura emessa al 20% anziché al 21%, la variazione in aumento dell’imposta è obbligatoria in base all’art. 26, comma 1, del DPR n. 633/1972. A differenza, infatti, delle note di credito, che consentono il recupero dell’imposta, nei casi tassativamente previsti ed entro limiti temporali predefiniti (un anno per le rettifiche disciplinate dal terzo comma dell’art. 26 ed entro il termine massimo per la detrazione per quelle del secondo comma), le note di debito vanno emesse, qualunque sia la causa della variazione, “tutte le volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione (…) l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare”.
Con il comunicato stampa del 16 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso indicato, in cui la fattura sia stata erroneamente emessa con l’aliquota del 20% in luogo di quella del 21%, è possibile regolarizzare la violazione attraverso la nota di debito. Viene, inoltre, chiarito che la regolarizzazione non implicherà l’irrogazione di sanzioni se la maggiore IVA verrà versata entro i termini della liquidazione periodica in cui l’imposta è divenuta esigibile; dunque, avendo riguardo agli eventi cui è ricollegata la nascita dell’operazione agli effetti dell’IVA (es. consegna del bene per le cessioni di beni mobili).
Sebbene il comunicato stampa richiami “ragioni di ordine tecnico” che, nella fase di prima applicazione, impediscano il rapido adeguamento dei software per la fatturazione e dei misuratori fiscali, la disapplicazione della sanzione sembra subordinata alla sola circostanza che la variazione in aumento dell’imposta sia computata nella liquidazione periodica relativa alla fattura originaria.
/ Marco PEIROLO

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